• Super User

    Che il 25% deducibile è minore del 50% qunque potrai dedurre meno della metà dei costi (un quarto per la precisione).

    L'iva la recupererai nella percentuale che stabilirai come corretta (sino al prossimo decreto che la stabilirà per legge)..... il resto sarà "persa".

    Paolo


  • User Newbie

    Premmetto che non sono un commercialista,
    mi sono informato inquanto libero professionista!
    Quindi gradirei una conferma a mia volta da "i2m4y"

    Supp. acquisto autovettura valore 30.000 euro
    25000+5000 iva
    Per quanto concerne l'iva, supponendo un utilizzo a forfait al 50% recuperi totalmente 0.55000=2500 euro suddivisi in 4 anni;
    Il valore deducibile come già accenato non può superare i 18075 sempre in 4 anni è in percentuale al 25% come stabilito dalla nuova finanziaria: quindi 18075/4
    .25=1130 euro, questa è la quota annua deducibile sulla quale quindi non paghi tasse....
    Supp. che il tuo carico fiscale sia del 46% allora il recupero effetivo è pari a 0.461130 = 520 euro
    Tirando le somme:
    Hai speso 30000 euro, alla fine dei quattro anni la vettura ti è costata 30000-2500(Iva)-4
    520= 25420 euro;
    Lo stesso concetto si applica per spese carburante e manutenzione....
    Mandi,:ciauz:


  • Super User

    Orientativamente mi sembra un calcolo corretto e molto di sostanza.

    Paolo


  • User Newbie

    Attenzione sono d'accordo sui calcoli ma non sul fatto che anche l'iva al 50% si scarichi in 4 anni!
    L'iva al 50% si deduce subito!


  • User

    @eddy said:

    Attenzione sono d'accordo sui calcoli ma non sul fatto che anche l'iva al 50% si scarichi in 4 anni!
    L'iva al 50% si deduce subito!

    Concordo pienamente


  • Super User

    @kunack said:

    Per quanto concerne l'iva, supponendo un utilizzo a forfait al 50% recuperi totalmente 0.5*5000=2500 euro suddivisi in 4 anni;

    Si è vero..... ho forse letto velocemente il post.
    L'iva si deduce sin dalla prima liquidazione successiva, non in 4 anni.

    Paolo


  • User

    ma sulle manutenzioni non va bene detrarre il 50% dell'iva e dedurre (senza ammortamenti) il 50% per irpef, considerato l'uso promisquo professionale/privato? mi pare che x tutto il resto la prassi sia questa...


  • Super User

    Lanuova stesuradell'art 164 del dpr 917/86 ha praticamente fatto sparire, per la generalità dei casi, la % di deduzione del 50%.
    Le nuove (genericament, salvo casiparticolari):
    Imprese: 0%
    Professionisti : 25%

    Paolo


  • User Newbie

    Salve,
    entro in merito alla discussione sulla detrazione IVA sull'auto acquistata. Sono un libero professionista ( regime fiscale agevolato ma non dovrebbe cambiare nulla) ed ho acquistato l'auto il 4 dicembre 2006. Recatomi dal tutor all'agenzia delle entrate per delucidazioni mi ha detto, dopo aver letto il D.L. 262/2006 che l'iva è indetraibile al 100%, mentre la deducibilità è al 25% come letto nei messaggi precedenti. La mia domanda è la seguente: dovendo trasmettere i dati relativi al'ultimo trimestre 2006 all'agenzia delle entrate, come faccio a decidere l'iptetica quota di indetraibilità dela mia auto? Uso promisquo = 50% ?
    Grazie,

    francesco.


  • User

    @paki said:

    Salve,
    entro in merito alla discussione sulla detrazione IVA sull'auto acquistata. Sono un libero professionista ( regime fiscale agevolato ma non dovrebbe cambiare nulla) ed ho acquistato l'auto il 4 dicembre 2006. Recatomi dal tutor all'agenzia delle entrate per delucidazioni mi ha detto, dopo aver letto il D.L. 262/2006 che l'iva è indetraibile al 100%, mentre la deducibilità è al 25% come letto nei messaggi precedenti. La mia domanda è la seguente: dovendo trasmettere i dati relativi al'ultimo trimestre 2006 all'agenzia delle entrate, come faccio a decidere l'iptetica quota di indetraibilità dela mia auto? Uso promisquo = 50% ?
    Grazie,
    francesco.

    La quota di detraibilità dell'auto è funzione dell'inerenza dell'auto al tuo lavoro e ai tuoi guadagni, in sostanza in mancanza di chiare indicazioni da parte dello stato sta a te dire se è il 20%, il 30%, il 50%, il 70% o cos'altro. Detto questo mi son fatto l'idea che è piuttosto di prassi in caso di uso promiscuo scegliere il 50%.

    Cos'abbia trovato il tuo tutor nel D.L 262/2006
    sinceramente non lo so, io non vedo chiarimenti a riguardo ma vi lascio il link magari mi è sfuggito q.sa .... :

    http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06262d.htm


  • Super User

    Il tuo tutor è molto confuso.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Il tuo tutor è molto confuso.
    Paolo
    e quando mai non lo sono?!?... in una occasione aveva persino chiesto chiarimenti sul sw a ME!!!


  • User

    @i2m4y said:

    Lanuova stesuradell'art 164 del dpr 917/86 ha praticamente fatto sparire, per la generalità dei casi, la % di deduzione del 50%.
    Le nuove (genericament, salvo casiparticolari):
    Imprese: 0%
    Professionisti : 25%
    Paolo
    vedo che l'art 164 nella stesura attuale è in vigore dal 29/11/2006... questo significa che x le spese precedenti posso dedurre il 50%, mentre x quelle successive il 25%?
    E x l'iva il riferimento nel dpr 26/10/1972 n. 633 qual'è? se prima era indetraibile ora x uso promisquo ok che ogniuno valuta come vuole, ma ti pare sostenibile x analogia con altri disposti forfettizzare al 50% ?

    ps: esiste un sito dove trovare un tuir e un 633/72 aggiornati e decentemente formattati? http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html produce pdf che sono pressochè illeggibili...
    Graz 🙂


  • Super User

    Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.

    L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.

    L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it

    Paolo
    azz! retroattive?!? =:-o

    ti ringrazio moltissimo 🙂


  • Super User

    Retroattività un male dell'attuale legislazione fiscale.... in barba allo statuto del contribuente.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Le nuove % deduzione valgono già per tutto 2006.

    L'iva ha riferimento nel 19 bis 1 e nelle sentenza della Corte UE, ma non ho siti con aggiornamenti altrettanto validi di dt.finaze.it

    Paolo
    nel 19 bis 1 lettera c) si parla di:
    "
    c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di
    motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere
    a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
    nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano
    oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e
    ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
    dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
    riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione a far data
    dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della
    autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai
    sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a
    stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta
    sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di
    cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria,
    salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
    "
    il 50% di uso promiscuo farebbe riferimento al "senza prova contraria"?!? non ho capito dove sta il fondamento legale del dedurre l'iva delle auto (e quindi manutenzioni e carburanti, lettera d) ) x gli esercenti arti e professioni... 😞


  • Super User

    Nella immediata applicabilità in Italia della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione dell'Iva sui costi auto (prevista appunto dall'art. che hai citato).

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Nella immediata applicabilità in Italia della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione dell'Iva sui costi auto (prevista appunto dall'art. che hai citato).

    Paolo
    ma su dt.finanze.it l'articolo 19 bis 1 nella forma che ho riportato sopra è dato come in vigore dal 1/1/2007... quindi dopo la sentenza ue...
    per cui 'sta iva su auto e costi connessi sembrerebbe indetraibile, no? o sbaglio?
    Oppure x tutte le spese fatte fra la data della sentenza ue e il 1/1/2007 (indipendentemente dal momento in cui effettivamente si deducono) sono appunto deducibili (al 50, al 20 al 39.7... o quel che si reputa) proprio in forza del buco normativo fino all'1/1?
    Grazie 🙂


  • Super User

    Quella autorizzazione richiesta alla Unione Europea, citata dalla norma che hai postato, non c'è ancora stata.... in questo periodo è dunque validamente applicabile la sentenza della corte e dunque l'iva e detraibile secondo % di inerenza.

    Paolo