• User Attivo

    @i2m4y said:

    Riposto solo per maggiore evidenza:

    http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0068:IT:HTML

    E' il link alla sentenza della Corte di Giustizia Cee che ho citato, per chi volesse approfondire.

    Paolo.

    qui molte persone, e relativi commercialisti, dicono che l'iva non va pagata
    http://www.webmasterzone.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=156&whichpage=2

    io penso che sia cosi..io il rapporto ce l'ho con google...e non posso ne voglio sapere se lui fa le campagne per utenti italiani o stranieri...e' comunque un guadagno che io ho lavorando con google, e google e' straniero,. Che poi l'attivita sia fatta da siti web o server italiani non credo sia questo il punto che rende esente l'iva

    tra l'altro, leggendo la legge iva...dice a riguardo della pubblicita che :"
    queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita'stessa; "

    ma chi puo dire se la pubblicita nel mio sito sia UTILIZZATA da chi ci clicca, e non da GOOGLE che invece usa gli spazi per piazzarci pubblicita?

    in sintesi: e' vero che se il servizio vpubblicitario viene usato in italia ci andrebbe l'iva, ma occorre capire cosa si intende per utilizzato. A mio parere, se io offro un servizio a google , e' proprio google a usarlo, e non gli utenti finali che ci cliccano. In tal caso il servizio e' UTILIZZATO da google , quindi all'estero = niente iva...

    ma e' sempre questione di interpretazione..


  • Super User

    Ciao,

    il problema è un po' più complesso:

    ***SE è attività pubblicitaria *** (ho messo il se perchè se hai letto la circolare ministeriale ora potrei avere qualche dubbio), per capire se la prestazione resa da un prestatore Italiano è imponibile oppure no, ***non conta la nazionalità del committente, ma il luogo di diffusione del messaggio pubblicitario. ***

    In altre parole si segue il criterio di diffusione (luogo di utilizzo) e non di nazionalità del committente per le prestazioni pubblicitarie (cfr. art. 7 D.P.R. 633/72). A nulla conta dunque che GG sia residente fuori dall'Italia.

    Purtroppo sto monitorando la prassi ministeriale in merito, ma ancora non vi sono pronunciamenti che possano dare la risposta definitiva.

    Il mio parere l'ho esposto qualche post più addietro.

    Mi spiace non essere allineato al topic che mi hai segnalato.

    Per completezza riporto quanto segue, che seppur vecchio, delinea la cosa:

    Risoluzione del 15/12/1990 prot. 470170
    Oggetto:
    Iva. Territorialita'. Prestazioni pubblicitarie rese a soggetti
    extracomunitari. Utilizzazione parziale in italia. Imponibilita'.

    Sintesi:
    Ai sensi dell'art. 7 lett. g) DPR 633/72 qualora prestazioni di servizi siano
    rese ad un committente extracomunitario, deve applicarsi il criterio
    dell'utilizzazione, dovendosi assoggettare ad imposta solo quelle utilizzate
    nello Stato italiano.
    Qualora nin sia possibile enucleare da una complessa prestazione la quota
    parte utilizzata in Italia, l'intera operazione dovra' essere assoggettata ad
    iva.

    Testo:
    Con istanza diretta alla Scrivente, l'Onorevole ... ha chiesto in sostanza
    di conoscere il trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'IVA,
    alle prestazioni pubblicitarie rese dalla societa' radio televisiva ...
    s.r.l. nei confronti di soggetti non residenti.
    Nel caso specifico, poiche' la pubblicita' viene resa indistintamente per
    l'intera area di trasmissione della stazione radio, avviene che la stessa,
    anche se commissionata da un soggetto estero, si rivolge anche ad utenti
    nazionali.
    Al riguardo si fa presente che le disposizioni di cui all'art. 7, quarto
    comma, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni operano una
    distinzione a seconda che il committente del servizio sia un soggetto
    comunitario o extracomunitario.
    Nel primo caso, si rende applicabile la disposizione della lett. f) per cui
    le prestazioni pubblicitarie rese a comunitari, soggetti passivi d'imposta
    nel Paese di domicilio o residenza, sono escluse dal campo di applicazione
    dell'IVA. Ove, invece, le prestazioni siano rese ad un extracomunitario,
    deve farsi riferimento, ai fini dell'individuazione del presupposto della
    territorialita', al criterio di utilizzazione della prestazione (lett. g)
    dello stesso art. 7; in base al quale rilevano agli effetti dell'imposta
    unicamente le prestazioni utilizzate nel territorio dello Stato. Cio'
    posto, poiche' nel caso prospettato l'ambito di diffusione della
    pubblicita', da cui dipende l'utilizzazione del servizio pubblicitario
    ,
    riguarda sia il territorio nazionale sia quello estero, si ritiene che
    l'intero corrispettivo debba essere assoggettato al tributo, non essendo
    possibile estrinsecare dalla complessa prestazione la quota parte utilizzata
    in Italia. Il committente extracomunitario potra' recuperare l'IVA
    addebitatagli mediante la nomina di un proprio rappresentante, ai sensi
    dell'art. 17, secondo comma, del richiamato D.P.R. n. 633/1972.

    Ciao,

    Paolo.

    Paolo.


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Ciao,

    Mi spiace non essere allineato al topic che mi hai segnalato.

    Paolo.

    ho letto tutto il tuo post. lo reputo interessante e costruttivo.

    Penso che tutti quelli che dicono che l'iva non ci va, lo dicono perche' secondo loro l' UTILIZZO del servizio pubblicitario e' considerato fatto da google in america (nel momento in cui i loro server vengono contattati e decidono che banner piazzare) . Se la vediamo cosi, google utilizza il nostro servizio presso i loro server, anche se poi il banner finale viene piazzato in italia per utenti italiani..

    boh..forse se la vediamo cosi puo aver senso non pagare l'iva..

    speriamo ci siano presto documenti piu precisi


  • Super User

    Molto puntuale il tuo commento... purtroppo non essendo tecnico faccio fatica a capire tali modalità tecnologiche.

    A mio giudizio, solo mio personale per carità, per luogo di utilizzo si deve fare riferimento a dove il messaggio si manifesta, cioè, nel caso, sul monitor in Italia di un fruitore italiano. Voi siete il mezzo diffuso in italia che permette tale visualizzazione.

    Il solito consiglio: se fate un utilizzo professionale di adsense andate dal Vs Commercialista di fiducia e investitelo del caso specifico.

    Hai ragione, speriamo in un chiarimento ufficiale e definitivo.

    Paolo.


  • Community Manager

    Paolo, guarda cosa dicono sul sito dell'Elfo 🙂

    http://www.webmasterzone.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=156&whichpage=5


  • User Attivo

    @giorgiotave said:

    Paolo, guarda cosa dicono sul sito dell'Elfo 🙂

    http://www.webmasterzone.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=156&whichpage=5

    si giorgio e ' lo stesso 3d che avevo segnalato anche io a paolo. quesstione di interpretazione sul significato di 'utilizzo del servizio pubblicitario': avviene in ita o in america nei server google? scopriranno i ns eroi l'arduo arcanooooooooooooooooooooo.. :)))) ma se non lo sa manco chi fa le leggi!! 🙂

    una buona serata

    marco


  • User

    @i2m4y said:

    A mio giudizio, solo mio personale per carità, per luogo di utilizzo si deve fare riferimento a dove il messaggio si manifesta, cioè, nel caso, sul monitor in Italia di un fruitore italiano. Voi siete il mezzo diffuso in italia che permette tale visualizzazione.

    La mia commercialista la pensa come te.


  • Community Manager

    O scusa allora, l'ho visto e segnalato senza guardare :arrabbiato:

    Chiedo venia


  • Super User

    Ciao a tutti,

    X Redriv: potresti far leggere gli interi topic (questo e quello) alla tua commercialista e chiederle se ti da una risposta da postare sul forum, così avremmo un confronto sul profilo IVA, con un altro commercialista (vista anche l'ondivaghezza del commercialista di I-dome, prima schierato per l'imponibilità e poi contrario).

    X tutti: ho letto il topic segnalato e, purtroppo, a mio giudizio, lo giudico veramente confusionario, sia sotto il profilo IVA, che dei redditi.

    Ribadisco la mia posizione per il profilo IVA, sempre che si tratti di Pubblicità.

    Anche dove si volesse applicare la nuova disciplina (il D.Lgs. 273/03 ha apportato modifiche all'art. 7 del DPR 633/72) riservata al cosiddetto "commercio elettronico diretto" (a mio modesto giudizio inapplicabile alla pubblicità on line) la prestazione resa da un soggetto passivo italiano a soggetto professionale extracomunitario, se utilizzata in Italia, sarebbe imponibile ad IVA.

    Plaudo alla vera e grande buona volontà di quel post su quel forum, ma mi trovo in contrasto con molte delle affermazioni ivi contenute.

    Reputo che il fatto che centrino i server americani di GG con il servizio Adsense sia da considersrsi secondario al fatto che il messaggio pubblicitario sia diffuso e visualizzato in monitor dislocati in territorio italiano. E, in base all'esperienza, reputo che se mai l'Agenzia delle Entrate si pronuncierà in merito, lo farà in questo senso (mia convinzione smentibile).

    Ciao,

    Paolo.


  • User Attivo

    qualcuno sa come devo intestare la fattura (io la farò con IVA)
    va intestata a Google a che indirizzo?
    o a Adsense indirizzo?
    poi non la spedisco chiaramente, ma vorrei intestarla.

    Figuratevi se non ci vorranno far pagare le tasse anche su questo!!


  • User Attivo

    @micser said:

    qualcuno sa come devo intestare la fattura (io la farò con IVA)
    va intestata a Google a che indirizzo?
    o a Adsense indirizzo?
    poi non la spedisco chiaramente, ma vorrei intestarla.

    Figuratevi se non ci vorranno far pagare le tasse anche su questo!!

    ciao !!!

    sul forum ho letto che l'intestazione e'
    google inc.
    477 Madison Avenue
    Suite #420
    New York, NY 10022

    comunque credo la si trovi pure da qualche parte sul sito adsense.

    Sul fatto 'tasse' hai ragione..pero quella cosa dell'iva finche' non e' chiara del tutto .. c'e sicuramente chi la mette e chi no...
    cma sarebbe gia una buona cosa se tutti facessero fattura...sarebbe gia un bel risultato per il nostro paese piuttosto ..medioevale in quanto a tasse.

    un salutone
    buon lavoro


  • User Attivo

    @martic said:

    @micser said:
    qualcuno sa come devo intestare la fattura (io la farò con IVA)

    va intestata a Google a che indirizzo?
    o a Adsense indirizzo?
    poi non la spedisco chiaramente, ma vorrei intestarla.

    Figuratevi se non ci vorranno far pagare le tasse anche su questo!!

    ciao !!!

    sul forum ho letto che l'intestazione e'
    google inc.
    477 Madison Avenue
    Suite #420
    New York, NY 10022

    comunque credo la si trovi pure da qualche parte sul sito adsense.

    Sul fatto 'tasse' hai ragione..pero quella cosa dell'iva finche' non e' chiara del tutto .. c'e sicuramente chi la mette e chi no...
    Per me sarebbe gia una buona cosa se tutti facessero fattura...sarebbe gia un bel risultato per il nostro paese in cui il 90 % pensa che non pagar tasse sia un guadagno.

    un salutone
    buon lavoro


  • Super User

    per chi non ha p.iva che deve fare?

    Per servizi del genere facevo la ritenuta d'acconto e la dichiaravo nel 730

    Devo farlo anche per gugol?


  • User Attivo

    @Tuonorosso said:

    per chi non ha p.iva che deve fare?

    Per servizi del genere facevo la ritenuta d'acconto e la dichiaravo nel 730

    Devo farlo anche per gugol?

    Su questo sicuramente ti dara' una risposta piu' precisa l'amico Paolo.

    Io posso dirti approssimativamente che se e' un guadagno abbastanza continuativo, o almeno non occasionale, dovresti aprirti la p.iva e fatturare , in quanto la ritenuta e' pensata per attivita strettamente occasionali !

    Se ti apri la p.iva adesso hai 3 anni di irpef agevolata al 10% (al posto di 20-30%) , quindi e' un bell'incentivo ad aprirsi un'attivita' regolare e far le fatture.

    un saluto e buon lavoro !!


  • Super User

    io ho il mio lavoro.
    Questa è una passione....che sta fruttando qualche soldo....ma di certo non abbastanza da p.iva...

    Non volendola aprire che devo fare?

    Grazie ancora..


  • User Attivo

    @Tuonorosso said:

    io ho il mio lavoro.
    Questa è una passione....che sta fruttando qualche soldo....ma di certo non abbastanza da p.iva...

    Non volendola aprire che devo fare?

    Grazie ancora..

    ciao tuonorosso,
    se proprio non vuoi fatturare puoi comunque inserire i proventi di google a fine anno in dichiarazione dei redditi sotto la voce 'redditi diversi' credo.

    E' un po come se avessi gia la p.iva ma come falegname. Anche in quel caso andrebbe messo il guadagno di google come reddito diverso..

    ad ogni modo attendo l'intervento di paolo , molto piu professionale del mio 🙂

    buon lavoro :fumato:


  • Super User

    Mi spiace Martic, ma concordo con te su tutta la linea...

    una cosa, non so se aprirei la p.iva solo per "lavorare con adsense" e questione di valutazioni economiche (costi-benefici).

    Penso comunque che il sistema adsense su di un sito non possa che essere di tipo continuativo... quindi non sarebbe ipotizzabile la possibilità di guadagni "estranei al regime iva" (del tipo redditi diversi).

    Approfondire la propria posizione personale (con tutte le tipologie di reddito ed oneri) però è compito del commercialista abituale. Tuonorosso rivolgiti a lui, è un mio spassionato consiglio.

    Ciao.

    Paolo.


  • Super User

    Ciao Paolo,
    io sono un lavoratore dipendente, che ha creato un sitarello per appassionati.
    Poi ha scoperto questo forum, poi ha scoperto adsense e poi ha scoperto come portarsi a casa quasi un secondo stipendio...quindi in sostanza:

    1. parli de "il tuo commercialista", ma chi ne ha mai avuto uno?? 😄
    2. non posso di certo pensare di aprire p.iva per questi $, se domani il mio sito sparisce dalle serp il bel sogno finisce...e tutto torna come prima...

    E' vero quello che dici, è di tipo continuativo...è anche vero però che devo trovare un metodo alternativo per dichiararli che non sia aprendo p.iva...:(

    Grazie ancora per la tua consulenza 😉


  • User Newbie

    Buongiorno a tutti,

    sono un ragioniere commercialista (collegio di Torino) interessato dell?argomento fatturazione Adsense da un cliente.
    Ho letto le varie conclusioni alle quali alcuni di voi sono giunti dopo un lungo ed estenuante peregrinare da un sito all?altro e da un commercialista all?altro.
    Oltre ad avere esposto il mio parere professionale al mio assistito mi permetto di riportarlo nell?ambito della vostra discussione onde possiate leggerlo e trarvi le vostre personali conclusioni.
    Consiglio, in ogni caso, come già da altri suggerito, una attenta analisi con il vostro consulente fiscale.

    Occorre, preliminarmente, identificare con attenzione la natura della prestazione che viene resa nei confronti di Google. Da tale corretta identificazione discende, difatti, la fattispecie normativa applicabile.

    Ritengo, in primo luogo, non configurabile quale ?prestazione di e-commerce?, ovvero di c.d. commercio elettronico diretto, di cui all?art.7 c.4 lett. d), e), f), f bis), f ter), f quater) DPR 633/72, la prestazione in oggetto in quanto non si ravvisa, così come richiede la norma, una transazione ed un pagamento avvenuti interamente per via telematica. La C.M. 186/E del 30/09/2003, citando quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/38/CE del 7 maggio 2002 - recepita dall'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 273/2003 - fornisce a titolo esemplificativo un elenco di tali prestazioni:

    1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
    2. fornitura di software e relativo aggiornamento;
    3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati;
    4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
    5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
      Ad ogni buon conto qualora si potesse qualificare la prestazione resa a Google come di e-commerce essa risulterebbe esclusa dal campo di applicazione dell?Iva in quanto resa a committente extra?UE identificato ai fini Iva.

    Altra ipotesi da prendere in considerazione per la identificazione della natura della prestazione in questione è quella della intermediazione. In effetti si potrebbe ben considerare il corrispettivo percepito quale provvigione corrisposta dal committente (Google) per ogni clik intervenuto negli spazi web messi a disposizione sui siti ospiti.
    Nella circostanza sopra descritta di intermediazione effettuata tramite internet, in presenza di committente extra-UE e di vendite effettuate in Italia, si configurerebbe una prestazione soggetta ad Iva.
    In tal senso una recente risoluzione ministeriale, la 133/E del 15/11/2004.

    L?ipotesi più accreditabile, a mio avviso, è però quella della prestazione pubblicitaria.
    (tratto da ?Adempimenti & Obblighi IVA - Il trattamento Iva dei servizi accessori alle prestazioni pubblicitarie di Stufano Sebastiano - in Azienda & Fisco n. 8/1999, pag. 406?)
    ?Nel caso specifico la natura della prestazione può essere desunta dal più ampio contesto nel quale la stessa si inserisce.
    In altri termini, il fatto che la prestazione in questione consiste nel fornire il supporto web nell'ambito di una più ampia attività promozionale/pubblicitaria organizzata dal committente estero (Google) consente di attribuire alla specifica prestazione natura pubblicitaria.
    Tale definizione di natura pubblicitaria dei servizi di supporto web, in quanto strettamente funzionali ed inscindibilmente connessi alla più ampia attività consistenti in prestazioni promozionali/pubblicitarie, fa sì che essi possano essere compresi tra i servizi pubblicitari espressamente richiamati nell'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
    Quanto sopra è conforme con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia CEE n. 68/92 del 17 novembre 1993, con la quale viene assegnata un'ampia accezione alla nozione di servizi pubblicitari previsti dall'art. 9, par. 2, sub e) della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, datata 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari.
    In particolare, la predetta sentenza, dopo aver precisato che nella nozione di pubblicità è ricompreso ogni servizio implicante la diffusione di un messaggio destinato ad informare i consumatori dell'esistenza e delle qualità di un prodotto o di un servizio, al fine di aumentarne le vendite, estende tale definizione anche ad ogni altra operazione che faccia parte indissolubilmente di una campagna pubblicitaria e che concorra, per l'effetto, alla trasmissione di un messaggio pubblicitario (facendo l'esempio della fabbricazione di supporti utilizzati per una determinata pubblicità).
    Sulla falsariga della citata sentenza, il Ministero delle finanze, nella risoluzione n. 6/E/1998/19280 dell'11 febbraio 1998 (in I Quattro Codici della Riforma Tributaria - CD ROM, Imposta sul Valore Aggiunto, Ipsoa), ha chiarito che l'estensione della qualificazione pubblicitaria ad una prestazione funzionale ad una più ampia attività promozionale dipende, appunto, dalla esistenza di un vero e proprio rapporto di accessorietà della prestazione medesima rispetto all'attività principale.
    Perché possa configurarsi il predetto rapporto di accessorietà, il Ministero ha ritenuto necessario un nesso di dipendenza funzionale della prestazione accessoria rispetto alla prestazione principale, talché possono dirsi accessorie solo le operazioni in rapporto di necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione principale.
    In definitiva, il Ministero delle finanze, richiamandosi espressamente alla citata sentenza della Corte di giustizia CEE, ha affermato che nell'accezione di prestazioni pubblicitarie di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972, deve intendersi ricompresa ogni attività indirizzata alla trasmissione di un messaggio promozionale, relativo a beni e servizi, purché le prestazioni rese siano riconducibili ad un "unicum", rappresentato dalla prestazione principale (e prevalente), qualificabile come attività pubblicitaria.
    Ciò chiarito, ai fini ora della applicabilità del principio di territorialità sancito dall'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, la regola da considerare è quella del luogo di utilizzo delle prestazioni, posto che le stesse sono rese da soggetto italiano a soggetto extracomunitario (art. 7, comma 4, lett. d ed f del D.P.R. n. 633/1972).
    Concretamente, quindi, occorrerà individuare il luogo in cui si svolge la più ampia attività pubblicitaria cui risultano connessi i servizi in questione.?
    Considerato, quindi, che le prestazioni promozionali/pubblicitarie cui afferisce il supporto web fornito al committente (Google) si svilupperanno in Italia, i servizi risulteranno imponibili ai fini Iva, secondo quanto stabilito dal citato art. 7, comma 4, lett. d) ed f) del D.P.R. n. 633/1972.?

    Qualora alcuna delle ipotesi formulate fosse riferibile al caso di specie ritornerebbe applicabile la regola generale dettata, per le prestazioni di servizi, dall?art. 7 c. 3 DPR 633/72, la quale considera effettuate in Italia e, quindi, ivi imponibili, le prestazioni rese da soggetti che hanno in Italia uno dei seguenti elementi:

    • il domicilio;
    • la residenza, purché non abbiano stabilito all?estero la residenza;
    • una stabile organizzazione, nel caso in cui abbiano il domicilio o la residenza all?estero.

    Ancora una precisazione per coloro i quali fatturino le prestazioni a Google nell?ambito della loro attività professionale (rectius di lavoro autonomo), cosa, peraltro, quantomeno discutibile; per essi le prestazioni risulteranno non soggette alla effettuazione della ritenuta d?acconto, di cui all?art.25 del D.P.R. n.600/73, ai sensi della R.M. n.12/649 del 08.07.1980.

    Auspichiamo, sebbene improbabile, un intervento ministeriale che getti luce su questa complessa realtà.

    Saluti. AG


  • Super User

    Ciao AG e benvenuto sul forum,

    sono veramente felice del tuo post dove hai egregiamente espresso il tuo parere professionale.

    Non solo hai dato ulteriore qualificata risposta ad un quesito molto sentito dai webmasters, ma hai anche riassunto in un unico post tutti i concetti precedente espressi in questo topic, come avrai potuto leggere.

    Per ora siamo almeno in due a pensarla in questo modo, che mi sembra peraltro ragionevole... speriamo che l'Agenzia delle Entrate si accorga della fattispecie ed intervenga ufficialmente.

    Paolo