• User Newbie

    Contributi previdenziali, come funziona la deducibilità?

    I contribuenti minimi possono dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito calcolato secondo le regole del regime dei minimi. La parte che eccede il reddito può essere dedotta quale onere deducibile dal reddito complessivo; la mera eccedenza va indicata nel rigo RP23 del modello Unico Persone Fisiche 2009.

    Scusate, ho trovato la risposta che cercavo.

    Ciao!


  • User Attivo

    Ne siamo felici.Tuttavia lo spirito di un FORUM è quello di condividere le proprie conoscenze anche con gli altri utenti.

    Non si posta esclusivamente per richiedere ma anche per dare. 🙂


  • User Attivo

    Mi aggancio a tale discussione vuota per qualcosa di simile.
    Supponiamo che nel 2009 si siano pagati un tot di contributi previdenziali INPS separata relativi al 2008 e un tot di acconti per il 2009 che se non sbaglio sono pari all'80% di quello che si doveva pagare per il 2008. Nel 2009 supponiamo che il reddito risulta sostanzialmente minore per cui questi acconti versati risultano maggiori della quota da pagare nel 2010 per il 2009. Ci si ritrova quindi con un credito INPS separata. Cosa ci si può fare, cioè quali sono le opzioni possibili?
    Grazie.


  • User Attivo

    Ciao e buone feste.
    Mi accodo alla richiesta di marcoaroma perché penso simile se non uguale. Se nel PF2009 c'è un CM19 - Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo CM7 (riportare tale importo nel quadro RP) ovviamente non dedotti perché appunto è un'eccedenza, dove si può mettere? Pensavo non so, sul CM9 perdite pregresse? Semplicemente mettendolo come componente negativa? Nel CM15 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione? Grazie e di nuovo buone feste. Matteo


  • Super User

    L'eccedenza indicata a rigo CM19 va dedotta necessariamente nel quadro RP. Se però il contribuente non ha altri redditi da dichiarare, oltre al quadro CM, non potrà dedurre l'importo di rigo CM19 per cui tale eccedenza andrà persa.
    Saluti.


  • User Attivo

    Grazie Rubis ... anche se pessima cosa... speravo di poterla dedurre l'anno dopo. Mi chiedo allora a cosa serve il quadro CM15 (Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione). E poi cosa sono le "perdite pregresse" e le "Perdite non compensate" quadro CM22 e CM23 (PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO) che fanno riferimento ad "eccedenza 2008" e 2009? Non sono comunque soldi in più che ho dato allo Stato?
    Grazie e Saluti. Matteo.


  • Super User

    Innanzitutto rettifico il rigo di cui parlasi: non è il rigo CM19 ma è il rigo CM21.
    I righi da te citati sono "grandezze" che hanno genesi e natura tra loro diverse.
    Nel regime dei contribuenti minimi i contributi previdenziali hanno una deducibilità, per così dire, "ibrida", nel senso che vanno dedotti come un normale componente negativo ma fino a concorrenza dell'importo di rigo CM6 dopodiché l'eccedenza, da indicare a rigo CM21 va dedotta come tutti gli altri contribuenti, vale a dire come onere deducibile dal reddito complessivo. La ratio della norma è evidentemente quella di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti ordinari e i contribuenti minimi laddove questi ultimi, non dichiarando reddito di impresa ai fini irpef essendo soggetti al pagamento di una imposta sostitutiva, non avrebbero potuto dedurre in nessun caso i contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta. La norma altresì stabilisce però che, così come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 73/E del 2007, la deduzione dei contributi previdenziali pagati dal contribuente minimo avviene come un qualsiasi componente negativo fino a concorrenza del reddito (lordo) dichiarato con l'eccedenza da dedurre come un qualsiasi contribuente ordinario, ossia in abbattimento del reddito complessivo. In pratica il risultato di esercizio (reddito o perdita) del contribuente minimo viene determinato dalla differenza tra componenti positivi e negativi e si può notare (non poteva essere diversamente) come il rigo CM7 ha proprio la funzione di onere deducibile che abbatte il reddito, fino ad azzerarlo, ma non è possibile determinare un reddito negativo per effetto di un onere deducibile.
    Per quanto riguarda il discorso perdite pregresse e le perdite non compensate basta dare un'occhiata alle istruzioni del Mod. UNICO PF - Fascicolo 3.
    Saluti.