• User

    IVA sui Pedaggi autostradali

    Visto che relativamente alla materia in argomento, di versioni se ne sentono sempre di diverse, è possibile mettere qua le regole definitive ad oggi, a seconda dei casi? (In una risposta ad un quesito nella prima uscita di Pratica Fiscale 2008 (07/01/08), si parla di INDETRAIBILITA' totale salvo i casi particolari. A me risulta che sia diversamente).
    Pertanto chiedo lumi. :mmm: Grazie. :ciauz:
    Quindi come sono le regole per:

    1. IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOVETTURA di una SOCIETA' che svolge un'attività DIVERSA da autoscuola, noleggio auto ecc.

    2. IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOCARRO di una SOCIETA' che svolge un'attività DIVERSA da autoscuola, noleggio auto ecc.

    3. IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOVETTURA di un PROFESSIONISTA.

    4. IVA per pedaggio autostradale relativo ad AUTOVETTURA di un AGENTE DI COMMERCIO.

    5. ALTRI CASI.


  • User Attivo

    Norma iva (art. 19-bis1, c. 1, lett. e), dpr 633/72) rimasto credo immodificato (?)

    ?Salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa [?] a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;?
    (Ovvero, pro-memoria:
    ?a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;?)

    Alla luce di ciò credo che per le categorie da te proposte non si salvi nessuno, agenti di commercio compresi, perciò....iva pedaggi indetraibile.
    Ovviamente è una mia opinione.....pronto a rivederla senza problemi

    Corvojoe11


  • User

    Visto che si parla di lettera a) e c), allora per gli autocarri è detraibile visto che sono menzionati alla lettera d):
    d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all' uso o al trasporto delle cose stesse.

    E' corretto?


  • User

    Ho trovato.
    E' stato modificato dalla Finanziaria 2008.
    Infatti ecco la modifica della Finanziaria:
    all'articolo 19-bis1:

    1. le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
      «a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
      b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
      c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
      d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;
      2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;>>

    Quindi dal 01.01.2008 IVA detraibile al 40% se trattasi di autovetture.


  • Super User

    No, è norma retroattiva addirittura al 28/06/07 (o giù di lì, sto andando a memoria).

    Paolo


  • User Attivo

    farei notare come la finanziaria abbia di fatto eliminato la distinzione tra auto e autocarro in materia di IVA e abbia ricompreso la detrazione nel principio dell'inerenza. Non esistono più i riferimenti al codice della strada che avevano reso complesso il trattamento di alcuni veicoli. Tutto questo ovviamente comporta un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente qualora per un auto venisse detratta l'IVA al 100%.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    No, è norma retroattiva addirittura al 28/06/07 (o giù di lì, sto andando a memoria).

    Paolo

    Sto per pagare l'IVA annuale 2007.....nel caso sarebbero un po' di spiccioli di credito IVA in più....ma meglio di niente!
    Mi confermi quindi che il 40% dell'iva sui pedaggi a partire da quella data (o giù di lì) è già detraibile? Grazie


  • User Attivo

    sì, da giugno


  • User Attivo

    grazie bax!