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    comunione dei beni

    buongiorno,
    scusandomi per il disturbo sono a scrivere per chiedere gentilmente un parere su di un problema che affligge la nostra famiglia. mio padre e mia madre stanno litigando per un problema di quote su di un appartamento. questo appartamento e' intestato al 50% a mio padre e al 50% a mio zio ( suo fratello ). ora questo mio zio vorrebbe che mio padre gli cedesse la sua quota e lui ( mio padre ) pur di non litigare lo farebbe pure ma mia madre e' contraria. questo appartamento e' stato acquistato nel 1973 cioe' prima che entrasse in vigore la riforma del diritto di famiglia cioe' nel 1975. mentre imiei si' sono sposati al 25 luglio del 1970. fra di loro eseiste la comunione legale dei beni ( anche se non vi e' nessun atto notarile ). ora sono a chiedere mia madre rientra come coniuge nella quota di mio padre per quest' appartamento e si' puo' opporre nel caso volesse cedere la sua quota???
    grazie a chiunque vorra' rispondermi.


  • User

    Salve, rispondo al suo quesito.

    Considerato che i suoi hanno contratto matrimonio nel 1970, cioé ben prima della riforma del 1975 che ha introdotto come regime legale della famiglia la comunione dei beni, il regime applicabile al tempo era quello della separazione dei beni.

    E' vero che i coniugi potevano ad esso derogare, stipulando delle convenzioni volte ad instaurare la comunione legale, ma è anche vero che esse, a norma del codice civile, devono e dovevano essere stipulate per atto pubblico, sotto pena di nullità.

    Lei scrive che non esiste nessun atto notarile... così stando le cose, anche in presenza di un'eventuale scrittura privata, questa sarebbe nulla, in quanto la legge prevede appunto l'atto pubblico (e quindi la presenza del notaio).

    Inoltre, sebbene la legge di riforma del 19 maggio 1975, n. 151, abbia previsto che le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della stessa, decorso il termine di due anni da detta data, sono assoggettate automaticamente al regime della comunione legale, in essa si è specificato che ciò vale solo per i beni acquistati successivamente alla data medesima (e salvo che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio).

    Quindi, se le informazioni che mi ha dato sono corrette, mi sembra proprio che sua madre non possa accampare alcun diritto sulla parte di quota dell'appartamento di suo padre...

    Saluti!