Se può essere utile alla discussione ho trovato una Sentenza di Cassazione, esattamente Sez. I Civile, sentenza 6/1999 n. 12347, nella quale la S.C. afferma testualmente: "..... E' principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, **debbano essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale.....".
**In definitiva, dunque, non bisognerebbe tener conto del principio dell'origine di tali poste del patrimonio netto, bensì della loro destinazione.
Saluti.