estratti conto...stile di vita...certo se vai in giro con un X5 O hai comprato una barca...o hai un mutuo da 1000 euro al mese e ne dichiari 10.000 all'anno...
perez
@perez
Post creati da perez
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RE: Chiudere l'attività a causa degli studi di settore?
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RE: Ammortamento inizio attività
12,5%*214/365...
la norma di riferimento dovrebbe essere l'art. 110 comma 5 (oltre al 102) del TUIR -
RE: Chiudere l'attività a causa degli studi di settore?
@elallaix said:
Nel mio caso devo valutare se chiudere l'attività iniziata anno scorso in quanto quest'anno sarò sicuramente molto sotto gli studi di settore.
Se chiudo questo anno non saranno applicabili gli studi di settore (diventando l'ultimo di attività).
Non è che si può vivere con l'ansia di ricevere accertamenti che non si sa come contestare. Io ho solo la contabilità per dimostrare quello che guadagno, non saprei in che altro modo dimostrare che non ho percepito ulteriori ricavi.Cosa succede se i ricavi sono inferiori agli importi previsti dagli studi di settore?
se non hai niente da nascondere....non chiudere l'attività...la dimostrazione che non hai percepito altri guadagni si trova...e il fisco non è così stupido e intransigente come si pensa
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RE: fatture da ricevere
@criceto said:
Dato che il bilancio 2007 è ovviamente ormai consolidato e avresti dovuto considerare le somme come "sopravvenienze attive o insussistenza di costi", come hai gestito la cosa?
Parli poi di accantonamento, non mi risulta che le fatture da ricevere provochino degli accantonamenti quindi probabilmente intendi qualche altra cosa e sarebbe opportuno capire cosa intendi per "accantonamento"..
Quanto alle eventuali sopravvenienze passive ... perchè dovrebbero essere indeducibili?nel 2007 il cliente non ha rilevato la sopravvenienza attiva e ha "lasciato aperto" il fatture da ricevere poichè alla data di approvazione del bilancio non gli erano ancora arrivate (fatture competenza 2006) e al contempo non aveva la certezza che queste fatture non gli arrivassero in seguito (certezza maturata solo a fine 2008)
accantonamento=stanziamento
le sopravvenienze passive che si genererebbero per le fatture competenza 2007 non previste, sono indeducibili perche' erano costi certi e determinabili (anche se per i premi di fine della grande distribuzione non è mai così pur esistendo contratti scritti tra le parti)
è un caso un po' ingarbugliato ma spero di essermi spiegato
grazie per l'aiuto -
fatture da ricevere
quesito:
nel 2006 ho stanziato fatture da ricevere per Euro 10.000 poi non pervenute nel corso del 2007.
Nel caso in cui mi arrivino nel 2008 fatture di competenza 2007 per cui non avevo previsto uno stanziamento posso utilizzare fino a capienza l'accantonamento 2006 in modo da evitare sopravvenienze passive indeducibili?? -
RE: agente di assicurazione
@perez said:
per un agente di assicurazione codice attività 67201 costi auto deducibili all'80%?
e' corretto che non debba iscriversi all'enasarco vero?non e' iscritto all'albo
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agente di assicurazione
per un agente di assicurazione codice attività 67201 costi auto deducibili all'80%?
e' corretto che non debba iscriversi all'enasarco vero? -
esame di stato castellanza
buongiorno a tutti, qualcuno conosce (sa di cosa si occupano) i membri della commissione di caStellanza:
- prof. serati
- prof.ssa frego
- Miro Santagelo, magistrato (è un giudice delegato)
- Gian Mario Ferrari, libero professionista
- Giovanni La rOSA, LIBERO PROFESSIONISTA
in particolare qualche notizia sui due professionisti che esercitano a varese e busto.......grazie in anticipo ....rispondete numerosi............forse sono off topic ma cercate di capire il momento.................l'esame e' martedi prox
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RE: Chiarimenti sul tirocinio
@DIAMOND said:
Grazie a tutti per i chiarimenti! Comunque secondo voi è più conveniente ricevere un compenso a titolo di borsa di studio piuttosto che come lavoratore dipendente per non avere problemi in futuro? La borsa di studio è un reddito assimilato a quello di lavoratore dipendente quindi il mio dominus dovrà applicarmi le ritenute come se fossi un lavoratore dipendente e dovrò compilare la dichiarazione dei redditi pagando l'irpef normalmente in base agli scaglioni e alle detrazioni per il reddito complessivo?
secondo me problemi non ce sono anche se vieni assunto da dipendente e poi apri p.iva con regime agevolato.....borsa o assunzione? valuta le cifre e considera che come dipendete hai malattia, ferie 13 , magari 14 (contratto commercio), tfr , e inizi a versare qualcosa all'inps a fini pensionistici, che magari se non eserciterai (non si sa mai dove si finisce) ti torneranno utili....come borsa di studi 0 inps...
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RE: Autovettura aziendale
@fabiogvn said:
Ho una ditta individuale che si occupa all'80% di servizi informatici e consulenze e per il restante 20%, almeno per il momento, di forniture ed assemblaggio computer, per questo motivo la P. Iva è stata aperta su consiglio del mio commercialista come ditta individuale (artigiano) e non come libero professionista. Utilizzo molto l'autovettura per lavoro, soprattutto per recarmi dai clienti per consulenze, rappresentanze e a volte trasporto della merce, computer o altro, ma non così tanta merce da giustificare l'acquisto di un furgone o altro veicolo immatricolabile come autocarro. Tra l'altro mi capita spesso di trasportare i clienti per vari motivi a bordo dell'autovettura, per cui la macchina deve dare una certa "immagine" e non è il caso di invitarli a salire su un pickup o un furgonato!
Questo tipo di attività a quanto ho capito non è contemplato dalla finanziaria di quel ********** di Prodi? Non esiste nessun modo, nemmeno acquistando due autovetture, una per uso privato ed una intestata all'azienda, di scaricarne i costi? Per me sono molto incisivi, soprattutto per quanto riguarda le spese ad essa connesse quali benzina, autostrada, manutenzione ecc. Pur non essendo un rappresentante faccio tranquillamente 80.000 km l'anno dei quali ben più della metà per lavoro, già la deducibilità al 50% era pochina ma meglio di niente, ora più nulla??? Per lo stato italiano non è previsto che il titolare di un'azienda faccia viaggi di lavoro? Ma com'è possibile che nessuno faccia scoppiare un casino? Possibile che uno ********** si sveglia la mattina e cambia le carte in tavola così, perchè deve colmare un "buco", e nessuno fa nulla?
Scusate lo sfogo, ma ho appena avviato la mia attività in proprio e mi trovo subito un botta del genere che mi costringe a rivedere non di poco tutte le previsioni economiche che avevo fatto e mi fuma il cervello ogni volta che ci penso, per cui se esiste una soluzione mi farebbe piacere saperla.
Grazie
hai pienamente ragione.......valuta se costituire una società, in questo modo potresti darti un rimborso km che è completamente deducibile , escluso per l'irap....
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Spese telefoniche
Non ho capito se con la finanziaria la ded. 80% riguarda solo i cellulari o anche i fissi.
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RE: Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.
@mrsmith said:
perez sei strasicuro di questa cosa?
direi che se la tua risposta è si abbiamo piu o meno concluso.
aspettero' solo che il buon PAOLO dia una sua revisione a riguardo per certificare quello che abbiamo detto finora... e poi potrò andare a rinnovare il mio contratto in maniera piu tranquilla... piu o meno..
Questa e' la risoluzione ministeriale di riferimento:
Ris. n. 109/E-III-5-1005 dell'11 luglio 1996La società T.I. S.p.a., con una lettera indirizzata alla scrivente, ha
chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:
1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli
esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad
addebitare ai committenti a norma dell'art. 4, comma 3, del D.L. 25 maggio
1996, n. 295;
2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
dovuto dagli esercenti attività di lavoro autonomo di cui al predetto
art. 49, comma 1, del Tuir iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che
l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi ad un'apposita
Gestione separata presso l'Inps - finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti - i seguenti soggetti:
1) gli esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo
unico;
3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
L. 11 giugno 1971, n. 426.
A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attività.
I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma
27 dello stesso art. 2, a comunicare all'Inps - entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore a tale
data - la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, numero
di codice fiscale e domicilio.
Il contributo alla Gestione separata è fissato, dal comma 29 del
predetto art. 2, nella misura del 10 per cento ed è applicato sul reddito
delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Al riguardo, l'art. 4 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante norme in
materia previdenziale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28
maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il D.L. 28 marzo 1996, n.
166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso
l'Inps, originariamente fissato al 1° gennaio 1996, al:
- 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie;
- 1° aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle
predette forme.
La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il
termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la
comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:
- 31 luglio 1996;
- 30 aprile 1996.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.L.
n. 295/1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno origine
a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti e
professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento
commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione
annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli
accertamenti definitivi.
Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma
del medesimo art. 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in
via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento
dei compensi lordi.
Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e
acquisita a titolo definitivo del professionista, non può essere
considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
compenso ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte
di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973 e concorre, inoltre, a
formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare
del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo,
alle scadenze indicate dall'art. 4, comma 4, dello stesso D.L. n. 295/1996,
sulla base del reddito netto dichiarato ai fini dell'Irpef, costituisce
onere deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir,
quale contributo previdenziale obbligatorio per legge. Considerato tuttavia
che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 4, è in facoltà
dell'assicurato di chiedere il rimborso del maggior contributo versato in
acconto rispetto al dovuto, l'importo restituito dall'Inps, ove dedotto in
sede di dichiarazione dei redditi, deve essere indicato nel Mod. 740,
Quadro M, dell'anno successivo a quello in cui è stato conseguito il
rimborso.
Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita ai
sensi dell'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha esteso la
tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di
lavoro autonomo, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi
albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:
- la partecipazione a un ente pluricategoriale;
- la costituzione di un ente di categoria;
- l'inclusione in una forma previdenziale già esistente;
- l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di cui
all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Ciò premesso, l'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha
stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella
misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del
relativo importo sulla fattura".
Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato
dal professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi di un vero e
proprio contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a
norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve essere assoggettato alla
ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973.
Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base
imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85. -
RE: Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.
@mrsmith said:
Da ottobre è il 5,25% dall'anno 2006 in poi in 5 o 6 regioni italiane,delle quali ricordo solo Lazio e Campania,le altre cmq sono scritte da qualche parte l'ho letto su internet,è ufficiale. Io ovviamente risiedo nel Lazio
quindi sei certo che il 18,20% va calcolato sul netto + la rivalsa inps al 4% giusto? questo dici?
Se cosi fosse poi come formo l'imponibile per l'IRPEF e l'IRAP?
la rivalsa del 4% per professionisti iscritti alla gestione separata sono veri e propri ricavi e quindi cosituiscono base imponibile ai fini irpef, irap e inps
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RE: Rimborso Iva Auto Per Liberi Professionisti
@lolo1979 said:
buongiorno a tutti.
Ho un dubbio!!!:?
Ho letto che i liberi professionisti potranno fare richiesta per il rimborso della partita iva dell'auto comprata dal 2004 in poi (circa....non mi ricordo la data precisa!!)
Ho chiesto informazioni al giro fra vari commercialisti ma mi dicono che ancora è tutto in alto mare.:bho: :bho:
Qualcuno ha notizie su tempi e modalità per il rimborso?Aiutatemi!!!!!!!!!;)
ancora alto mare
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RE: Regime Fiscale Agevolato: La Verita'.
irap 4.25% almeno nella maggior parte delle regioni
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RE: Finanziaria: cosa ne pensate?
@i2m4y said:
Se poi l'auto è di imprese ed è a disposizione per il solo uso aziendale.... udite udite.... non si deduce più nulla......
.... si però intanto potete avere un frigorifero classe A+ che vi sforna anche i cubetti di ghiaccio con detrazione fiscale....
Vorrà dire che si dovrà ripiegare su slitta e renne....
HAI VISTO L'ART.7 CAPO IV delle disposizioni urgenti in materia tributaria...............assurdo
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RE: Finanziaria: cosa ne pensate?
@SpiderPanoz said:
Auto e Fisco: penalizzate imprese e professionisti
Forti aggravi di imposta nella Bozza di Finanziaria 2007 :
- l'assegnazione di auto per la maggior parte del periodo d'imposta ai dipendenti non consentirà più la deduzione integrale dei costi di esercizio e di ammortamento.
- le auto saranno deducibili al 25% per esercenti arti e professioni.
questa poi..................
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RE: fusione
@i2m4y said:
Se mi dai qualche giorno devo proprio controllare a breve un modello unico di una incorporante e te lo posto... a memoria ti direi di si.
NB genralmente due fascicoli iva.
P.
sono giunto alla seguente soluzione, anche se non sono troppo convinto:
Faccio un normale unico (non compilo RR ma indico nel frontespizio situazione 4 e cod. fisc. Incorporante) della società incorporata fino alla data a partire dalla quale si hanno gli effetti contabili e fiscali della fusione per incorporazioneSolo per la incorporante compilo il quadro RR
che ne dici??