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    stefano.perotto

    @stefano.perotto

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    Post creati da stefano.perotto

    • RE: Plugin per Privacy e Policy

      Ciao a tutti, sto cercando un plugin wordpress che mi permetta di creare sul mio sito dei popup con all'interno form di iscrizione alla newsletter.

      Purtroppo tutti i plugin per popup-optin che ho trovato sono creati in base alla normativa americana che non richiede la presenza della checkbox per l'accettazione della privacy da parte dell'utente (come invece impone la normativa italiana).

      Avete qualche plugin da consigliarmi che mi permetta di poter gestire le iscrizioni alla newsletter attraverso dei Popup, in conformità alla normativa italiana?

      postato in CMS & Piattaforme Self-Hosted
      S
      stefano.perotto
    • RE: Esercitare il diritto di recesso

      Si ma 14 giorni da quando? Dalla data del contratto o dalla data di consegna della merce? Se non è specificato io, trattandosi di merce, intenderei dalla consegna.
      "Nascondersi e far finta di nulla" purtroppo non la vedo come una soluzione ideale. Sicuramente comunque in tal caso correresti il rischio di perdere la caparra.
      Il recesso devi richiederlo, non è una cosa automatica. A mio parere ti conviene accertarti se la possibilità di recesso è scaduta oppure no, quindi in caso non sia scaduta attivarti per il recesso facendo le cose fatte bene. Ti consiglio magari a questo punti di rivolgerti ad una associazione di consumatori della tua zona, in modo che possano darti un parere dopo aver consultato la documentazione in tuo possesso.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Esercitare il diritto di recesso

      Ciao, dovresti innanzitutto verificare quello che c'è scritto nel contratto d'ordine che hai firmato, se è prevista una formula particolare per avvalerti del recesso.

      In genere il recesso del consumatore può essere fatto entro 10 giorni dalla consegna della merce, quindi in teoria dovresti ritirare la merce e poi rispedirla al venditore. Eventualmente penso tu possa anche rifiutare il pacco, ma prima di farlo personalmente invierei una raccomandata di recesso al venditore, facendo presente che rifiuterai la consegna in quanto intendi avvalerti del diritto di recesso, quindi una volta rifiutato il pacco, invierei una seconda raccomandata, nella quale, con riferimento alla prima, confermi di aver rifiutato di ritirare il pacco. Attento però che la merce potrebbe essere spedita "a rischio del destinatario", quindi se durante il tragitto venditore-te-venditore la merce si danneggia (in teoria) dovresti rispondere tu. A quel punto io preferirei ritirare il pacco e fare una nuova spedizione assicurata, con raccomandata di recesso allegata nella scatola.

      Ribadisco però: verifica bene cosa dice il contratto.

      Ti rimando ad un documento che ho reperito online che potrebbe esserti d'aiuto: **www . ****adiconsum ****.it /files/guide_tematiche/DIRITTO%20DI%20RECESSO.pdf

      **In Bocca al lupo.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Donazione o compravendita?

      Ciao Sal777, molti anni fa, quanti? Se fino a 20 anni fa, puoi fare una visura ipocatastale ventennale.

      Presso l'Agenzia delle Entrate - Sportello "Territorio" (ex. Agenzia del Territorio) puoi richiederla e il costo mi pare vari in base al numero di atti che escono nel ventennio. Puoi farla anche online, ma non è gratis, anzi, costa molto più che all'Agenzia delle Entrate (ci sono molti siti di visure online che la propongono a qualche centinaio di euro): a quel punto sentirei piuttosto il notaio.

      @Lokken said:

      Se la privacy le dà diritto, c'è il catasto.

      Purtroppo il catasto non è probatorio se non in poche zone d'Italia, in questo caso è per forza necessario consultare i pubblici registri immobiliari.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Che truffatori

      @Lokken said:

      Non le serve un aiuto ma la consulenza di uno specialista che rimetta le cose apposto [...]
      non basta l'avvocato, qui serve o un multi professione o vari specialisti, secondo i vari rami.

      Concordo in pieno. La situazione, per il poco che hai descritto è troppo complessa e particolare per essere trattata in un forum.

      In ogni caso io in questa situazione non parlerei di "truffa", più che altro di "furbizia", nel senso che molto probabilmente il promissario acquirente ha cambiato idea e sta sfruttando la situazione per venirne fuori non solo indenne, ma se ce la fa magari mettendosi in tasca qualche soldo, motivando il tutto con il fine di tutelarsi, in quanto la compravendita di immobili difformi o con abusi edilizi è da considerarsi nulla, come ribadito più volte anche recentemente dalla Cassazione (se lui acquistasse e poi per qualche motivo l'atto di vendita fosse dichiarato nullo, l'immobile tornerebbe di proprietà del venditore e tu dovresti corrergli dietro per riavere i tuoi soldi)

      Molti (sarei quasi tentato di dire "tutti") in questa situazione, credo farebbero lo stesso, ok la correttezza, ma quando si parla di diritti e soldi ognuno (giustamente) fa prima di tutto i propri interessi.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Promuovere Squeeze Page in AdWords

      Grazie Raffaele, farò come mi hai consigliato.

      postato in Google Ads & Advertising
      S
      stefano.perotto
    • RE: Promuovere Squeeze Page in AdWords

      Nel regolamento adwords però mi pareva di aver letto che non sono permesse le pagine che hanno come unico scopo quello di raccogliere dati personali ( io raccoglierei nome ed email) e sono prive di contenuto utile a tema con le keywords (perchè google vuole ottimizzare "l'esperienza dell'utente").

      Se io dovessi provare ad avviare una campagna con quella pagina e poi questa non rispettasse le regole, il ban è immediato (e definitivo) o mi sospendono solo gli annunci?

      Perdonatemi ma sono ai miei primi esperimenti con adwords.

      postato in Google Ads & Advertising
      S
      stefano.perotto
    • Promuovere Squeeze Page in AdWords

      Ho creato una squeezepage che funziona con il classico metodo del "regalo", della serie "scarica il pdf inserendo il tuo nome e la tua email nel form".

      Ora, la squeezepage è veramente povera di contenuti, in pratica abbiamo una headline ed una sub headline, l'immagine che rappresenta la cover digitale dell'ebook, il form per l'inserimento dei dati, una lista di 4 argomenti che l'ebook tratta al proprio interno.

      Nel footer sono presenti i link alle pagine note legali, privacy, cookie e copyright. Il form di acquisizione dei dati è in regola con la normativa sulla privacy italiana ( checkbox con consenso esplicito).

      Una volta iscritto l'utente nel corso dei giorni successivi riceverà dell'altro materiale video ed ebook prima di vedersi proporre in vendita il prodotto.

      La domanda: è possibile promuovere questa pagina mediante google adwords? Quali accorgimenti adottare per renderla promuovibile?

      postato in Google Ads & Advertising
      S
      stefano.perotto
    • RE: Problema con il locatore

      Totinio, mi pare sinceramente che i tuoi modi di (im)porti a volte siano un tantino esagerati.

      In ogni caso, tornando ( e chiudendo, per quanto mi riguarda) sull'argomento email, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001, ha statuito che i documenti informatici privi di firma digitale, tra i quali rientra l’e-mail, "vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art. 2712 c.c." ergo le email "formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.".

      Quindi, come dicevo, se tu produci una email in giudizio e io lo disconosco, il valore legale di quel documento viene a mancare.

      Ma probabilmente continuo a sbagliarmi, visto che non è il mio ambito.

      La discussione per quanto mi riguarda termina qui perchè altrimenti scoppia un flame.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Problema con il locatore

      @totinio said:

      con la tua apertura "In italia se guardi la legge si può fare tutto, e anche il suo contrario. Penso che anche tu ne sia consapevole." ammazzi qualunque tipo di discorso serio e motivato quanto a contenuti.
      Con la tua affermazione neghi l'esistenza di regole certe per poi poter dire quello che ti pare, giuridicamente ineccepibile...

      Rifacendomi ad un modo di dire abbastanza comune intendevo dire proprio che in Italia nulla purtroppo è certo quando si verte su questioni legali: anche la questione del valore probatorio delle email a mio parere è molto fumoso ed ho cercato di motivare le mie ragioni basandomi su concetti e supposizioni che sono stati in parte confermati da cpu2007 che si è qualificato come tecnico informatico.

      Quanto alle mie affermazioni, sono solito ragionare e mettere sul tavolo tutte le supposizioni, le contestazioni e le negazioni che potrebbe fare chi c'è dall'altra parte, in modo da cercare per quanto possibile di anticiparne le mosse e magari di prevenirle. Affermazioni e negazioni della stessa natura sono all'ordine del giorno nei procedimenti legali, dove le parti si aggrappano a qualunque cosa pur di smontare la tesi avversaria.

      @totinio said:

      argomenti tanto complessi di cui non sai assolutamente nulla [.....] quale onere probatorio,mezzi di prova, etc..da come parli dimostri di non sapere assolutamente di cosa parli.

      E' sicuramente come dici tu.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Privacy c'è qualcuno che può confermarmi che è tutto corretto

      Se si parla di comunicazioni con finalità di marketing le cose si complicano un po'.

      Nel form contatti dovrai prevedere una checkbox a parte dove l'utente, selezionandola, ti darà espressamente il consenso all'utilizzo dei suoi dati per le finalità di marketing (a tal proposito dovrai specificare anche le finalità di marketing nell'informativa). Addirittura non so se per il marketing telefonico sia necessario un ulteriore consenso a parte.

      Il consenso al trattamento per fini di marketing non deve essere obbligatorio (quindi un utente potrebbe darti il consenso per essere ricontattato ai fini della risposta alla sua email, ma non per finalità di marketing) e la checkbox non deve essere pre-selezionata, ma deve essere l'utente che materialmente mette la spunta (come dovrebbe essere comunque sempre per tutte le checkbox).

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Garanzia compenso vendita casa

      La figura più idonea all'attività che vuoi fare viene chiamata "Mediatore Occasionale" ed è una tipologia di mediatore immobiliare espressamente prevista dal DM 26/10/2011 art. 12

      MEDIAZIONE OCCASIONALE:

      1. Lo svolgimento dell'attivita' in modo occasionale o discontinuoe' consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed e'
        subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della
        persona fisica che esercita detta attivita', fermo restando la
        sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi
        di legge sulla mediazione.

      2. La segnalazione dell'avvio dell'attivita' di cui al comma 1 e'
        effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione
        della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale e'
        indicata, a pena di irricevibilita', la data di cessazione
        dell'attivita'.

      3. La segnalazione di cui al comma 1 non puo' essere presentata
        piu' di una volta all'anno.

      Quindi per poter essere Mediatore Occasionale devi essere in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di mediatore:

      Requisiti di carattere personale

      cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero stranieri residenti in italia muniti di permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro o familiari;
      maggiore età;
      titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (qualifica triennale conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, maturità quinquennale, laurea).

      Requisiti di carattere morale

      godimento dei diritti civili;
      non essere interdetto o inabilitato
      non essere fallito ovvero di essere stato dichiarato fallito e che il fallimento è stato chiuso;
      non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
      non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;

      Requisiti di carattere professionale

      a) avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di attività prescelto;

      oppure

      b) aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.

      NB: in attesa di regolamentazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico riguardo le modalità e le caratteristiche del praticantato e del corso di cui al secondo punto, attualmente è possibile ottenere l'iscrizione solamente con il requisito di cui al punto a).

      Ciao!

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Privacy c'è qualcuno che può confermarmi che è tutto corretto

      In pratica la sola finalità di trattamento è per rispondere alle email che ti inviano gli utenti e per richiamarli al solo fine di rispondere alle loro domande.

      Se non si tratta di trattamento per finalità di marketing telefonico o email, o di invio di offerte/promozioni/sconti/altro il testo, seppur molto semplicistico, a mio parere il testo è sufficiente.

      Specificherei che il titolare del trattamento è anche il responsabile del trattamento.

      Inoltre nella prima riga dove scrivi "i dati che fornirà a D.M." aggiungerei tutti i dati del footer, ovvero indirizzo, p.iva e recapiti vari seguito da un "(d'ora in poi D.M.)".

      Correggi "Kgs 196/2003" in "Dlgs 196/2003" al punto 5

      P.S. non vedo la checkbox nel form di contatto in homepage.

      [ovviamente ci tengo a precisare che non sono un legale, quindi agisci di conseguenza :tongueout:]

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Privacy c'è qualcuno che può confermarmi che è tutto corretto

      Qual'è la finalità ( o quali sono) le finalità di trattamento?

      Quali sono i campi obbligatori che hai inserito nei tuoi form (checkbox incluse)?

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Problema con il locatore

      cpu2007, su questo punto di vista, ovvero sulla discutibilità della reale appartenenza di una pec ad una persona io sono perfettamente d'accordo con te perchè, se vogliamo guardare pelo dell'uovo, nulla può essere certo al 100%.

      Infatti se leggi nel mio precedente messaggio ho scritto

      Diverso è per una PEC, per la quale il mittente è certo (almeno formalmente).

      "Formalmente" in quanto per fornirti la pec, il provider ti chiede di "confermare" la tua identità mediante trasmissione della copia del documento di identità in corso di validità, che "formalmente" dovrebbe fungere da garanzia ( poi, alla fine, se uno parte già col presupposto di compiere un illecito e fornisce documenti alterati/falsi è un altro paio di maniche). In più le imprese italiane hanno l'obbligo di comunicare la pec al registro imprese ( tanto che se fai una visura in camera di commercio, nella prima pagina ti esce anche la pec depositata).

      Questa "verifica dell'identità" (notare comunque le virgolette), i provider di email classiche non la fanno.

      Inoltre mi pare che, mentre i provider delle email "classiche" non abbiano alcun obbligo di tenere traccia sui propri server delle email trasmesse, la pec preveda l'obbligo per il gestore di tenere salvata la traccia della trasmissione per almeno 30 mesi.

      Riguardo l'alterazione, dubito che la PEC possa garantire questo piú di quanto lo possano garantire gestori di email client come microsoft e google.

      Beh, da quello che ne so, mentre le email tradizionali vanno vengono trasmesse da un server all'altro senza subire alcun controllo o alcuna lavorazione particolare, nella pec, il server di partenza prende l'email e la include come allegato in una seconda email (chiamata "busta") sulla quale applica la propria (del provider) firma elettronica avanzata ed una marca temporale. La pec quindi che il destinatario riceve non è una semplice email, ma una email firmata elettronicamente da parte del provider con allegata l'email originaria e la copia del certificato firmato dal provider. Quindi quando ti arriva una pec, hai la certezza che il messaggio che ti arriva è identico a quello che è stato inviato.

      Altra differenza sostanziale che ti da la PEC è quella delle varie ricevute:"Accettazione" ( quando invii la pec e il provider ti informa che ha provveduto a "imbustare" la tua email nella sua ), e "Consegna" (il provider di destinazione conferma che la PEC è arrivata). Anche per questo la PEC, per la legge italiana ha valore di raccomandata con ricevuta di ritorno, garanzia che l'email normale non da.

      PS approfitto del messaggio per scusarmi con Totinio perchè avevo letto male il nome utente e l'ho chiamato più volte totino, omettendo una i.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: sito copiato, come posso tutelarmi?

      @totinio said:

      tornando a noi, il notaio non ha le compentenze tecniche per certificare la provenienza della pagina!! non metterà mai come speri tu, contenuto proveniente dal sito tal dei tali, mica è scemo!!

      A quello serve la perizia giurata dimostrare che quel contenuto proviene da quel sito in quella data!!
      L'autentica notarile (mandami il nome di un notaio che si presta..) in questo caso certifica che alla sua presenza in quella data esisteva quel contenuto, non la sua provenienza! anzi potrebbe dire che la provenienza sei tu, cioè" il signor x quel giorno ha dichiarato di aver stampato il contenuto del sito xx e mi chiede di certifcarne l'esistenza ad oggi su quel foglio".

      **Questa **dovrebbe essere, se non erro, la formula che un notaio dovrebbe utilizzare nel caso di copie conformi su carta di una pagina web:

      "La presente copia, composta di _______________ fogli, è conforme alla paginaweb___________.
      Il documento informatico riprodotto è stato reperito all'indirizzo Internet ______________ corrispondente all'indirizzo IP_________ così comeverificato attraverso il software (indicare il nome del programmaapplicativo utilizzato per la verifica dell'indirizzo IP) alle ore ________ italiane(GMT) e visualizzato con il browser ___________________________________________ (marca, modello, versione) amezzo di elaboratore collegato ad Internet attraverso il collegamento fornito da(indicare nome del provider fornitore del servizio).
      La pagina da 1 a_____della presente copia riproduce in (colore/bianco nero)la stampa come eseguita da browser mediante la funzione
      (indicare ilcomando del browser utilizzato per la stampa) mentre le pagine da__________a__________riproducono il sorgente pagina ottenuto mediante la funzione
      ____ del medesimo browser.
      (eventualmente) La pagina risulta munita di certificato di protezione___________(es. certificato server ssl) rilasciato a:___________________ dal Certificatore _______________valido dal________al_________e verificato in data alle ore

      Mi parrebbe che possa andare bene, no? Cos'ha che non va?

      Per ulteriori approfondimenti:
      (aggiungere https://) ca.notariato.it/approfondimenti/7-07-IG.pdf

      Alla stessa fonte citata sopra si parla anche di copie conformi su supporto digitale, qualora la carta non bastasse ( per esempio in caso di immagini in movimento, suoni ecc)

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Problema con il locatore

      è liberamente valutabile da parte del giudice
      Solo queste parole ti dovrebbero far riflettere.

      In italia se guardi la legge si può fare tutto, e anche il suo contrario. Penso che anche tu ne sia consapevole.

      Non è necessario falsificare nulla. Basta un indirizzo email diverso dall'abitudinario, creato per l'occasione e puntualmente ripulito e cancellato al momento opportuno (la nostra normativa sulla privacy può permetterti di fare grandi cose in pochissimo tempo in certi casi).

      Secondo te dove va a finire la "libera valutazione del giudice" se l'email prodotta viene disconosciuta da chi si ipotizza l'abbia inviata, il quale magari afferma non solo di non averla mai inviata, ma magari (se è stato un po' scaltro) anche che quel preciso indirizzo email non è suo. L'onere della prova sta a chi ha prodotto l'email. Come provi chi l'ha inviata? Con una CTU che verifica gli Header e l'indirizzo IP dell'email? Basta inviarla da un comune internet point, o al limite sfruttando altri sistemi (tipo un IP pubblico condiviso) che se vuoi ti spiego in privato, perchè altrimenti andiamo troppo fuori dal topic.

      Diverso è per una PEC, per la quale il mittente è certo (almeno formalmente).

      Su questo aspetto purtroppo Totino non accetto il contraddittorio, a meno che non salti fuori un tecnico specializzato sull'argomento che conferma la tua versione e allora sono pronto ad ammettere l'errore (anzi, se vuoi per curiosità apriamo un topic in una sezione più appropriata e così rischio pure che magari qualcuno per la tua felictà mi cazzia) 🙂 [peace and love]

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: sito copiato, come posso tutelarmi?

      Totino
      Sul notaio che si mette a giocare con le pagine web, nutro fortissimi dubbi... Oltre ad un effettiva utillità.
      Infatti anche nell'ipotesi che lo facesse (a chissà quale cifra..), il notaio puè certificare che il determinato giorno alla determinata ora sono stati stampati quei fogli che gli sono stati mostrati e che hanno quel contenuto.

      Direi di no perchè anche il notaio in teoria dovrebbe dichiarare che "La copia è conforme all'aspetto e ai contenuti della pagina web rinvenibile all'indirizzo web wwwpincopallopuntocom alla data del.....".

      Dopotutto sono quasi sempre i contenuti che qui ci interessano, a meno che il nostro amico non intenda tutelare anche il codice sorgente ( e qui si apre un mondo, perchè gli unici codici sorgenti che è possibile verificare e certificare sono solo quelli lato client, e spesso per ottenere lo stesso risultato nella pagina si possono usare più codici, basti solo pensare alle infinite possibilità di giocare con i css delle pagine html)

      Quindi di fatto, la perizia a mio avviso, tranne in alcuni rari casi, è a mio parere superflua ( se la questione della copia conforme fatta dal notaio è come l'ho descritta).

      Come costi, penso che una perizia possa arrivare a costare ben più di una copia conforme in quanto:

      Per la copia conforme: Stampa+ Dichiarazione notaio+ Marca da bollo ( per sito di 100 pagine= 100 stampe, 100 bolli, dichiarazione-> 1 ora di lavoro?)
      Per la perizia: analisi integrale del codice sorgente con evidenziazione delle differenze + Dichiarazione giurata (per sito di 100 pagine= 100 codici sorgenti, 100 confronti, 100 stampe, dichiarazione-> lol mi viene male per il perito 😄 )

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Problema con il locatore

      @totinio said:

      1.La costituzione in mora per il pagamento dell'affitto AI SENSI DI LEGGE non è richiesta, anche se per prassi viene fatta. QUINDI IL MANCATO INVIO NON E' MOTIVO DI RIGETTO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO.
      Infatti il combinato disposto dell'art.1219 e comma 3° art. 11182 del codice civile stabiliscono che la messa in mora non è necessaria. conferma pure la corte di cassazione:"*Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore" (CASS. 5836/07)".
      *Grazie Totino per la precisazione.
      Lavorando anche con crediti che spesso non derivano solo da affitti, ignoravo questa cosa, anche perchè oramai la messa in mora è per me uno step standard consolidato ed imprescindibile quando devo avviare la procedura di recupero di un credito. Bene, oggi ho imparato una cosa in più.@totinio said:

      1. Riguardo alla documentazione necessaria per provare un rilascio corretto dell'immobile da parte del conduttore va bene anche una mail, basta che sia chiara la volontà di rilasciare l'immobile ed avervi provveduto.

      Qui non sono proprio d'accordissimo con te. Non puoi provare che una email provenga da una persona precisa, io stesso se volessi potrei inviarti una email apparentemente proveniente dal tuo indirizzo di posta ( bastano 5 righe di codice php).
      Quando si parla di comunicazioni email solo la PEC è opponibile in quanto il proprietario dell'indirizzo è certo, il flusso dei dati è verificabile e tramite il certificato dell'email si riesce a fornire la prova di averla inviata e che la stessa sia stata ricevuta dal destinatario.

      @totinio said:

      3.Per arrivare ad eseguire uno sfratto per morosità non ci vogliono assolutamente due anni, basta saperli fare (io ne ho fatti parecchi, purtroppo).

      Un paio d'anni era arrotondato per eccesso (Melius abundare quam deficere).
      Non so poi se a Milano da te sono più veloci che a Vicenza da me :tongueout: (o magari sono anche io che becco i casi più scarognati). Qui da noi in caso di opposizione le tempistiche necessarie per avere l'immobile definitivamente libero fanno a dir poco vomitare. Certo, nel caso del nostro amico, lo sfratto potrebbe essere più veloce, se controparte non si oppone e se l'immobile è praticamente già libero.

      @totinio said:

      1. Per tutelarti in futuro fatti consegnare un deposito cauzionale di tre mesi, o in alternativa, visto il diffuso rischio di morosità puoi anche richiedere anche il rilascio di una fideiussione pari ad 1 anno.

      Giusto, purtroppo una fideiussione bancaria a prima richiesta (perchè credo sia questo il tipo di fideiussione che intendevi) per un anno spesso non è apprezzata (dal conduttore), soprattutto per una questione di costi, anche se sarebbe il top se il conduttore la producesse. E' spesso più facile ed economico stipulare un'assicurazione contro il rischio di morosità e danni all'appartamento (anche se le assicurazioni per vari motivi non sono proprio la soluzione che preferisco)

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      S
      stefano.perotto
    • RE: Parcella Agente Immobiliare in caso di fallito acquisto.

      Sono d'accordo che l'AI sia tenuto a verificare, ma proprio per il fatto che la stragrande maggioranza non lo fa e molti, pur di guadagnare qualcosa, soprattutto in questi tempi, direbbero qualsiasi cosa, sarebbe saggio non fidarsi completamente, o comunque, verificare il tutto prima di firmare qualunque cosa.

      E' un po' come visitare l'appartamento prima di comprarlo: tu ti accontenti se il mediatore ti dice "è un bell'appartamento, è fatto così, così e così", o pretendi comunque di visitarlo e accertarti con i tuoi occhi delle reali condizioni dell'immobile? (perdonami l'esempio, so che è molto "tirato", ma è il primo che mi è venuto in mente).

      ( ad essere sincero il primo esempio che mi era venuto in mente era quello di un Libro specifico sull'esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare (600 pagine) che ho acquistato 20 giorni fa e pagato 70 €, dove in copertina c'era scritto in caratteri cubitali "Aggiornato alla riforma xxx/2014" e poi quando ho iniziato a consultarlo l'altro giorno, mi è passata per la testa l'idea di verificare alcuni concetti riportati nel libro e così facendo mi sono accorto che in alcuni punti non solo il volume non era aggiornato al 2014, ma nemmeno al 2006 (e il 2006 dal punto di vista giuridico per alcuni concetti è preistoria...)... eppure era un libro di carattere specifico, scritto da avvocati... Vedi a volte a non fidarsi cosa può succedere :tongueout:)

      La mia opinione è quella che, soprattutto nei primi rapporti che si hanno con l'AI, ma anche con qualunque altra persona, (e almeno finchè non lo si conosce bene), è bene essere un po' come San Tommaso e verificare sempre, per quanto possibile, che tutto sia realmente come ci viene descritto (e poi, che male c'è a chiedere di esaminare la documentazione sul'immobile? Alla fine, se devi acquistarlo è normale che tu voglia consultarla, ed il mediatore deve produrla). Questo inoltre perchè anche il professionista può sbagliare (e, sì, anche involontariamente, pur impegnandosi al massimo nel proprio lavoro).

      Il bravo acquirente deve sì fidarsi del professionista, ma la lealtà e la competenza del professionista andrebbero ogni tanto anche messe alla prova. In questo modo dall'altra parte con te staranno anche più attenti a sgarrare, sapendo di avere a che fare con qualcuno che verifica le informazioni che gli vengono date.

      Io personalmente come professionista ho molto rispetto ed apprezzo tantissimo i clienti che, entro i propri limiti, chiedono, vogliono vedere, si informano, fanno osservazioni ecc, perchè dimostrano di essere attenti e cauti (apprezzo un po' meno però quelli che tendono ad "esagerare" con i controlli: recentemente ho avuto a che fare con una persona che prima di esporsi economicamente ha sentito 2 commercialisti, un avvocato e un notaio, oltre a me).

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      stefano.perotto