Da profano la cosa che mi aveva lasciato "di sasso" della tesi sostenuta dall' "Esperto" era il riconnettere o meno la revocabilità del regime all'istituzione del regime dei minimi. Ed i dubbi si erano accresciuti visto che "spulciando" in rete ed anche su questo forum avevo trovato post che sostenevano la stessa "linea di pensiero".
Ma non capisco il nesso tra le 2 cose!!!
Atteso che il regime delle nuove attività è stato istituito nel 2000/2001 (quindi dopo l'approvazione della 442/97 che sancisce il vincolo triennale delle opzioni), e che può durare al massimo 3 anni .... se il legislatore prevede la revocabilità del regime mi pare auto-evidente che questa la si può esercitare al termine del 1 o del 2 periodo d'imposta .... altrimenti cosa revoco ????
Poi perchè e come il nuovo regime dei "minimi" dovrebbe andare a modificare la disciplina delle "nuove attività" ???
Se la facoltà di revoca è stata esercitabile dal 2001 al 2008 perchè dopo verrebbe meno ???
Perchè i modelli AA9 continuano a riportare la facoltà di revoca anche nel 2010 (visto che secondo la sua tesi questa sarebbe stata esercitabile solo fino al 2009)?
Perchè il modello iva nella sez. opzioni non riporta alcun quadro relativo alle "nuove attività" ??
L'unica "eccezione" esercitabile solo nel 2008 era quella legata al vincolo triennale per il regime ordinario e tutte le circolari parlano chiaramente di "eccezione" in quel caso....
Non capisco veramente come "abbia partorito" questa tesi, non mi pare una cosa cosi' controversa se la riesco "a capire" io figuriamoci "lui" che è "Esperto"