Scusate l'intervento, ma si sta facendo un po' di confusione tra imposte e contributi da pagare.
Le imposte pagate non si deducono dal reddito dell'anno successivo; eventualmente, nel regime dei contribuenti minimi si deducono i contributi previdenziali versati.
Il regime dei minimi prevede un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali (irap non è dovuta) pari al 20% del reddito (con principio di cassa: entrate - uscite).
Il regime previdenziale, ossia il pagamento di contributi ai fini pensionistici, non dipende dal regime fiscale adottato.
In caso di attività di impresa, si è iscritti alla gestione artigiani o commercianti, rispettivamente se si è impresa artigiana o meno.
Se si è professionisti, i contributi vanno versati alla cassa professionale di appartenenza se istituita, altrimenti ci si iscrive alla gestione separata inps, per la quale attualmente è prevista una aliquota contributiva del 25,72% (l'aliquota è del 17% se si è già coperti da altra posizione assicurativa o si è pensionati).
Non mi dilungo oltre, anche perche nel forum ci sono centinaia di discussioni sull'argomento.
Era solo per non creare ulteriore confusione a chi aveva già dei punti fermi in proposito.
Per quanto riguarda le due attività (musicista e webmastering con adsense), siamo di fronte, secondo me, a due tipologie fiscali: libero professionista (musicista) e impresa (adsense, webmaster, pubblicità,...).
Ai fini previdenziali, se svolte singolarmente, la prima andrebbe iscritta alla gestione separata inps (ma ho alcuni dubbi sul fatto che non vada invece iscritta all'Enpals!!); la seconda andrebbe iscritta alla gestione inps commercianti (non artigiani, in quanto l'attività prevalente sembrerebbe essere quella professionale).
Visto che le attività vengono svolte congiuntamente si pone il problema di una doppia iscrizione: gestione separata inps (o Enpals) e gestione commercianti.
A tale proposito, posto un link ad una discussione recente sull'argomento.
http://www.giorgiotave.it/forum/regime-contribuenti-minimi/106627-passaggio-ai-minimi-subagente-assicurativo-inps-chiarimenti.html