Ringrazio per la tempestiva risposta ma, come temevo, la risoluzione citata riguarda solo ed eslusivamente LE FATTURE**.**
L'auito che vi chiedo invece RIGUARDA LE RICEVUTE FISCALI.
La questione è:
è possibile emettere RICEVUTE FISCALI, numerate progressivamente ed univocamente, su carta bianca
oppure
si devono usare fogli con numerazione fiscale precedentemente apposta da tipografie autorizzate?
grazie e a presto
Stefano
@MaxP4 said:
L? Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.1/2013, ha fornito una interpretazione della norma che modificava il contenuto minimo delle fatture specificando, di fatto, che già l?indicazione del numero fattura e della data di emissione (come usato per il passato) permettevano l?identificazione in modo univoco della fattura stessa.
In sintesi l?Agenzia delle Entrate ha individuato due alternative per attribuire il numero progressivo alla fattura:
può essere applicata una numerazione progressiva senza indicazione dell'anno solare, iniziando dal n. 1, che prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell?attività. In questo modo l'identificazione univoca della fattura è data dall'irripetibilità del numero del documento;
- alternativamente, è possibile continuare a numerare progressivamente le fatture per anno solare**. In questo caso, l?identificazione univoca della fattura proviene dall'obbligo, richiesto dalla norma, di indicare la data di emissione**
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; (6)
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro; (7)
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'articolo 38 , comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.