• Super User

    @martic said:

    @sa23 said:

    E' questo il mio cruccio come faccio a portare avanti fiscalmente entrambi?

    a questo punto mi pare chiaro che 1) o chiudi la p.iva 2) oppure la mantieni e stipuli con loro un normale contratto di collaborazione (prestazione d'opera).

    non credo ci siano altre alternative, se loro si son puntati con sto contratto a progetto.

    un salutone

    Martic ha ragione, ma la soluzione 1 te la sconsiglio, è inutile, piena di adempimenti e probalissimamente non poco onerosa.

    La soluzione 2 è conveniente sia per te (che rimani professionista con p.iva) che per l'azienda (che in contratto potrà inserire un vincolo di orario).
    Credo che se l'azienda contattasse il proprio consulente troverebbe conferma della validità di inquadrarti con un contratto d'opera (poi se vorrà inserirà anche eventuali tutele/diritti/doveri del contratto cococopro).

    PS solo per specificare meglio la presunta incompatibilità tra cococopro e p.iva di cui ti ha detto il tuo commercialista: non è in assoluto vietata, ad esempio non vi sarebbero problemi se tu da grafica con p.iva facessi un cococopro per la realizzazione di una traduzione dall'aramaico antico (tranne 2 posizioni inps parallele, che comunque nessuno vieta). Se invece da grafica con partita iva fai una cococopro per la realizzazione di un manifesto allora esiste un prolema fiscale: il tuo reddito cococopro è "attratto" a quello professionale (quello con p.iva per intenderci) in quanto l'oggetto del contratto di cococopro è "tipico" della tua attività professionale.

    Spingi per il contratto d'opera.

    Ciao.

    Paolo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Martic ha ragione, ma la soluzione 1 te la sconsiglio, è inutile, piena di adempimenti e probalissimamente non poco onerosa.

    La soluzione 2 è conveniente sia per te (che rimani professionista con p.iva) che per l'azienda (che in contratto potrà inserire un vincolo di orario).
    Credo che se l'azienda contattasse il proprio consulente troverebbe conferma della validità di inquadrarti con un contratto d'opera (poi se vorrà inserirà anche eventuali tutele/diritti/doveri del contratto cococopro).

    Concordo in pieno. Ho l'impressione che ti abbiano detto quella cosa delle ore di lavoro (in caso di p.iva) solo per 'costringerti' a fare il co.co.

    Se mettono nel contratto come dice paolo il vincolo delle ore di lavoro, per il resto dovrebbe convenire a loro quanto a te. Mi pare strano che disdegnino un contratto di prestazione d'opera, che di solito li tiene ancora piu' svincolati dal lavoratore ...cosa molto utile all'azienda.

    @i2m4y said:

    PS solo per specificare meglio la presunta incompatibilità tra cococopro e p.iva di cui ti ha detto il tuo commercialista: non è in assoluto vietata, ad esempio non vi sarebbero problemi se tu da grafica con p.iva facessi un cococopro per la realizzazione di una traduzione dall'aramaico antico (tranne 2 posizioni inps parallele, che comunque nessuno vieta). Se invece da grafica con partita iva fai una cococopro per la realizzazione di un manifesto allora esiste un prolema fiscale: il tuo reddito cococopro è "attratto" a quello professionale (quello con p.iva per intenderci) in quanto l'oggetto del contratto di cococopro è "tipico" della tua attività professionale.

    Spingi per il contratto d'opera.

    Ciao.

    Paolo

    carino il concetto dell'attrazione. Me lo segno 🙂 🙂 non lo sapevo affatto.
    Nel suo caso mi par di capire che quindi non potrebbe in effetti fare un co.co in quanto l'attivita' che farebbe inazienda riguarda sempre la grafica.

    buona giornata !!!


  • Super User

    Infatti non farà un vero contratto di cocopro, ma solo un contratto di prestazione d'opera (intesa quale contratto normale che fa usualmente con p.iva), che se poi concorderanno, potrà contenere i requisiti del contratto cocopro.

    Ti posto una delle circolari in merito:

    PS guarda solo quel concetto di "attrazione" (ancora valido) e non le altre questioni fiscali e previdenziali in quanto parte della normativa è cambiata.

    Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 105 /E del 12 dicembre 2001

    OGGETTO: Disciplina applicabile, ai fini Irpef, ai compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti prestati da lavoratori autonomi.

    Con articoli apparsi sulla stampa specializzata e con istanze dirette alla scrivente sono state espresse alcune riserve in merito alle interpretazioni fornite da questa Agenzia in ordine alla qualificazione fiscale dei compensi derivanti dall?attività di collaborazione coordinata e continuativa resa da soggetti esercenti una attività di lavoro autonomo.

    Le riserve riguardano, in particolare, l?applicazione delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai proventi derivanti dall?attività di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti rese da soggetti esercenti una attività professionale.

    La questione sottoposta all?attenzione della scrivente involge la corretta applicazione dell?ultimo periodo dell?articolo 47, lettera c-bis), del TUIR.

    Come è noto, per effetto di quanto stabilito dalla citata lettera c-bis), aggiunta dall?articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ?le somme e i valori ... percepiti ... in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore ... ?costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Fanno eccezione a tale regola, sempre in relazione a quanto previsto dalla medesima disposizione, ?... gli uffici? che rientrano ?nei compiti istituzionali compresi nell?attività di lavoro dipendente di cui all?articolo 46, comma 1, concernente i redditi di lavoro dipendente, o nell?oggetto dell?arte o professione di cui all?articolo 49, comma 1, concernente i redditi di lavoro autonomo ...?

    Sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

    Soltanto in via di eccezione, quando l?ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all?attività professionale.

    La disposizione in esame ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all?attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.

    In sostanza, i compensi derivanti dall?attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell?oggetto tipico dell?attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali.

            Con la circolare  n. 67/E del 6 luglio 2001, riprendendo precedenti orientamenti, questa Agenzia ha chiarito che al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l?attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all?attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione saranno assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo.
    

    Nella circolare citata è stato inoltre precisato, con riferimento all?ufficio di amministratore di società, che tale attività non può essere attratta nell?ambito del lavoro autonomo in quanto per l?esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.

    Per quanto concerne l?incarico di sindaco o revisore di società o enti, è stato invece chiarito che le relative attività possono essere ricondotte nel reddito professionale solo se poste in essere da ragionieri o dottori commercialisti.

    Le osservazioni formulate nelle istanze e negli articoli apparsi sulla stampa fanno riferimento alle figure professionali da ultimo citate.

    Le obiezioni degli istanti si concentrano in particolare sulle conseguenze che l?interpretazione fornita da questa Agenzia determinerebbe sotto il profilo previdenziale e assicurativo. La riconduzione dell?attività di amministratore e dell?attività di sindaco e revisore al lavoro dipendente, anche se svolta da professionisti, farebbe sorgere, infatti, a parere degli istanti, per i soggetti iscritti ad albi professionali dotati di autonoma Cassa di previdenza, l?ulteriore obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS previsto dall?articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

    Inoltre, rilevano gli istanti, le conoscenze tecnico giuridiche necessarie in particolare per l?esercizio dell?attività di amministratore sono senz?altro direttamente collegate al bagaglio di cognizioni connaturate all?esercizio di alcune attività di lavoro autonomo; a riprova di tale argomentazione vengono citate le normative che disciplinano gli ordinamenti professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Infatti, tali ordinamenti stabiliscono che rientra tra le attività professionali delle richiamate categorie anche l?amministrazione di aziende, ancorché non si tratti di una attività svolta in via esclusiva.

    Per quanto concerne, invece, l?attività di sindaco e revisore contabile, è stato sottolineato che per l?iscrizione al Registro dei revisori contabili è necessario il superamento di un esame di ammissione, articolato attraverso prove scritte ed orali vertenti su specifiche discipline tecnico-giuridiche. Pertanto, in considerazione di tale rilevante competenza tecnico specialistica, il revisore iscritto nel Registro che svolge la sua attività di controllo contabile, espletando le funzioni di sindaco, eserciterebbe di fatto una attività professionale.

    Le nuove argomentazioni proposte, se pur non completamente condivisibili, inducono a sviluppare ulteriori riflessioni sulla materia in argomento.

    In particolare, la scrivente non ritiene condivisibile l?affermazione secondo cui la riconduzione dell?attività di amministratore e dell?attività di sindaco e revisore al lavoro dipendente, anche se svolta da professionisti, abbia fatto sorgere, per i soggetti iscritti ad albi professionali dotati di autonoma Cassa di previdenza, l?ulteriore obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS previsto dalla legge n. 335 del 1995; infatti, l?obbligo di iscrizione alla gestione separata dell?INPS, per i professionisti esercenti anche l?attività di amministratore o di sindaco (eccezion fatta per i ragionieri e dottori commercialisti), alla luce delle istruzioni impartite dall?Amministrazione Finanziaria, già esisteva sotto il vigore della previgente normativa fiscale.

    Per quanto concerne le altre obiezioni mosse in relazione alle interpretazioni fornite dalla scrivente, si ritiene, in via preliminare, che non possa essere messo in discussione il principio espresso con la circolare n. 67/E secondo cui al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l?attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento dell?attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all?attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

    Tuttavia, proprio in applicazione di tale principio la scrivente ritiene, alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati, che anche l?esercizio dell?attività di amministrazione di società ed enti comporti, in alcune ipotesi (ad esempio per l?attività svolta dai ragionieri e dottori commercialisti) la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all?attività di lavoro autonomo svolto. Tale valutazione può essere operata tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali.

    Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l?amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell?attività di amministrazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo.

    L?attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell?ambito delle norme di disciplina dell?ordinamento professionale, il professionista svolga l?incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l?incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale. E? il caso ad esempio dell?ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni.

    Ai principi sopra affermati deve farsi riferimento anche in relazione all?esercizio delle attività di revisore e sindaco di società.

    La scrivente non ritiene, infatti, di poter accedere alla tesi secondo cui la semplice iscrizione nel Registro dei revisori contabili determina in ogni caso l?effetto di ricondurre i compensi percepiti in relazione all?ufficio di revisore di società nell?ambito del reddito di lavoro autonomo.

    L?eventuale attrazione dei compensi percepiti dai sindaci e dai revisori alla categoria del reddito di lavoro autonomo presuppone, invece, che accanto all?attività sindacale o di revisione il soggetto eserciti un?altra attività professionale, nel cui oggetto possa essere ricondotto, in base ai criteri sopra menzionati a proposito degli amministratori, anche lo svolgimento degli incarichi in discorso. Resta confermato, in tal senso, che i compensi percepiti in relazione agli incarichi di sindaco o revisore contabile costituiscono redditi di lavoro autonomo se le relative attività sono esercitate da ragionieri o da dottori commercialisti.

    Si precisa infine, che la riconduzione, nelle ipotesi sopra descritte, dei compensi percepiti per l?attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti nella sfera del lavoro autonomo, assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell?IRAP dovuta dal professionista e dal committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell?attività professionale di cui all?articolo 49, comma 1, del TUIR, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell?IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d?altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell?IRAP dovuta.

    Sulla base dei chiarimenti esposti devono intendersi superate le interpretazioni fornite da questa Agenzia con le precedenti circolari.

    Ciao

    Paolo.


  • User Newbie

    Scusate se mi intrometto; diciamo che l'azienda ci fa il contratto COCOPRO per prestazione d'opera quali solo gli oneri a carico azienda e quali a carico libero professionista (contributi, IRAP, IRPEF??)


  • Super User

    Caio Massimo,

    se il progetto è anche oggetto dell'attività professionale IVA, l'azienda non vi farà il contratto cococopro (perchè sarete voi a non volerlo espressamente). Vi farà invece un contratto d'opera con eventualmente alcuni contenuti tipici del contratto cococopro, ma che resterà contratto d'opera.

    Resterà dunque una normalissima prestazione professionale con IVA, rivalsa INPS 4% (se dovuta) e ritenuta.

    Paolo.


  • User Newbie

    Resto turbato dalla tua risposta.

    Visto che quando ho parlato con l'azienda ho detto che sono un libero professionista in regime di impresa e che voglio rimanerlo.
    E considerato che poi mi hanno parlato di fare un contratto a progetto; accennandomi al fatto che in tale contratto i 2/3 dei contributi sono a carico azienda e 1/3 a carico mio.

    Significa che non hanno capito niente??????

    oppure nel contratto d'opera se viene identificato un progetto si ricade dentro questo caso????

    Cioè si riesce a fare un mix dei due contratti????

    p.s. mi hanno fatto un sacco di problemi circa una mia bozza di contratto d'opera proposta, a suo tempo, in quanto secondo la nuova legge biagi questi sono contratti a tutti gli effetti come dipendente simulati.


  • Super User

    Se il prgetto rientra nella tua attività professionale (quella cioè che è oggetto della tua partita iva) non dovrai farti fare un contratto cococopro come inteso dalla legge Biagi, per i motivi espressi sopra anche dalla circolare ministeriale.
    Potrai proporti con un contratto d'opera (cioè un contratto dove definiscono cosa vogliono da te, vincoli e tutele ecc.) per una consulenza professionale, in regime IVA, che sarà previdenzialmente regolato come usualmente sono regolate le tue prestazioni professionali.
    Non essendo dunque un contratto a progetto come inteso dalla legge Biagi, non avrai iscrizione alla "gestione separata INPS" (riservata principalmente ai cococopro veri e propri) che è quella che prevede 2/3 e 1/3.

    E poi fai capire loro che così è il costo della collaborazione professionale è deducibile IRAP (in quanto la paghi tu sul tuo reddito professionale) altrimenti il costo del cococopro è indeducibile IRAp (che è un costo del 4,25% aggiuntivo per loro).

    Paolo


  • User Newbie

    Quindi per l'irap anzichè pagare 4,25 hanno una deduzione di 4,25; totale risparmio 8,5 per lazienda???!!!!!

    Ma oltre all'irap in contratto d'opera loro non versano neanche i contributi che sono a carico mio!!!!!


  • Super User

    Beh calma, ad esempio, se tu usualmente utilizzi la rivalsa 4% in fattura(professionisti senza cassa) evidentemente loro te la pagheranno, quindi sarà un costo (inferiore però a quanto sarebbero per loro i contributi gestione separata cococopro).

    Irap: loro risparmiano il 4,25% e stop. Non si duplica il vantaggio.
    Se cococopro pagano, sulla quota di reddito corrispondente al costo non dedotto, il 4,25%.
    Se con IVA non pagano il 4,25% non pagano sulla quota di reddito in quanto il costo è deducibile.

    Ciao.


  • User Newbie

    Io dovrei invertire la domani che è stata posta.

    Ho attualmente un contratto a progetto per svolgere consulenze informatiche,
    ora vorrei aprire la partiva iva per poter svolgere altre consulenze, sempre nell'ambito dell'informatica, principalmente sviluppo per il web, ora vorrei capire se aprendo la partita iva sono tenuto a modificare il contratto a progetto che gia ho.

    Questo perche mi sono giunte voci, che l' ente(ente di diritto pubblico) con cui ho questo contratto, nel caso io aprissi la partiva iva, mi obbligherebbe a fargli fattura. Ma io non voglio farlo perche, i pagamenti sono effettuati con dilazioni tremende, tipo 10/12 mesi dalla data di emissione della fattura, mentre con il co.co.pro, sono pagato regolarmete alla scadenza delle trance di pagamento.

    Ora dalle ricerche che ho effettuato in rete, mi è parso di capire,che il problema sta nel versamento dei contributi inps, sono gia inscritto alla gestione separata, percio ora i 2/3 li versa l'ente e un terzo io

    Ora se io apro la partita iva, lo devo comunicare all'ente con cui ho il co.co.pro ?
    se si a che sanzioni vado incontro se apro la p.iva e nn glielo comunico?

    E quindi loro possono obbligarmi a variare la modalità di pagamento ?

    O posso percepire reddito per il co.co.pro
    e allo stesso tempo aprire la p.iva ed emettere fattura?


  • User Newbie

    due artigiani facenti parte dello stesso settore ( marmi e lapidei ) posso collaborare assieme continuativamente senza creare una società?


  • User Newbie

    due artigiani con p.iva. possono collaborare assieme senza creare una società?


  • Super User

    Certo, basta che tra i due si instauri il rapporto di collaborazione sancito da un contratto e le posizioni saranno poi regolate con normali fatturazioni da uno all'altro e viceversa.

    Paolo


  • User Newbie

    ciao a tutti, avrei bisogno di risposte certe in materia di contributi previdenziali: fino ad ora ne' l'inps ne' i sindacati sono stati in grado di chiarirmi le idee su un quesito che credevo semplice. Ho avuto un rapporto di lavoro con contratto co.co.pro.: chi deve versare i contributi? Direttamente io lavoratore o l'azienda deve provvedere a versare la mia quota detraendola dal compenso?


  • Super User

    Ciao e benvenuto, abbiamo già risposto più volte al quesito come avrai modo di vedere facendo ricerca.

    Il committente è tenuto a trattenere i contributi a tuo carico sommarli a quelli a suo carico e versarli all'INPS.

    A te non toccano adempimenti connessi al versamento.

    Paolo


  • User Newbie

    Grazie per l'informazione! Lo stesso vale anche per i contratti di collaborazione scientifica esterna affidati da enti pubblici? Fino ad ora mi hanno sempre pagata al netto della sola ritenuta d'acconto irpef del 20%, senza chiedermi fattura (io tra l'altro non sono titolare di partita iva). Spero di non approfittare troppo se ti chiedo i riferimenti precisi alle norme che regolano la materia: mi sarebbe molto utile dato che a giorni avrò un colloquio con un dirigente inps che fino ad ora mi aveva quasi terrorizzata dicendomi che era tutto a carico mio e che sarei qundi stata passibile di sanzioni, pensa te...
    Grazie e a presto, consiglierò questo forum ai colleghi che lavorano nelle mie stesse condizioni!


  • Super User

  • User Newbie

    Grazie nuovamente per i consigli. Adesso ho le idee più chiare. Mi resta ancora da capire se gli incarichi di collaborazione scientifica che ho avuto da parte delle Soprintendenze ai Beni Culturali e Ambientali rientrano nella tipologia, e, se si, come mai non mi hanno mai pagato i contributi.
    Saluti, Dizzi


  • User Newbie

    :mmm: Ciao a tuti!
    Mi faccio risentire dopo un bel pò di tempo durante il quale ho scoperto che la mia situazione contributiva è di difficile comprensione anche per gli addetti ai lavori.. Ogni volta che vado all'inps o uso il call center mi vengono dette cose diverse. Spero che almeno una delle ultime informazioni siano esatte: dato che ho scoperto che la mia richiesta di entrare nella gestione separata inps a distanza di mesi e mesi non ha avuto alcun esito, dovrebbe essere possibile iscriversi tramite gli operatori del call center dell'inps fornendo tutti i dati relativi ai contratti di collaborazione per cui non ho ricevuto i contributi, ed in questo modo l'inps dovrebbe essere in grado di richiedere al datore di lavoro i contributi finora evasi...
    Vi sembra fattibile?


  • User Attivo

    Ciao dizzi,

    ti consiglio di registrarti nei servizi online dell'inps, e da lì puoi gestire anche il recupero dei contributi non versati dai datori di lavoro, fare iscrizioni alle varie gestioni, estratti conto, ecc..

    Personalmente sono riuscito, con questo servizio, a riscattare il periodo del servizio militare, in una sola settimana, senza fare neanche la coda al distretto militare per la documentazione, hanno provveduto loro volta online a comunicare con il distretto.

    Fausand