Salve, rispondo al suo quesito.
Considerato che i suoi hanno contratto matrimonio nel 1970, cioé ben prima della riforma del 1975 che ha introdotto come regime legale della famiglia la comunione dei beni, il regime applicabile al tempo era quello della separazione dei beni.
E' vero che i coniugi potevano ad esso derogare, stipulando delle convenzioni volte ad instaurare la comunione legale, ma è anche vero che esse, a norma del codice civile, devono e dovevano essere stipulate per atto pubblico, sotto pena di nullità.
Lei scrive che non esiste nessun atto notarile... così stando le cose, anche in presenza di un'eventuale scrittura privata, questa sarebbe nulla, in quanto la legge prevede appunto l'atto pubblico (e quindi la presenza del notaio).
Inoltre, sebbene la legge di riforma del 19 maggio 1975, n. 151, abbia previsto che le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della stessa, decorso il termine di due anni da detta data, sono assoggettate automaticamente al regime della comunione legale, in essa si è specificato che ciò vale solo per i beni acquistati successivamente alla data medesima (e salvo che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio).
Quindi, se le informazioni che mi ha dato sono corrette, mi sembra proprio che sua madre non possa accampare alcun diritto sulla parte di quota dell'appartamento di suo padre...
Saluti!