Nessuno che azzarda una risposta?
:-))))
Nessuno che azzarda una risposta?
:-))))
Uhm .... tutto questo caos della franchigia non incide vero sulla ritenuta d'acconto, quella si fa comunque direi???
@Ale80 said:
Una fattura emessa nel 2006 ma pagata nel 2007 entra a far parte del 770 da inviare entro il pross 31 marzo o va in quello che si inviera nel 2008?
Il 770 va x cassa quindi la ritenuta verrà indicata nel 770 che invierai nel 2008 mettendo nel rigo ST il periodo di riferimento (= data di pagamento della fattura).
P.S. Cmq la scadenza del 770 di quest'aqnno non è 31 marzo, il nuovo termine vale dal 2008, in quanto i nuovi termini per le dichiarazioni entrano in vigore dal 1 maggio 2007.
Il 770semplificato si manda anche quest'anno entro il 30 settembre.
Ciao, a tale quesito è già stata data risposta tra le FAQ sul sito dell'AE.
D. Quanto tempo prima della data valuta è possibile inviare un file per i pagamenti F24 on line?
R. Se si utilizza il software di compilazione rilasciato dall?Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la
data valuta del pagamento ricade nell?anno successivo alla data di presentazione, il modello F24 può
essere inviato non oltre sei mesi prima della data di valuta e comunque entro le ore 24 del giorno di
scadenza.
Se la data di valuta ricade nello stesso anno della data di presentazione non è prevista alcuna limitazione.
Non esistono, in nessun caso, limitazioni temporali se si utilizzano pacchetti software ?commerciali?,
ossia forniti da ditte private, nonché per i modelli F24 intermediari.
@dogo78 said:
Ciao,
sono un intermediario Entratel. Volevo solo chiedere se potevo creare l'F24 e inviarlo all'agenzia delle Entrate con data del pagamento/addebito posticipato di 15 giorni.Saluti a tutti e grazie dell'eventuale risposta.
Domanda: se si presenta un Unico tardivo (nei 90 giorni) SENZA pagare il ravvedimento di Euro 32,00 ...
a) La dichiarazione si considera omessa.
b) E' perfettamente valida e sarà l'agenzia delle entrate ad irrogare la sanzione di Euro 258 definibile ad 1/4 se si paga entro 60 gg.
Apparentemente b) ... nel testo non si evince che il mancato pagamento comporta l'omissione della dichiarazione.
Boh...
L'omessa presentazione della dichiarazione
L'omessa presentazione della dichiarazione è regolarizzabile, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 472/97, con il pagamento della sanzione ridotta a 1/8 del minimo (32 euro, 1/8 di 258 euro), se la stessa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Resta ferma l'eventuale sanzione prevista per l'omesso versamento, ridotta a 1/8 (ossia il 3,75 per cento), dell'imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza e a 1/5 (cioè il 6 per cento) dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva.
Per regolarizzare l'omessa dichiarazione dei sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Dlgs n.471/97, oltre alle sanzioni indicate sopra, occorre versare 1/8 di 51 euro per ogni percipiente.
@PALOMO73 said:
Concordo con quello che dite , ma chiedevo un'altra cosa dalla parte del contribuente se il commerdialista non lo avvisa cosa può fare?
Chiedo questo perchè come certamente saprete se si paga dopo l'avviso bonario le sanzioni sono del 10% mentre dopo la cartella esattoriale salgono al 30%
Perche io dovrei pagare sanzioni in più solo perchè il mio commercialista non mia ha avvisato dellìavviso bonario grazie a presto
Purtroppo è così, tuttavia già adesso a volte capita qualcosa di simile.
Ad es quando un intermediario riceve un preavviso telematico e si reca in ufficio per uno sgravio parziale entro 60 gg, gli viene restituito un nuovo esito che il contribuente deve pagare entro i successivi 30gg per beneficiare della sanzione al 10% ... se non lo fa poi non arriva più una raccomandat al contribuente, ma direttamente cartella al 30%.
Finanziaria 2007
Avviso di irregolarità (quasi) sempre all?intermediario
Il controllo ex articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973, interesserà anche la verifica
dei versamenti Ici, relativi a ciascun fabbricato, effettuati nell?anno precedente
Comunicazione degli esiti di liquidazione
A partire dall?anno di imposta 1998, l'esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, effettuata ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/73, per le imposte sui redditi, e 54-bis del Dpr 633/72, per l'Iva, viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta, per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali nel caso in cui, a seguito della liquidazione stessa, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle dichiarazioni.
Il decreto legge 203/2005 (collegato alla Finanziaria 2006) era intervenuto nella materia in oggetto, disponendo, con l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a, che gli avvisi di irregolarità riguardanti le dichiarazioni trasmesse telematicamente dal 1° gennaio 2006, da notificare ai contribuenti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), venissero inoltrati, con mezzi telematici, agli intermediari abilitati che avessero trasmesso le dichiarazioni stesse, qualora in dichiarazione ne fosse stata fatta richiesta da parte del contribuente e l?intermediario stesso avesse comunicato il proprio assenso; a tale scopo, nelle dichiarazioni presentate nel 2006 per l?anno di imposta 2005, erano state previste due apposite caselle da barrare per la richiesta del contribuente e l?eventuale assenso dell?intermediario.
Il comma 62 della legge finanziaria 2007 modifica radicalmente l?articolo 2-bis del Dl n. 203/2005, disponendo che a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, gli avvisi di irregolarità suddetti vengano inviati comunque, con mezzi telematici, agli intermediari abilitati che abbiano disposto l?invio della dichiarazione.
Gli intermediari sono quelli individuati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998, e dai successivi decreti ministeriali, vale a dire:
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria
le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
le associazioni tra professionisti, società di servizi, società degli Ordini professionali
gli iscritti negli albi degli avvocati
gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88
gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari
coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall?articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Va sottolineato che il citato articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, dispone che l'iscrizione a ruolo non venga eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il comma 3 del novellato articolo 2-bis prevede che tale termine decorra dal sessantesimo giorno successivo a quello della trasmissione telematica della comunicazione stessa all?intermediario.
E? comunque previsto che l?Agenzia delle entrate possa derogare dall?obbligo di comunicazione telematica all?intermediario, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà da parte dello stesso di informare il contribuente interessato.
Nel caso in cui, invece, la dichiarazione non sia stata trasmessa da un intermediario abilitato (trasmissione telematica diretta, presentazione cartacea a banche o poste, ovvero presentazione attraverso ufficio delle Entrate), l'avviso di irregolarità deve essere inviato al contribuente stesso mediante raccomandata.
Vi risulta che si possa fare solo dal 2 gennaio 2007?
@i2m4y said:
Ciao Wittor, mi spiaccio dell'accaduto e ti sono vicino.
Purtroppo il regime agevolato, in assenza di altri redditi non consente di operare le deduzioni e le detrazioni tipiche della normale Irpef.
Paolo
....di altri redditi x i quali ci siano state delle ritenute subite in modo da avere una capienza x la detrazione.
Ciao!
Certamente, la modifica del codice tributo avviene esclusivamente attraverso apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.
L'operatore al front office effettuerà la variazione da te richiesta e ti consegnerà un foglio che attesta l'avvenuta modifica del Mod. F24.
Ecco un fac simile
Ragione o Denominazione sociale
Indirizzo
Partita IVA
All'Ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate
di ___________________
via ________________ n. __
_____ - _____________ (__)
Oggetto: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.
Il/La sottoscritt.........................................................................................
residente in .............................................................................................
via ........................................................................................................
Codice Fiscale ........................................................................................
in qualità di ...........................................................................................
della ditta ............................................................................................:
comunica che
in data .............. ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a .............................., riportando erroneamente il codice tributo ................ e/o l'anno di riferimento ............, in luogo del codice tributo ............ e dell'anno di riferimento ........., in quanto trattasi di versamento relativo a ............................................................ ........................................................................................................................
ovvero ha versato erroneamente ........................................................................... ........................................................................................................................ invece di ........................................................................................................... .........................................................................................................................
Chiede pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.
luogo, data
Data
Firma
Tipo di documento ................................... n. ......................... rilasciato il ............. da ..........................................................
Ciao!
Bisognerebbe capire cos'hai esattamente versato due volte (saldo o acconto....).
In pratica se hai versato 2 volte, comunque puoi chiedere con apposita istanza all'Agenzia delle Entrate la variazione dei codici tributo, in modo tale da imputare parte dei pagamenti doppi - ad esempio - a secondo acconto 2006 che scade al 30 novembre.
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha previsto la soppressione dell'obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori.
In particolare la legge citata ha modificato l'art. 2215 c.c.. l'art. 39, comma 1 del d.p.r. 633/1972 (disciplina dell'IVA) e l'art. 22, comma 1 del d.p.r. 600/1973 ( in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
La modifica NON riguarda i libri sociali delle società di capitali per i quali resta in vigore l'obbligo della bollatura iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un notaio.
Rimangono in vigore gli obblighi di bollatura iniziale per tutti gli altri libri e registri per i quali è previsto dalla legge l'obbligo della bollatura o della vidimazione.
Risulta quindi che:
E' stato soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, che diventa pertanto facoltativa, ferma restando l'obbligatorietà della loro numerazione progressiva e l'assolvimento dell'imposta di bollo, prima di essere messi in uso.
Nel caso sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione i libri contabili devono essere numerati progressivamente e bollati su ogni foglio dall'ufficio registro delle imprese o da un notaio prima di essere messi in uso.
I libri sociali di cui all'art. 2421 c.c. che prima di essere messi in uso devono essere numerati in ogni pagina e bollati dall'ufficio del Registro delle Imprese (Sportello Vidimazioni) o da un notaio, sono:
libro dei soci
libro delle obbligazioni
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o delle deliberazioni dell'amministratore unico o del consiglio di gestione
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti
libro delle strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
E' obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo): formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998
registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984
registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6
registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183
IMPOSTA DI BOLLO
libro giornale e libro inventari (bollatura facolativa)
Per le imprese individuali, le società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.), le società cooperative, i consorzi tra imprese e per tutti gli altri soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa l'imposta di bollo è pari a euro 29,24 ogni 100 pagine o frazione di 100
Per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata l'imposta di bollo è pari a euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100.
Si ricorda che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuto anche se il libro giornale e il libro inventari non sono presentati per la bollatura al registro imprese o presso un notaio.
Altri libri e registri (bollatura obbligatoria e facoltativa)
L'importo dovuto è di euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100.
Esenzioni
Sono fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo per le cooperative edilizie, per le cooperative sociali per tutti i tipi di libri e registri.
In realtà non è proprio così.
Se si ha SOLO il reddito professionale o d'impresa, lo stesso è tassato con l'imposta sostitutiva del 10% (in RE o RG) e NON transita assolutamente nel quadro RN, pertanto non sarà possibile fa valere nessuna detrazione né alcuna deduzione.
Solo se si posseggono altri redditi e ci sono delle ritenute sarà possibile far valere delle detrazioni, altrimenti in alcun caso sarà consentito.
Domanda:
-E' pacifico che non esistendo il diritto di rivalsa i collaboratori / familiari non possono portarsi in deduzione i contributi versati dal titolare.
Piuttosto bisogna fare attenzione ad una cosa.
Il versamento dei saldi irpef / addizionali scadeva il 20/07, quindi ora è tardi per la presentazione del Mod. F24 a saldo zero (15 Euro di Irpef su 15 Euro di addizionale).
Si può fare ravvedimento con il codice 8911 ma costa la bellezza di ? 30,00 quando il modello viene presentato entro 1 anno dalla scadenza (? 10 se il ritardo non supera i 5 gg).
DECISAMENTE conviene ravvedere i 15 Euro al 6% (e compensare il tutto con il credito IRPEF) al fine di evitare contestazioni.
E' sempre una delega a saldo zero, ma contiene il ravvedimento.
Certo che si può fare (il limite è di 12 Euro).
Metti nella sezione erario 4001/2005 a credito e il debito nella sezione Regioni con 3801/2005.
Vogliamo dimenticare il conto ben più salato del commercialista???
@Martina said:
Personalmente ti consiglio di affidarti a un commercialista in quanto la consulenza che ricevi è certamente più qualifica, tempestiva ed esaustiva..caratteristiche che mai si riscontrano nel tutor dell'agenzia delle entrate..
COMUNICATO STAMPA
Differito il termine per il versamento telematico con F24
obbligatorio per i titolari di partita IVA
L?Agenzia delle Entrate comunica che, ai sensi del DPCM del 4 ottobre 2006, il termine
del 1° ottobre 2006 - inizialmente previsto dall?articolo 37 comma 49, del decreto legge
4 luglio 2006 - a partire dal quale i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad
effettuare con modalità telematiche il versamento di imposte e contributi, è stato
differito al 1° gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR,
all?articolo 73, comma 1, lettera a) ?società per azioni e in accomandita per azioni,
società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione? e
lettera b) ?enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o
principale l?esercizio di attività commerciali?.
Il Governo ha così recepito le difficoltà di natura tecnica rappresentate dai contribuenti
titolari di partita IVA, al momento non ancora dotati di strutture informatiche
immediatamente adeguabili alle nuove procedure, facendo proprio l?intendimento, più
volte manifestato dall?Agenzia attraverso gli organi di stampa, di consentire un avvio
graduale dell?obbligo di utilizzo del versamento telematico, in modo da assicurare che
tutti i contribuenti titolari di partita IVA, esclusi quelli dotati di idonee capacità
tecniche, possano continuare a presentare i modelli F24 con modalità cartacee presso le
banche, gli sportelli postali e i concessionari, ora agenti della riscossione, fino al 31
dicembre 2006.
Roma, 6 ottobre 2006
A seconda del volume d'affari, i contribuenti IVA sono tenuti a versare l'IVA periodicamente (o mensilmente o trimestralmente).
Questo non accade per chi ha il regime agevolato per le nuove iniziative, dato che in questo caso si versa solo in sede di saldo il 16 marzo o alle scadenze previste x il saldo delle altre imposte.
4 ottobre 2006
Rinvio dell'F24 con decreto
di Giorgio Rengheteanu
Sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a prorogare al 1° gennaio i pagamenti con l'F24 online dei titolari di partita Iva. A tre giorni dall'avvio dell'obbligo previsto dalla legge 248/06, il Governo formalizzerà così l'impegno assunto, il 26 settembre, dal sottosegretario al ministero dell'Economia, Mario Lettieri, in commissione Finanze della Camera.
A darne l'annuncio è lo stesso sottosegretario: «L'impegno assunto a Montecitorio - dichiara Lettieri - sarà onorato. Tra oggi e domani (ieri, ndr) è infatti in via di approvazione un Dpcm che proroga, al 1° gennaio 2007, l'adempimento previsto dalla manovra bis». Come preannunciato - aggiunge Lettieri -, «il rinvio riguarda solo i soggetti titolari di partita Iva diversi da quelli indicati dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir». In sostanza, i piccoli contribuenti, con esclusione delle società.
Il differimento del termine non farà però tappa in Parlamento. «L'articolo 12, comma 5, del Dlgs 241/97 - spiega Lettieri - consente al presidente del Consiglio di modificare i termini relativi agli adempimenti per imposte e contributi».
Ma che fine farà l'estensione della proroga alle società, chiesta da più parti? Lettieri esclude questa possibilità, mentre il presidente della commissione Finanze della Camera, Paolo del Mese, si limita a commentare: «Andiamo a piccoli passi, poi si vedrà». Per Del Mese «occorre uno sforzo ulteriore per risolvere tutti gli aspetti problematici connessi con la trasmissione telematica».
Intanto, in attesa di vedere la proroga in un provvedimento, difficoltà sono state segnalate ieri dal presidente del Consiglio nazionale consulenti del lavoro, Marina Calderone, in una nota inviata al sottosegretario Lettieri. I consulenti parlano di «grande disagio tra professionisti e imprese nella gestione dei versamenti telematici». Disagio - fa notare Calderone - «accentuato dalla confusione esistente nel sistema bancario che applica le disposizioni con modalità diverse».
Secondo un sondaggio della Fondazione studi dei consulenti, particolari difficoltà si sono verificate lunedì, in concomitanza con la scadenza del versamento per il ravvedimento dei modelli 770. Alcune banche hanno accettato i modelli F24 su carta, mentre altre li hanno rifiutati, «pur trattandosi di soggetti che dovrebbero rientrare nell'ambito della proroga». Infine, per paura di sanzioni, alcuni istituti di credito hanno preteso la firma di lettere liberatorie.