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IVA sui Pedaggi autostradali
Visto che relativamente alla materia in argomento, di versioni se ne sentono sempre di diverse, è possibile mettere qua le regole definitive ad oggi, a seconda dei casi? (In una risposta ad un quesito nella prima uscita di Pratica Fiscale 2008 (07/01/08), si parla di INDETRAIBILITA' totale salvo i casi particolari. A me risulta che sia diversamente).
Pertanto chiedo lumi.Grazie.
Quindi come sono le regole per:-
IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOVETTURA di una SOCIETA' che svolge un'attività DIVERSA da autoscuola, noleggio auto ecc.
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IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOCARRO di una SOCIETA' che svolge un'attività DIVERSA da autoscuola, noleggio auto ecc.
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IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOVETTURA di un PROFESSIONISTA.
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IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOVETTURA di un AGENTE DI COMMERCIO.
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ALTRI CASI.
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Norma iva (art. 19-bis1, c. 1, lett. e), dpr 633/72) rimasto credo immodificato (?)
?Salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa [?] a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;?
(Ovvero, pro-memoria:
?a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;?)Alla luce di ciò credo che per le categorie da te proposte non si salvi nessuno, agenti di commercio compresi, perciò....iva pedaggi indetraibile.
Ovviamente è una mia opinione.....pronto a rivederla senza problemiCorvojoe11
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Visto che si parla di lettera a) e c), allora per gli autocarri è detraibile visto che sono menzionati alla lettera d):
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all' uso o al trasporto delle cose stesse.E' corretto?
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Ho trovato.
E' stato modificato dalla Finanziaria 2008.
Infatti ecco la modifica della Finanziaria:
all'articolo 19-bis1:- le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;>>
Quindi dal 01.01.2008 IVA detraibile al 40% se trattasi di autovetture.
- le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
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No, è norma retroattiva addirittura al 28/06/07 (o giù di lì, sto andando a memoria).
Paolo
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farei notare come la finanziaria abbia di fatto eliminato la distinzione tra auto e autocarro in materia di IVA e abbia ricompreso la detrazione nel principio dell'inerenza. Non esistono più i riferimenti al codice della strada che avevano reso complesso il trattamento di alcuni veicoli. Tutto questo ovviamente comporta un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente qualora per un auto venisse detratta l'IVA al 100%.
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@i2m4y said:
No, è norma retroattiva addirittura al 28/06/07 (o giù di lì, sto andando a memoria).
Paolo
Sto per pagare l'IVA annuale 2007.....nel caso sarebbero un po' di spiccioli di credito IVA in più....ma meglio di niente!
Mi confermi quindi che il 40% dell'iva sui pedaggi a partire da quella data (o giù di lì) è già detraibile? Grazie
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sì, da giugno
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grazie bax!