Concorrenza è che tu consigli ai clienti dello studio di diventare tuoi.
[INDENT]Ai fini della configurabilità di una violazione del divieto di concorrenza previsto, nei confronti del prestatore di lavoro subordinato, dall?art. 2105 c.c. - divieto che riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite grazie al rapporto stesso - non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un?attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, eventualmente in un momento successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, ma è necessario che almeno una parte dell?attività concorrenziale sia stata compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto (Cass., 23 aprile 1997, n. 3528; conf., ex plurimis, id., 15 dicembre 2003 n. 19132 e, tra la giurisprudenza di merito, Pret. Arezzo, 22 gennaio 1999).
[/INDENT]Ce ne sono altre ovviamente. Il senso è questo: occorre una motivazione specifica per licenziare, non puoi licenziare per un motivo generico, men che mai per una possibilità che un evento si verifichi. Occorre che tu durante il rapporto di lavoro ti sia preparato a fare concorrenza.
Se nel tuo studio sanno che tu svolgi libera professione (e insomma sei iscritta: se lo possono immaginare!) senza attingere dal loro portafoglio clienti, con serietà ed onestà e non hanno niente in contrario non vedo il problema.
Se non lo sanno e lo scoprono potrebbero non prenderla bene...
Ma rimettere fattura allo studio? Per carità solo un'idea mia!