• User

    ma sulle manutenzioni non va bene detrarre il 50% dell'iva e dedurre (senza ammortamenti) il 50% per irpef, considerato l'uso promisquo professionale/privato? mi pare che x tutto il resto la prassi sia questa...


  • Super User

    Lanuova stesuradell'art 164 del dpr 917/86 ha praticamente fatto sparire, per la generalità dei casi, la % di deduzione del 50%.
    Le nuove (genericament, salvo casiparticolari):
    Imprese: 0%
    Professionisti : 25%

    Paolo


  • User Newbie

    Salve,
    entro in merito alla discussione sulla detrazione IVA sull'auto acquistata. Sono un libero professionista ( regime fiscale agevolato ma non dovrebbe cambiare nulla) ed ho acquistato l'auto il 4 dicembre 2006. Recatomi dal tutor all'agenzia delle entrate per delucidazioni mi ha detto, dopo aver letto il D.L. 262/2006 che l'iva è indetraibile al 100%, mentre la deducibilità è al 25% come letto nei messaggi precedenti. La mia domanda è la seguente: dovendo trasmettere i dati relativi al'ultimo trimestre 2006 all'agenzia delle entrate, come faccio a decidere l'iptetica quota di indetraibilità dela mia auto? Uso promisquo = 50% ?
    Grazie,

    francesco.


  • User

    @paki said:

    Salve,
    entro in merito alla discussione sulla detrazione IVA sull'auto acquistata. Sono un libero professionista ( regime fiscale agevolato ma non dovrebbe cambiare nulla) ed ho acquistato l'auto il 4 dicembre 2006. Recatomi dal tutor all'agenzia delle entrate per delucidazioni mi ha detto, dopo aver letto il D.L. 262/2006 che l'iva è indetraibile al 100%, mentre la deducibilità è al 25% come letto nei messaggi precedenti. La mia domanda è la seguente: dovendo trasmettere i dati relativi al'ultimo trimestre 2006 all'agenzia delle entrate, come faccio a decidere l'iptetica quota di indetraibilità dela mia auto? Uso promisquo = 50% ?
    Grazie,
    francesco.

    La quota di detraibilità dell'auto è funzione dell'inerenza dell'auto al tuo lavoro e ai tuoi guadagni, in sostanza in mancanza di chiare indicazioni da parte dello stato sta a te dire se è il 20%, il 30%, il 50%, il 70% o cos'altro. Detto questo mi son fatto l'idea che è piuttosto di prassi in caso di uso promiscuo scegliere il 50%.

    Cos'abbia trovato il tuo tutor nel D.L 262/2006
    sinceramente non lo so, io non vedo chiarimenti a riguardo ma vi lascio il link magari mi è sfuggito q.sa .... :

    http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06262d.htm


  • Super User

    Il tuo tutor è molto confuso.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Il tuo tutor è molto confuso.
    Paolo
    e quando mai non lo sono?!?... in una occasione aveva persino chiesto chiarimenti sul sw a ME!!!


  • User

    @i2m4y said:

    Lanuova stesuradell'art 164 del dpr 917/86 ha praticamente fatto sparire, per la generalità dei casi, la % di deduzione del 50%.
    Le nuove (genericament, salvo casiparticolari):
    Imprese: 0%
    Professionisti : 25%
    Paolo
    vedo che l'art 164 nella stesura attuale è in vigore dal 29/11/2006... questo significa che x le spese precedenti posso dedurre il 50%, mentre x quelle successive il 25%?
    E x l'iva il riferimento nel dpr 26/10/1972 n. 633 qual'è? se prima era indetraibile ora x uso promisquo ok che ogniuno valuta come vuole, ma ti pare sostenibile x analogia con altri disposti forfettizzare al 50% ?

    ps: esiste un sito dove trovare un tuir e un 633/72 aggiornati e decentemente formattati? http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html produce pdf che sono pressochè illeggibili...
    Graz 🙂


  • Super User

    Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.

    L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.

    L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it

    Paolo
    azz! retroattive?!? =:-o

    ti ringrazio moltissimo 🙂


  • Super User

    Retroattività un male dell'attuale legislazione fiscale.... in barba allo statuto del contribuente.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.

    L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it

    Paolo
    nel 19 bis 1 lettera c) si parla di:
    "
    c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di
    motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere
    a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
    nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano
    oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e
    ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
    dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
    riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione a far data
    dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della
    autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai
    sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a
    stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta
    sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di
    cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria,
    salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
    "
    il 50% di uso promiscuo farebbe riferimento al "senza prova contraria"?!? non ho capito dove sta il fondamento legale del dedurre l'iva delle auto (e quindi manutenzioni e carburanti, lettera d) ) x gli esercenti arti e professioni... 😞


  • Super User

    Nella immediata applicabilità in Italia della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione dell'Iva sui costi auto (prevista appunto dall'art. che hai citato).

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Nella immediata applicabilità in Italia della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione dell'Iva sui costi auto (prevista appunto dall'art. che hai citato).

    Paolo
    ma su dt.finanze.it l'articolo 19 bis 1 nella forma che ho riportato sopra è dato come in vigore dal 1/1/2007... quindi dopo la sentenza ue...
    per cui 'sta iva su auto e costi connessi sembrerebbe indetraibile, no? o sbaglio?
    Oppure x tutte le spese fatte fra la data della sentenza ue e il 1/1/2007 (indipendentemente dal momento in cui effettivamente si deducono) sono appunto deducibili (al 50, al 20 al 39.7... o quel che si reputa) proprio in forza del buco normativo fino all'1/1?
    Grazie 🙂


  • Super User

    Quella autorizzazione richiesta alla Unione Europea, citata dalla norma che hai postato, non c'è ancora stata.... in questo periodo è dunque validamente applicabile la sentenza della corte e dunque l'iva e detraibile secondo % di inerenza.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Quella autorizzazione richiesta alla Unione Europea, citata dalla norma che hai postato, non c'è ancora stata.... in questo periodo è dunque validamente applicabile la sentenza della corte e dunque l'iva e detraibile secondo % di inerenza.

    Paolo
    immensamente grato del tempo che mi hai dedicato. 🙂

    certo che è veramente un garbuglio pazzesco... 😞
    poveri voi commercialisti!!!


  • User Newbie

    @zap said:

    azz! retroattive?!? =:-o

    ti ringrazio moltissimo 🙂

    SI...OK...MA IO RICORDO DAGLI STUDI SUPERIORI CHE LE LEGGI NON POSSONO ESSERE RETROATTIVE!!!!!!
    O MI SBAGLIO????:bho:


  • User Attivo

    la retroattività dipende da cosa dice la legge. Esempio il decreto bersani sull'obbligo di reitrodurre l'elenco clienti e fornitori è stata fatta ad Agosto 2006 e vale a partire da gennaio 2006.


  • Super User

    @zap said:

    immensamente grato del tempo che mi hai dedicato. 🙂

    certo che è veramente un garbuglio pazzesco... 😞
    poveri voi commercialisti!!!

    Figurati!

    Già davvero un brutto periodo questi ultimi 6mesi dal punto di vista normativo.

    Paolo


  • User Newbie

    Sono un proessionista (geologo) e sto' sottoscrivendo un contratto per acquistare una Fiat Sedici a KM 0 versione emotion 1.9 Multijet 4x4 da 120CV , essendo un professionista con Partita IVA vorrei sapere se è possibile dedurre l'IVA dalla fattura di acquisto della macchina e in che misura.
    In altre parole ho visto l'informativa dell'Ufficio delle entrate relativamente alla deducibilità dell'IVa dagli autoveicoli che indipndentemente dalla categoria di immatricolazione risultano da impedimenti ......del 06.12.2006, scaricata dal sito dell'agenzia elle entrate e poi ho seguito il decreto, collegato alla finanziaria 2007 relativamente alla deducibilità dell'IVA sugli automezzi che è ridotta al 25 % anzichè al 50%.
    La mia domanda è:
    se acquisto una macchina con l'allestimento sopra esposto, da immatricolare, posso dedurre l'IVA al 100%, considerato che l'inerenza della vettura per la professione che faccio è elevata e quindi equipararla ad un'autocarro?
    Grazie a tutti.


  • Super User

    Ciao e benvenuto,

    sembrano un poco confuse le tue conoscenze tra detrazioni Iva e deduzioni dal reddito.

    Un professionista in linea teorica NON può avere un autocarro (esiste una risoluzione in tal senso), ma solo un veicolo (autovettura o moto).

    L'iva è detraibile nel limite dell'afferenza alle operazioni imponibile (1%, 23,745%, 48,99%, 75% o 100%).... potrai deciderla tu .... ma dovrai dimostrarla un domani.

    Recentemente il 40% (percentuale stabilita per altri motivi) sembrerebbe una % forfettaria sicura e poco contestabile.

    Dal reddito potrai dedurre solo il 25% degli ammortamenti.

    Paolo