Navigazione

    Privacy - Termini e condizioni
    © 2020 Search On Media Group S.r.l.
    • Registrati
    • Accedi
    • CATEGORIES
    • Discussioni
    • Non letti
    • Recenti
    • Hashtags
    • Popolare
    • Utenti
    • Stream
    • Interest
    • Categories
    1. Home
    2. dm
    3. Discussioni
    D

    dm

    @dm

    • Profilo
    • Chi segue 0
    • Da chi è seguito 0
    • Discussioni 4
    • Post 9
    • Migliore 0
    • Gruppi 0
    Iscrizione Ultimo Accesso
    Età 17
    0
    Reputazione
    9
    Post
    0
    Visite al profilo
    0
    Da chi è seguito
    0
    Chi segue
    User Newbie

    badges

    0
    Bookmarks
    0
    Voti
    0
    Ringraziamenti
    0
    Miglior risposte
    Inizia una nuova discussione
    di cosa vuoi parlare?

    Discussioni create da dm

    • Topic
      Post
      View
      Votazioni
      Post
      Attività
    • D

      Consigli su attività di Consulenza Informatica come secondo lavoro.
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • dm  

      3
      5261
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      3
      Post

      M

      Essendo dipendente non ti iscriveranno come ditta artigiana in quanto l'artigiano è tale se prevalentemente presta lavoro nell'impresa artigiana.

      Per cui puoi iscriverti come ditta individuale commerciale e per le riparazioni apri comunque una posizione INAIL.

      Hai diritto di non versare i contributi INPS gestione commercianti: basta avere i dati del tuo datore di lavoro e i dettagli della tua situazione lavorativa per evitare l'iscrizione. Se affidi il tutto ad un commercialista che utilizza i canali telematici, in fase di presentazione della pratica indicherà già lì che non devi essere iscritto con tutti i dettagli, evitando di fare il tutto dopo.

    • D

      Contributi previdenziali, come funziona la deducibilità?
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • dm  

      7
      6166
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      7
      Post

      R

      Innanzitutto rettifico il rigo di cui parlasi: non è il rigo CM19 ma è il rigo CM21.
      I righi da te citati sono "grandezze" che hanno genesi e natura tra loro diverse.
      Nel regime dei contribuenti minimi i contributi previdenziali hanno una deducibilità, per così dire, "ibrida", nel senso che vanno dedotti come un normale componente negativo ma fino a concorrenza dell'importo di rigo CM6 dopodiché l'eccedenza, da indicare a rigo CM21 va dedotta come tutti gli altri contribuenti, vale a dire come onere deducibile dal reddito complessivo. La ratio della norma è evidentemente quella di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti ordinari e i contribuenti minimi laddove questi ultimi, non dichiarando reddito di impresa ai fini irpef essendo soggetti al pagamento di una imposta sostitutiva, non avrebbero potuto dedurre in nessun caso i contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta. La norma altresì stabilisce però che, così come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 73/E del 2007, la deduzione dei contributi previdenziali pagati dal contribuente minimo avviene come un qualsiasi componente negativo fino a concorrenza del reddito (lordo) dichiarato con l'eccedenza da dedurre come un qualsiasi contribuente ordinario, ossia in abbattimento del reddito complessivo. In pratica il risultato di esercizio (reddito o perdita) del contribuente minimo viene determinato dalla differenza tra componenti positivi e negativi e si può notare (non poteva essere diversamente) come il rigo CM7 ha proprio la funzione di onere deducibile che abbatte il reddito, fino ad azzerarlo, ma non è possibile determinare un reddito negativo per effetto di un onere deducibile.
      Per quanto riguarda il discorso perdite pregresse e le perdite non compensate basta dare un'occhiata alle istruzioni del Mod. UNICO PF - Fascicolo 3.
      Saluti.

    • D

      Controllo presenza lavoro
      Consulenza Legale e Professioni Web • • dm  

      1
      866
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      1
      Post

      Nessuno ha risposto

    • D

      Dipendente e libero professionista, è possibile?
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • dm  

      6
      5706
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      6
      Post

      F

      E' una semplice ricevuta (analogamente a quelle rilasciate per le locazioni, ma diversa) con la quale si attesta di la somma percepita e a che titolo.
      In essa si indicano i dati anagrafici del committente e quelli del prestatore, le somme ricevute, la causale ed eventualmente la ritenuta subita (se il committente non è un privato).
      Ti allegherei un fac-simile, ma mi sa che non posso farlo.
      Sono un semplice User.
      Puoi consultare il topic Prestazioni occasionali - Co.co.co. e co.co.pro.