Estratto dal Regolamento sulla tutela del diritto d'autore in rete:
"Articolo 9
*Procedimento abbreviato
- Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza
di cui all’articolo 6 la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave
lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di
violazione di carattere massivo, i termini di cui agli arti coli 6, 7 e 8 sono modificati
come segue:
a) l’archiviazione in via amministrativa e l’avvio del procedimento, di cui
all’articolo 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza;
b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all’articolo 7, comma 4, può
avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;
c) la trasmissione degli atti all’organo collegiale non può avere luogo prima
della scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) i provvedimenti di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono adottati
dall’organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell’istanza;
e) l’ottemperanza agli ordini di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ha luogo
entro due giorni dalla notifica dell’ordine stesso."
*Tuttavia è interessante notare quali sono gli elementi che devono essere valutati al fine di prendere il provvedimento d'urgenza. Tali elementi, elencati sempre nell'art. 9 del Regolamento, sono i seguenti:
a) la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una
precedente istanza, l’Autorità abbia già ritenuto sussistente la violazione del
diritto d’autore o dei diritti connessi ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
b) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in
violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
c) i tempi di immissione sul mercato dell’opera digitale;
d) il valore economico dei diritti violati e l’entità del danno causato dall’asserita
violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) l’incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in
violazione della Legge sul diritto d’autore;
f) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell’utente l’erronea
convinzione che si tratti di attività lecita;
g) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per
accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
h) lo scopo di lucro nell’offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal
carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi
pubblicitari;
i) la provenienza dell’istanza di cui all’articolo 6 da parte di una delle
associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u).
Quindi, come giustamente sottolineavi tu nel video, non è la semplice presenza di un contenuto coperto da copyright a determinare la chiusura immediata del sito/blog ma devono sussistere uno o più elementi tra quelli indicati.
Marco