Inserisco i due articoli:
L. 22 aprile 1941, n. 633 .
Art. 88
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di
fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
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Il contratto di edizione «a termine» conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di
edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
troppo difficile o costosa la stampa; a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate
dall'uso. L'editore è obbligato: a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima,
se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica
editoriale; a pagare all'autore i compensi pattuiti.