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L'AGCOM Censura Blog e Forum?
Salve ragazzi,
vi riporto una piccola indagine che ho creato, sarei curioso di sapere cosa ne pensate
[video=youtube;2Rr1gAAg4i0]
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Ciao Giorgio,
complimenti per l'ottimo lavoro anche se lo streaming mi si blocca all'incirca alla metà
Non so se ne hai parlato ma mi sembra di ricordare che è anche previsto un procedimento per così dire di "urgenza" per cui al ricorrere di determinate condizioni (ad es. il carattere massivo della violazione segnalata oppure se la segnalazione proviene da determinate associazioni) l'autorità può ordinare la chiusura immediata del sito.
Appena ho un attimo di tempo provo ad approfondire e posto eventuali riferimenti.Marco
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@marco.commercialista said:
Appena ho un attimo di tempo provo ad approfondire e posto eventuali riferimenti.
Grazie!
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Estratto dal Regolamento sulla tutela del diritto d'autore in rete:
"Articolo 9
*Procedimento abbreviato- Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza
di cui all’articolo 6 la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave
lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di
violazione di carattere massivo, i termini di cui agli arti coli 6, 7 e 8 sono modificati
come segue:
a) l’archiviazione in via amministrativa e l’avvio del procedimento, di cui
all’articolo 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza;
b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all’articolo 7, comma 4, può
avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;
c) la trasmissione degli atti all’organo collegiale non può avere luogo prima
della scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) i provvedimenti di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono adottati
dall’organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell’istanza;
e) l’ottemperanza agli ordini di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ha luogo
entro due giorni dalla notifica dell’ordine stesso."
*Tuttavia è interessante notare quali sono gli elementi che devono essere valutati al fine di prendere il provvedimento d'urgenza. Tali elementi, elencati sempre nell'art. 9 del Regolamento, sono i seguenti:
a) la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una
precedente istanza, l’Autorità abbia già ritenuto sussistente la violazione del
diritto d’autore o dei diritti connessi ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
b) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in
violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
c) i tempi di immissione sul mercato dell’opera digitale;
d) il valore economico dei diritti violati e l’entità del danno causato dall’asserita
violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) l’incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in
violazione della Legge sul diritto d’autore;
f) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell’utente l’erronea
convinzione che si tratti di attività lecita;
g) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per
accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
h) lo scopo di lucro nell’offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal
carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi
pubblicitari;
i) la provenienza dell’istanza di cui all’articolo 6 da parte di una delle
associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u).Quindi, come giustamente sottolineavi tu nel video, non è la semplice presenza di un contenuto coperto da copyright a determinare la chiusura immediata del sito/blog ma devono sussistere uno o più elementi tra quelli indicati.
Marco
- Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza
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Per applicare la procedura abbreviata, con la quale si conclude tutto entro 3 giorni, è sufficiente che la denuncia venga da un'associazione di categoria e che le opere in violazione (presunta) siano più di una. Il procedimento abbreviato viene applicato fin troppo spesso, purtroppo, anche se di recente, a seguito delle critiche alle modalità di applicaizone e ai ricorsi al Tar contro il Regolamento Agcom (il Tar ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale perchè ha ritenuto sussistenti possibili profili di illegittimità costituzionale del Regolamento) l'Agcom tende ad essere più "prudente".
E per i provider esteri, beh l'oscuramento è previsto proprio per i siti hostati su provider esteri, che poi spesso i gestori non ricevono alcuna comunicazione.
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Grazie ragazzi,
sapevo di poter contare sul parere autorevole degli esperti del forum gt