Innanzitutto rettifico il rigo di cui parlasi: non è il rigo CM19 ma è il rigo CM21.
I righi da te citati sono "grandezze" che hanno genesi e natura tra loro diverse.
Nel regime dei contribuenti minimi i contributi previdenziali hanno una deducibilità, per così dire, "ibrida", nel senso che vanno dedotti come un normale componente negativo ma fino a concorrenza dell'importo di rigo CM6 dopodiché l'eccedenza, da indicare a rigo CM21 va dedotta come tutti gli altri contribuenti, vale a dire come onere deducibile dal reddito complessivo. La ratio della norma è evidentemente quella di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti ordinari e i contribuenti minimi laddove questi ultimi, non dichiarando reddito di impresa ai fini irpef essendo soggetti al pagamento di una imposta sostitutiva, non avrebbero potuto dedurre in nessun caso i contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta. La norma altresì stabilisce però che, così come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 73/E del 2007, la deduzione dei contributi previdenziali pagati dal contribuente minimo avviene come un qualsiasi componente negativo fino a concorrenza del reddito (lordo) dichiarato con l'eccedenza da dedurre come un qualsiasi contribuente ordinario, ossia in abbattimento del reddito complessivo. In pratica il risultato di esercizio (reddito o perdita) del contribuente minimo viene determinato dalla differenza tra componenti positivi e negativi e si può notare (non poteva essere diversamente) come il rigo CM7 ha proprio la funzione di onere deducibile che abbatte il reddito, fino ad azzerarlo, ma non è possibile determinare un reddito negativo per effetto di un onere deducibile.
Per quanto riguarda il discorso perdite pregresse e le perdite non compensate basta dare un'occhiata alle istruzioni del Mod. UNICO PF - Fascicolo 3.
Saluti.