Personalmente ritengo che può procedere con la massima serenità.
Codice dei Consumatori
Sezione IV
Diritto di recesso
Articolo 64
Esercizio del diritto di recesso
**Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali
commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, **salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una
comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso
di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.Codice del consumo 47
Parte III - Il rapporto di consumo Art. 65
Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di
recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Articolo 65
Decorrenze
**1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il
termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui
all’articolo 47 **ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine,
dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti
la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del
professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto.