Salve, c'è molta giurisprudenza in materia. Da quel che ricordo, possono costituire gravi motivi anche quelli di ordine economico, che però devono essere sopravvenuti, imprevedibili e
non imputabili al conduttore. Bisogna vedere caso per caso...
Tieni presente comunque che i gravi motivi di recesso ex art. 27 l. 392/78 devono essere specificati contestualmente alla lettera di recesso e
non successivamente.
Saluti.