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Orientativamente mi sembra un calcolo corretto e molto di sostanza.
Paolo
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Attenzione sono d'accordo sui calcoli ma non sul fatto che anche l'iva al 50% si scarichi in 4 anni!
L'iva al 50% si deduce subito!
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@eddy said:
Attenzione sono d'accordo sui calcoli ma non sul fatto che anche l'iva al 50% si scarichi in 4 anni!
L'iva al 50% si deduce subito!Concordo pienamente
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@kunack said:
Per quanto concerne l'iva, supponendo un utilizzo a forfait al 50% recuperi totalmente 0.5*5000=2500 euro suddivisi in 4 anni;
Si è vero..... ho forse letto velocemente il post.
L'iva si deduce sin dalla prima liquidazione successiva, non in 4 anni.Paolo
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ma sulle manutenzioni non va bene detrarre il 50% dell'iva e dedurre (senza ammortamenti) il 50% per irpef, considerato l'uso promisquo professionale/privato? mi pare che x tutto il resto la prassi sia questa...
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Lanuova stesuradell'art 164 del dpr 917/86 ha praticamente fatto sparire, per la generalità dei casi, la % di deduzione del 50%.
Le nuove (genericament, salvo casiparticolari):
Imprese: 0%
Professionisti : 25%Paolo
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Salve,
entro in merito alla discussione sulla detrazione IVA sull'auto acquistata. Sono un libero professionista ( regime fiscale agevolato ma non dovrebbe cambiare nulla) ed ho acquistato l'auto il 4 dicembre 2006. Recatomi dal tutor all'agenzia delle entrate per delucidazioni mi ha detto, dopo aver letto il D.L. 262/2006 che l'iva è indetraibile al 100%, mentre la deducibilità è al 25% come letto nei messaggi precedenti. La mia domanda è la seguente: dovendo trasmettere i dati relativi al'ultimo trimestre 2006 all'agenzia delle entrate, come faccio a decidere l'iptetica quota di indetraibilità dela mia auto? Uso promisquo = 50% ?
Grazie,francesco.
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@paki said:
Salve,
entro in merito alla discussione sulla detrazione IVA sull'auto acquistata. Sono un libero professionista ( regime fiscale agevolato ma non dovrebbe cambiare nulla) ed ho acquistato l'auto il 4 dicembre 2006. Recatomi dal tutor all'agenzia delle entrate per delucidazioni mi ha detto, dopo aver letto il D.L. 262/2006 che l'iva è indetraibile al 100%, mentre la deducibilità è al 25% come letto nei messaggi precedenti. La mia domanda è la seguente: dovendo trasmettere i dati relativi al'ultimo trimestre 2006 all'agenzia delle entrate, come faccio a decidere l'iptetica quota di indetraibilità dela mia auto? Uso promisquo = 50% ?
Grazie,
francesco.La quota di detraibilità dell'auto è funzione dell'inerenza dell'auto al tuo lavoro e ai tuoi guadagni, in sostanza in mancanza di chiare indicazioni da parte dello stato sta a te dire se è il 20%, il 30%, il 50%, il 70% o cos'altro. Detto questo mi son fatto l'idea che è piuttosto di prassi in caso di uso promiscuo scegliere il 50%.
Cos'abbia trovato il tuo tutor nel D.L 262/2006
sinceramente non lo so, io non vedo chiarimenti a riguardo ma vi lascio il link magari mi è sfuggito q.sa .... :
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Il tuo tutor è molto confuso.
Paolo
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@i2m4y said:
Il tuo tutor è molto confuso.
Paolo
e quando mai non lo sono?!?... in una occasione aveva persino chiesto chiarimenti sul sw a ME!!!
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@i2m4y said:
Lanuova stesuradell'art 164 del dpr 917/86 ha praticamente fatto sparire, per la generalità dei casi, la % di deduzione del 50%.
Le nuove (genericament, salvo casiparticolari):
Imprese: 0%
Professionisti : 25%
Paolo
vedo che l'art 164 nella stesura attuale è in vigore dal 29/11/2006... questo significa che x le spese precedenti posso dedurre il 50%, mentre x quelle successive il 25%?
E x l'iva il riferimento nel dpr 26/10/1972 n. 633 qual'è? se prima era indetraibile ora x uso promisquo ok che ogniuno valuta come vuole, ma ti pare sostenibile x analogia con altri disposti forfettizzare al 50% ?ps: esiste un sito dove trovare un tuir e un 633/72 aggiornati e decentemente formattati? http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html produce pdf che sono pressochè illeggibili...
Graz
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Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.
L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it
Paolo
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@i2m4y said:
Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.
L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it
Paolo
azz! retroattive?!? =:-oti ringrazio moltissimo
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Retroattività un male dell'attuale legislazione fiscale.... in barba allo statuto del contribuente.
Paolo
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@i2m4y said:
Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.
L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it
Paolo
nel 19 bis 1 lettera c) si parla di:
"
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e
ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione a far data
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della
autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a
stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta
sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di
cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria,
salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
"
il 50% di uso promiscuo farebbe riferimento al "senza prova contraria"?!? non ho capito dove sta il fondamento legale del dedurre l'iva delle auto (e quindi manutenzioni e carburanti, lettera d) ) x gli esercenti arti e professioni...
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Nella immediata applicabilità in Italia della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione dell'Iva sui costi auto (prevista appunto dall'art. che hai citato).
Paolo
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@i2m4y said:
Nella immediata applicabilità in Italia della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione dell'Iva sui costi auto (prevista appunto dall'art. che hai citato).
Paolo
ma su dt.finanze.it l'articolo 19 bis 1 nella forma che ho riportato sopra è dato come in vigore dal 1/1/2007... quindi dopo la sentenza ue...
per cui 'sta iva su auto e costi connessi sembrerebbe indetraibile, no? o sbaglio?
Oppure x tutte le spese fatte fra la data della sentenza ue e il 1/1/2007 (indipendentemente dal momento in cui effettivamente si deducono) sono appunto deducibili (al 50, al 20 al 39.7... o quel che si reputa) proprio in forza del buco normativo fino all'1/1?
Grazie
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Quella autorizzazione richiesta alla Unione Europea, citata dalla norma che hai postato, non c'è ancora stata.... in questo periodo è dunque validamente applicabile la sentenza della corte e dunque l'iva e detraibile secondo % di inerenza.
Paolo
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@i2m4y said:
Quella autorizzazione richiesta alla Unione Europea, citata dalla norma che hai postato, non c'è ancora stata.... in questo periodo è dunque validamente applicabile la sentenza della corte e dunque l'iva e detraibile secondo % di inerenza.
Paolo
immensamente grato del tempo che mi hai dedicato.certo che è veramente un garbuglio pazzesco...
poveri voi commercialisti!!!
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@zap said:
azz! retroattive?!? =:-o
ti ringrazio moltissimo
SI...OK...MA IO RICORDO DAGLI STUDI SUPERIORI CHE LE LEGGI NON POSSONO ESSERE RETROATTIVE!!!!!!
O MI SBAGLIO????:bho: