Da varie ricerche effettuate, la procedura potrebbe essere questa.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l?obbligo di consegnare ad un demolitore autorizzato il veicolo ritirato per la demolizione, ottenendo il certificato di presa in carico, e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione al PRA. Le spese per la rottamazione non devono comparire nella fattura di vendita;
il venditore recupera sia le somme erogate come incentivo che i costi per la rottamazione quale credito d?imposta (art.236 legge 296/06, cioè in compensazione su F24, dal momento in cui viene richiesto al PRA l?originale del certificato di proprietà);
l?incentivo dovrà essere indicato in fattura di vendita: accompagnato dalla dicitura: CONTRIBUTO EX ART.29 COMMA 2 LEGGE 31/2008
come ultima riga fuori campo iva (art.2 DPR 633/72)
detratto dal totale ivato (non dall?imponibile);
il venditore dovrà conservare per 5 anni i seguenti documenti:
copia della fattura di vendita o contratto d'acquisto
copia della carta di circolazione del veicolo nuovo
copia della carta di circolazione del veicolo demolito
copia della domanda di demolizione e cancellazione
copia dello stato di famiglia se il veicolo demolito è intestato a familiare convivente
documentazione dei costi sostenuti per la rottamazione.
per quanto riguarda il codice tributo da utilizzare, dovrebbe valere quello istituito con la risoluzione n. 22 del 07/02/2007 dell'ADE, ossia il codice tributo
6798 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di
[LEFT]motocicli appartenenti alla categoria "euro 0", con contestuale
sostituzione con motocicli nuovi di categoria "euro 3".[/LEFT]
[LEFT]Di più non riesco a trovare.[/LEFT]