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    dott.mattia.giannin

    @dott.mattia.giannin

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    Lo Studio Commercialista Giannini, fondato nel 2016 da Mattia Giannini – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti – opera da diversi anni nel settore della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile e fornisce servizi professionali assistendo un numero eterogeneo di clienti.

    Il concetto di assistenza lo interpretiamo come un cammino da percorrere insieme al nostro cliente, scambiando idee, informazioni e cercando insieme le soluzioni più adatte.

    Lo Studio Commercialista Giannini assiste dal privato cittadino all’imprenditore e la nostra consulenza mira a fornire una soluzione pragmatica ai problemi dei nostri clienti.
    La professionalità e le competenze dell’organico sono indirizzate a garantire una analisi dettagliata di ogni realtà e di ogni situazione rapportandola anche agli scenari futuri.

    I servizi offerti hanno come obiettivo principale quello di adattarsi alle esigenze del cliente.

    Post creati da dott.mattia.giannin

    • RE: Ritenuta per lavoro occasionale (730)

      Buonasera,

      nella prestazione occasionale è presente la ritenuta che le hanno operato al momento del pagamento.

      La ritenuta, se la prestazione occasionale è fatta a titolari di partita iva o enti non commerciali, è obbligatoria.

      In ogni caso, prima di predisporre il dichiarativo, attenda la Certificazione Unica che le verrà rilasciata. Li sono presenti i dati che ha richiesto.

      Saluti,

      Dott. Mattia Giannini

      postato in Consulenza Fiscale
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      dott.mattia.giannin
    • RE: Scadenze tasse e contributi primo anno P.Iva (facile)

      Quanto indicato su "internet" lascia il tempo che trova.

      La scadenza del versamento del secondo acconto è fissata per decreto alla fine di Novembre (in altre parole il versamento deve essere effettuato entro il 30.11).

      I Contributi INPS seguono le stesse scadenze del saldo ed acconti imposte (Giugno e Novembre).

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

      postato in Consulenza Fiscale
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    • RE: Dilemma Codici ateco P.Iva

      Dalle informazioni che ha scritto, esattamente. Il Suo commercialista sicuramente saprà come trattare il suo hobby rispetto all'attività ordinaria.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

      postato in Consulenza Fiscale
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      dott.mattia.giannin
    • RE: cooperativa o partita iva

      @federicasamore ha detto in cooperativa o partita iva:

      riprese come assistenza o primo operatore.. dipende dalle esigenze di chi mi c

      Buonasera,

      e allora le posso dire che la gestione della sua eventuale partita iva prevede:

      1. a livello fiscale: il pagamento del 5% di imposte sugli incassi nell'anno. Dopo i primi 5 anni, si pagherà il 15% sempre su quanto incassa;
      2. a livello previdenziale: iscrizione in CCIAA con pagamento diritto camerale (una cifra molto bassa) ed iscrizione alla gestione artigiani (con pagamento dei contributi minimali INPS di circa 3.900 euro annui suddivisi in 4 rate, oltre all'eventuale eccedenza con la dichiarazione dei redditi).

      Diversamente la Cooperativa, che applica regole diverse ma non generano una vera e propria tutela che invece hanno i lavoratori dipendenti, in più le cooperative di lavoro sono gestite da un regolamento interno che è bene analizzare con cura.

      Tra le due alternative, se l'intenzione è quella di essere "indipendente" il consiglio è l'apertura della partita iva come forfettario, con pochi adempimenti.

      Se le servisse, siamo a disposizione.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

      postato in Consulenza Fiscale
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    • RE: Dilemma Codici ateco P.Iva

      @eurostar ha detto in Dilemma Codici ateco P.Iva:

      ssazioni diverse con 2 P.Iva ma apertura di una sola posizione INPS?
      Abbandonare l'hobby perchè sotto i 5k anno gli intro

      Buonasera, Le rispondo concretamente:

      1. Se il Contribuente ha due o più attività che svolge in via abituale e continuativa, apre 1 sola partita Iva con più codici ateco: la gestione fiscale è unica ma la gestione INPS potrebbe essere duplice: gestione separata e gestione artigiani possono convivere tra di loro;
      2. se l'attività è continuativa allora confermo che: per attività (primo lavoro) a livello INPS si avrà la gestione separata in base al codice ateco utilizzato, per l'attività "artigiana" invece si dovrà pagare la gestione artigiani (con i relativi minimali) e provvedere all'iscrizione in CCIAA;
      3. Se l'attività primaria è continuativa si pagherà a livello fiscale le imposte ed a livello previdenziale la gestione separata; se la seconda attività, pur essendo commerciale è un HOBBY, ossia svolta saltuariamente, a prescindere dai proventi NON ci si iscrive alla gestione artigiani. Se per esempio si segnala ad un cliente la conclusione di un affare e si riceve una tantum dal cliente 10.000 euro, questi sono considerati fiscalmente dei "redditi diversi" ed in quanto tali tassati fiscalmente, ma non c'è alcuna contribuzione INPS - diversa è la gestione separata, obbligatoria per il contribuente che incassa importi superiori a 5k di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

      Spero di essermi spiegato.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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    • RE: Scadenze tasse e contributi primo anno P.Iva (facile)

      Buonasera,

      senza dilungarci troppo sul funzionamento del sistema fiscale italiano, il meccanismo è il seguente. Nel periodo d'imposta in cui si predispone la dichiarazione:

      1. si paga l'imposta relativa al periodo precedente (il c.d. saldo);
      2. si paga l'acconto del periodo d'imposta in corso in due rate (generalmente un I° acconto pari al 50% dell'acconto complessivamente dovuto nello stesso termine di versamento del saldo ed un II° acconto pari al restante 50% entro la fine di Novembre).

      Se le servisse siamo a disposizione.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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    • RE: [Apertura P.IVA] Lavoratore dipendente no forfettario

      Buonasera,

      nel rispetto degli altri requisiti previsti dall'attuale normativa, Lei sicuramente rispetta almeno il requisito di non superare, nell'anno precedente, un importo lordo da lavoro dipendente di euro 30.000 (se quando Lei fa riferimento al suo reddito intende un lordo di 25.000 euro).

      Il regime forfettario è un regime agevolato in cui i primi anni a livello fiscale si paga un 5% delle somme incassate, per poi, dopo 5 anni, assestarsi al 15%.

      A livello previdenziale, invece, abbiamo una considerazione che divide la gestione:

      1. Gestione separata INPS: si iscrive il Contribuente per l'attività di copy;
      2. Gestione commercianti: si iscrive il Contribuente che effettua affiliazioni (è considerata attività commerciale).

      In ultimo, l'attività di autore di libri in vendita su amazon, distingue: i diritti d'autore o cessione dei libri (es. ebook o libri cartacei) tramite amazon (in quest'ultima fattispecie siamo di fronte al commercio elettronico). Se siamo nella prima casistica, l'attività è facilmente gestibile.

      Se la gestione invece esclude la possibilità di entrare nel forfettario, allora, a livello fiscale avrà una aliquota proporzionale agli incassi, oltre alla gestione dell'Iva e dell'Irap (quest'ultima riferita all'attività commerciale)

      Se avesse bisogno di altro, ci faccia sapere.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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    • RE: cooperativa o partita iva

      Buonasera,

      dipende dall’attività svolta è impossibile stabilire la convenienza. Sicuramente se nel rispetto di determinati requisiti, tra una cooperativa di lavoro (immagino) ed una partita iva, è più conveniente una partita iva con regime forfettario, però servono più informazioni sull’attività e sul tipo di cooperativa che si sceglie.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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    • RE: Differenze di costi tra regime forfettario e ordinario

      Buonasera,

      rispondo io essendo un Commercialista.

      Dipende dai redditi posseduti.

      Sicuramente in regime forfettario i primi 5 anni si paga un imposta del 5% per poi passare al 15% e per redditi fini a 65 mila euro (e nel rispetto degli altri requisiti).

      Sicuramente i costi utenze sono relativi all’immobile in cui si abita, quindi deducibili al 50%. Stesso discorso per altri costo ad uso promiscuo ed alla fine il risparmio rispetto al 15% è nullo anzi, meglio il regime forfettario. Inoltre c’è un risparmio di adempimenti. Infine, in tema di IVA, essendo alla fine una partita di giro, a meno che l’IVA sugli acquisti non è più alta complessivamente all’IVA sulle vendite, non è conviene entrare nel regime forfettario.

      Se le servisse un altro consulto o necessità può scrivermi quando vuole.

      Mattia Giannini
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    • RE: Raccomandata da parte dell'agenzia delle entrate

      Buonasera,

      Sinceramente per una fattispecie del genere non è possibile dare una risposta. Potrebbe essere una multa, una richiesta dell’Agenzia delle entrate, un bollo non pagato, ecc. il consiglio è stare sereni e ritirare la raccomandata.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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    • RE: Costituzione SAS e quote soci

      @giuliorn71

      Buongiorno,

      Non ci sono limiti alla ripartizione delle quote quindi è possibile indicare al momento di redazione dell’atto costitutivo, 1% e 99%. Queste percentuali di per se hanno effetto principalmente sulla ripartizione degli utili.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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    • RE: Partita Iva Dropshipping

      Buonasera,

      Le rispondo tranquillamente:

      1. L'apertura della partita Iva a Luglio prevede, non solo che i contributi per il primo anno vengano rapportati al periodo di attività (Luglio - Dicembre), ma anche la relativa riduzione del 35%. Quindi pagherebbe circa 1.235 approssimativamente con scadenze Novembre e Febbraio dell'anno dopo. Poi in dichiarazione si pagherà l'eventuale eccedenza.
      2. Si può chiedere la riduzione per i primi 5 anni del 35% perché il dropshipping è un attività di e-commerce a tutti gli effetti e, quindi, si applicano le regole del reddito d'impresa dove si prevede la riduzione sopra citata;
      3. Il DropShipping è attività di e-commerce a tutti gli effetti, quindi si applicano le regole sul reddito d'impresa e la gestione commercianti. La gestione separata, invece, si applica ai lavoratori autonomi ed il DropShipping non è attività di lavoro autonomo, quindi lascio a Lei o ai lettori le relative conclusioni.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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    • RE: Successione

      Buongiorno,

      confermo che, nonostante l'immobile sia cointestato, è rilevante chi sostiene effettivamente la spesa. Pertanto, nel caso in cui si rispettino i requisiti per usufruire delle ristrutturazioni edilizie, se la fattura è intestata ad un solo comproprietario ed il pagamento (c.d. bonifico parlante) è stato effettuato dal comproprietario al quale è intestata la fattura, la detrazione spetta solamente a chi effettivamente ha sostenuto la spesa, quindi nel suo caso a sua nuora. Solamente, è opportuno il rispetto degli altri requisiti.

      Mattia Giannini
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    • RE: Successione

      @clagiord ha detto in Successione:

      gnuno dei due dovra' ufficialmente e distintamente riscuotere la propria quota di affitto, pagare le proprie quote di IMU e c

      Buonasera,

      per questioni di tipo legale io demanderei ad un notaio o avvocato che sicuramente sarà più ferrato di chiunque altro.

      Sicuramente la normativa ai fini IMU, nonché IRPEF, non ammette questa tipologia risoluzione. Nel senso che ogni comproprietario ha il diritto/dovere di pagare la sua quota di IMU, nonché di IRPEF.
      Consideri che, ovviamente essendo il contratto di locazione registrato in Agenzia delle Entrate, ogni locatore dovrà pagare la sua quota di IRPEF sul canone annuo, anche se non percepito (salvo casi eccezionali). Poi nei rapporti interni tra comproprietari all'Agenzia delle Entrate o comunque al soggetto che incassa il tributo, non interessa.

      Questo ai fini fiscali. Ai fini civilistici, ossia nei rapporti tra comproprietari, è bene informarsi con un notaio/avvocato, che sicuramente lui saprà se, ad esempio, sua nuora avendo sostenuto tutti i costi, ha il diritto di farsi rimborsare l'altra metà, oppure se ci sono altre strade da percorrere.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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    • RE: Abbonamenti siti di incontri,come gestire fatturazione?

      Buonasera,

      mi spiace se le rispondo solo ora ma sono d'accordo con chi Le ha indicato che non è obbligatorio l'emissione della fattura.

      Infatti, un sito di incontri online (dating), a Ns avviso rientra nella fattispecie del commercio elettronico diretto con l'attività che è la "Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati" dove si paga un abbonamento. In tal caso basta tenere un registro di corrispettivi anche in formato excel segnando se il cliente è nazionale o meno, salvo la fattura sia obbligatoriamente richiesta dal cliente stesso; solo verso titolari di partita iva (ma non sembra essere questo il caso) è obbligatoria l'emissione della fattura. Questo perché la fatturazione, per chi fa parte del commercio elettronico, è particolare ed avrete bisogno di un Consulente che vi permetta di individuare la strada più corretta e giusta, fermo restando che per tali servizi la normativa non indica una strada ben precisa, quindi bisogna trovare quella che è più adatta, ma sempre nel rispetto della normativa.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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      postato in Consulenza Fiscale
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    • RE: Corrispettivi per E-commerce

      Buonasera,

      se ho capito bene da quanto detto, l'attività non è vendere beni o servizi tramite e-commerce (quindi indiretto o diretto). Se poi mi indica che l'attività Vs è quella di "vendere prodotti di tipo pubblicitario" - immagino si tratti di "banner pubblicitari" o così spesso li sento chiamare, però mi corregga se sbaglio - allora siamo di fronte all'online advertising che ha un regime fiscale identico a quanto indicato poc'anzi. Infatti, l'allegato I del regolamento della Comunità europea, come esempio, indica che rientra nella "Fornitura di immagini, testi
      e informazioni e messa a disposizione di basi di dati la fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web". Per cui, tale attività rientra nel commercio elettronico dove non è obbligatorio ne l'emissione della fattura a livello nazionale, salvo sia espressamente richiesta dal cliente, né l'obbligo di certificare i corrispettivi ed inviarli telematicamente.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
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    • RE: Piano previdenziale P.IVA mansioni specifiche

      @eurostar ha detto in Piano previdenziale P.IVA mansioni specifiche:

      Social Media Manager

      Buonasera,

      il social media manager, invece, a differenza degli altri casi, a Ns avviso è una professione intellettuale ed in quanto tale rientra nella gestione separata INPS.

      Secondo me (ed è una mia personale interpretazione ed indicazione della norma), non è penalizzante, né migliore. Sono due concezioni diverse, quella del libero professionista e quello dell'imprenditore. Tanto è vero che chi non guadagna deve pagare i minimali INPS (ma dietro c'è la concezione di imprenditore e del rischio dell'imprenditore, così come del socio lavoratore che non percepisce un reddito fisso mensile, ma un reddito, spesso, alla fine dell'anno), quanto comunque, a parità di reddito, la gestione separata è più penalizzante rispetto alla gestione commercianti a livello di importi.

      Come in ogni cosa, ci sono pro e contro riferiti tanto all'attività libero professionale, quanto all'attività imprenditoriale.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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    • RE: Corrispettivi per E-commerce

      Esiste, nell'attuale normativa, l'esonero, per chi effettua attività di e-commerce, di registrare ed inviare telematicamente i corrispettivi. Non essendoci alcun obbligo, il Contribuente può tranquillamente detenere un file excel con i corrispettivi incassati verso clienti nazionali.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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    • RE: Piano previdenziale P.IVA mansioni specifiche
      1. Creazione e vendita di contenuti unicamente digitali (es. ebook, video corsi, etc) tramite il proprio sito internet: per questo codice ATECO, se l'attività è la vendita contenuti digitali, siamo di fronte al commercio elettronico (diretto), dove l'Allegato II della Comunità europea ha dato indicazioni - ed esempi - per individuare cosa si intende per commercio elettronico diretto, tra cui la "Fornitura di immagini, testi e informazioni" (in questa fattispecie rientrano gli e-book), ed anche la "Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza". Alla luce di queste indicazioni tale attività a Ns avviso rientra nella categoria dell'e-commerce con iscrizione alla gestione INPS commercianti, in quanto le ditte individuali non si iscrivono alla GS ma alla gestione commercianti. Unica precisazione in tal senso riguarda i video corsi. Se il canale internet è un semplice mezzo di comunicazione, allora l'attività di insegnamento a distanza non è attività di commercio elettronico. Viceversa, se l'attività consiste nel mettere a disposizione video corsi ed internet non è un semplice mezzo di comunicazione tra insegnante e "studente", allora siamo di fronte al commercio elettronico diretto.
      2. Scrittore di libri e pubblicazione self-made tipo Amazon: l'attività di scrittura libri e relativa pubblicazione sul proprio sito internet, ovvero su siti terzi, a Ns avviso non è MAI configurabile come attività di lavoro autonomo, bensì come attività d'impresa. Pertanto, anche in questo caso essendo attività imprenditoriale, è obbligatoria l'iscrizione alla gestione INPS commercianti.
      3. Disegnatore digitale d'arte con vendita di pezzi unici tramite il web SOLO digitale (non c'è spedizione, nè produzione fisica) e Disegnatore di contenuti digitali e pubblicati su siti terzi di vendita prodotti customizzati (es. Redbubble: tazze, magliette, etc): a Ns avviso tali attività non sono attività libero professionali e, pertanto non inquadrabili nel reddito di lavoro autonomo in qualità di liberi professionisti perché, tali attività sono svolte da artigiani e, quindi, inquadrabili alla gestione artigiani INPS. A riferimento si può inserire l'art. 2229 e segg. c.c. che tratta le attività libero professionali e tra queste a parere nostro non rientrano queste due attività.

      Non esiste, come può vedere, una normativa certa ed in assenza di ogni altra indicazione il nostro ragionamento è inquadrare in questi ambiti i vari Contribuenti. Ogni Contribuente ed ogni Consulente ha il diritto di indicare la strada a lui più adeguata nel rispetto della normativa.

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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    • RE: Scaricare bollette connessione internet contratto non business

      Buonasera,

      come già indicato in precedenza, anche se l'immobile è la sede commerciale (o immobile è commerciale e svolge interamente la sua attività, senza però averne la residenza), la dottrina prevalente e la prassi sono quelle di dedurre/detrarre costo/iva soltanto se nel documento è presente anche la P. Iva e non solo il relativo codice fiscale, così come previsto sia dall'art. 21 in tema di fatturazione, sia dagli artt. 19 e 25 DPR 633/1972 in tema di registrazione contabile.

      Peraltro, come già accennato in precedenza, le bollette/utenze se è indicata la partita Iva allora sono automaticamente visionabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate in quanto il costo (e l'Iva) è considerato inerente l'attività d'impresa, arte o professione. Se invece ci fosse il solo codice fiscale, la fattura elettronica non sarebbe presente (e non importabile) sul software di contabilità.

      Peraltro, accenno che, a tutela della indicazione poc'anzi citata, in una risposta a telefisco 2019, degli esperti dell'Agenzia delle Entrate, in occasione di costi (ed iva) pagati per spese che in quel caso erano ad uso promiscuo, precisano che "gli articoli 19 e 25 del Dpr n. 633/1972 richiedono per la detrazione dell’Iva non sono che l’operazione sia effettuata ma anche che sia ricevuta la fattura e sia registrata. La ricezione delle fatture con la mera identificazione del codice fiscale non permette la detrazione dell’Iva in quanto le stesse sono relative alla sfera privata del contribuente. Per poter detrarre la quota di costi relativa all’attività professionale è necessaria l’indicazione della partita Iva. Non solo, ma i soggetti passivi iva dal 2019 ricevono per le transazioni domestiche le fatture in formato Xml e non cartaceo".

      Cordiali saluti,

      Mattia Giannini
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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