Navigazione

    Privacy - Termini e condizioni
    © 2020 Search On Media Group S.r.l.
    • Registrati
    • Accedi
    • CATEGORIES
    • Discussioni
    • Non letti
    • Recenti
    • Hashtags
    • Popolare
    • Utenti
    • Stream
    • Interest
    • Categories
    1. Home
    2. bianca
    3. Discussioni
    B

    bianca

    @bianca

    • Profilo
    • Chi segue 0
    • Da chi è seguito 0
    • Discussioni 15
    • Post 23
    • Migliore 0
    • Gruppi 0
    Iscrizione Ultimo Accesso
    0
    Reputazione
    23
    Post
    0
    Visite al profilo
    0
    Da chi è seguito
    0
    Chi segue
    User

    badges

    0
    Bookmarks
    0
    Voti
    0
    Ringraziamenti
    0
    Miglior risposte
    Inizia una nuova discussione
    di cosa vuoi parlare?

    Discussioni create da bianca

    • Topic
      Post
      View
      Votazioni
      Post
      Attività
    • B

      Liquidazione srl "veloce"
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      2
      1605
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      R

      Se lo scioglimento è stato deliberato in data 01/09/2010 il periodo 01/01/2010-31/08/2010 è da considerarsi ordinario. Al limite la fase di liquidazione la fai terminare a fine anno e presenterai il bilancio entro 30 gg. dall'approvazione.
      Circa il bilancio esso rifletterà la gestione dell*'intero *esercizio 2010; esso consterà dello stato patrimoniale, del conto economico, il quale conterrà sia le poste riguardanti il periodo ante liquidazione che quelle riguardanti la fase di liquidazione e la nota integrativa ove il liquidatore andrà a "scindere" il conto economico in due prospetti: l'uno relativo al periodo ante liquidazione (considerando il conto degli amministratori) e l'altro riguardante il periodo di liquidazione commentandone le rispettive poste nonché i risultati economici determinatisi nei due periodi.
      Saluti.

    • B

      Contenuto verbale CDA
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      4
      4004
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      4
      Post

      B

      Grazie per le risposte ragazzi..
      P.S. Per completezza: mi riferivo ad un ispettore del lavoro.

    • B

      Libri su Accertamento e Contenzioso
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      1
      597
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      1
      Post

      Nessuno ha risposto

    • B

      Iran, da sola
      GT Fetish Cafè • • bianca  

      2
      1385
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      M

      Ciao Bianca,

      ti consiglio di vistare Viaggiare Sicuri. In particolare presta attenzione a:

      Zone a rischio
      E? assolutamente sconsigliato effettuare viaggi nelle aree a ridosso delle frontiere con l'Iraq, con l?Afghanistan e con il Pakistan, soprattutto nella zona sud-orientale dell'Iran (regione del Sistan e Balucistan, Khorassan meridionale, e parte orientale della regione di Hormuzgan). Sono sconsigliati altresì viaggi nelle zone ad est della città di Kerman ed in particolare recarsi via terra (in auto o altro mezzo) a Bam.

      Prova anche a dare una letta questo mini-diario (link in Inglese):

      thebackpacker.net/travel-guide/travel-stories/iran/127/

      Buona vacanza!

    • B

      Marmitta Suzuki TU250
      Annunci Vendita e Acquisto: Pubblicità, Domini, Link e altro • • bianca  

      1
      1553
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      1
      Post

      Nessuno ha risposto

    • B

      1% deduzione esercenti impianti distribuzione carburanti
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      2
      3625
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      S

      La deduzione è una variazione di carattere fiscale.

    • B

      Minimi in comunicazione iva
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      1
      1208
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      1
      Post

      Nessuno ha risposto

    • B

      Registri autotrasportatori
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      2
      6031
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      C

      Quanto di seguito può esserti di aiuto.

      Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, in attuazione della legge delega 20 giugno 2007, n. 77. ha recepito la direttiva 2002/15/CE del 11 marzo 2002, relativa alla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
      In particolare, l’articolo 8 del citato decreto legislativo ha introdotto l’obbligo di istituire un apposito registro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili, che non sostituisce i fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) e i tabulati (da tachigrafo digitale), previsti dal Regolamento CE n. 3821 del 20 dicembre 1985 (art. 14), ne l’obbligo di tenuta dei libri obbligatori, ma che si configura come ulteriore obbligo.

      Per ciò che concerne il campo di applicazione dell'articolo 8 del D. Lgs 19 novembre 2007, n. 234, il Ministero, con nota 25/SEGR/0001625 del 30 gennaio 2008, ribadisce quanto già espresso nell'interpello n. 5817 del 9 novembre 2006 : per l’individuazione della categoria dei lavoratori mobili va fatto riferimento al settore di appartenenza dell'impresa inquadrata nell'ambito dell'attività di autotrasporto, e non già all'attività svolta dal personale mobile dipendente da altra impresa. Il Ministero suffraga la propria tesi richiamando la sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 ottobre 2001 (caso Bowden) la quale ha stabilito che ai fini della individuazione di tale categoria di lavoratori occorre far riferimento al settore di attività dell'azienda, e non all'attività svolta dai singoli lavoratori, ancorché mobili.
      Pertanto, anche alla luce di tale indirizzo interpretativo, tale obbligo trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti, e sono formalmente inquadrate in tale ambito.

      Per ciò che concerne le modalità di tenuta del registro il legislatore richiama la normativa relativa ai regolamentari libri obbligatori di cui agii artt. 20, 21, 25 e 26 dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

      Al riguardo, il Ministero ritiene che, al fine di evitare inutili duplicazioni, l'annotazione su tale registro deve avere ad oggetto soltanto i dati inerenti all'orario di lavoro del personale mobile con esclusione degli altri dati già contenuti nei citati libri.

      In particolare il Ministero specifica che :

      il richiamo all’art. 20 deve intendersi nel senso che il libro » per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario”; il riferimento all’art. 21 riguarda il divieto di rimozione, anche temporanea, del registro e l'obbligo di esibizione ai personale di vigilanza; il richiamo all’art. 25 va inteso nel senso che ne! registro deve essere giornalmente annotato l'orario di lavoro, consentendo, ove ciò non sia possibile in quanto la prestazione non permette il rientro giornaliero nei locali dell'azienda, l’annotazione entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni; il riferimento all'art. 26 attiene alle modalità di compilazione che sono, quindi, quelle previste per gli ordinari libri obbligatori (assenza di spazi in bianco, scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni ed eventuali cancellazioni leggibili).

      Poiché la normativa non prevede un modello ufficiale di registro, si ritiene possa essere utilizzato un qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attività, distinte in ordinarie e straordinarie.

      Il Ministero con un’attenta analisi normativa individua le condotte concernenti la tenuta del registro passibili di sanzione amministrativa, stabilita dal legislatore nella misura da euro 250 a euro 1500 (articolo 9 D.lgs 234/07) :

      omessa istituzione; omessa o tardiva vidimazione, omessa esibizione; omessa, incompleta o inesatta registrazione; rimozione dalla sede legale; mancata conservazione nel termine previsto; omessa consegna di copia delle registrazioni relative alle ore effettuale al lavoratore che ne faccia richiesta.
      Ciascuna di tali condotte è autonoma e indipendente dall'altra, e si può configurare altresì l'ipotesi del «concorso» in presenza di più violazioni delle diverse fattispecie appena richiamate. Da ciò consegue l'applicazione della sanzione sopra richiamala a ciascuna delle condotte.
      La medesima norma sanzionatoria trova applicazione anche con riferimento ad un ulteriore adempimento posto a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporti, consistente nell’obbligo di informare il lavoratore sulle disposizioni nazionali, sul regolamento interno dell'impresa e sugli accordi delle parti sociali, inclusi i CCNL, relativi alla disciplina dell'orario di lavoro.
      Ministero del lavoro, nota prot. 1625 del 30 gennaio 2008
    • B

      Relazione di stima: suggerimenti da chi ne fa!
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      13
      1443
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      13
      Post

      S

      la mia domanda riguardava proprio il tipo di perizia...

    • B

      HELP ME!! Scissione e relazione di stima
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      4
      3187
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      4
      Post

      F

      A mio avviso trattandosi di scissione eterogenea (snc scissa in due srl) è necessaria la perizia. Posto qui un link ad un articolo del sole24ore al proposito.

      F.

    • B

      tassa concessione governativa s.r.l
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      2
      5818
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      I

      Ciao, ho l'iscrizione di una società risultante da scissione (neocostituita beneficiaria) oggi 29/12 con vidimazione dei libri oggi.... sei fortunata.

      Nel caso saranno dovute 2 tasse, l'una del 2006 e l'altra del 2007.

      Un espediente, che non so quanto possa valere è quello di istituire/vidimare i libri nel 2007 e non nel 2006, salvo non sia necessario il loro utilizzo nel 2006.

      Paolo

    • B

      Durc Srl
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      2
      3853
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      2
      Post

      T

      Il Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva, ti verrà rilasciato solo nel caso tu abbia adempiuto a tutte le tue pendenze contributive.
      Nel caso tu chiedessi la rateazione alla sede Inps di competenza, la domanda di rateazione in sè non ti da diritto al rilascio del Durc; trattasi infatti di domanda che prevede una analisi da parte della sede Inps e che di per se non garantisce l'accettazione della stessa in automatico.
      Ciao!

    • B

      Registrazione Aggi Su Monopoli
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      1
      10044
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      1
      Post

      Nessuno ha risposto

    • B

      libri su consulenza lavoro
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      1
      781
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      1
      Post

      Nessuno ha risposto

    • B

      Fatture da ricevere
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • bianca  

      11
      30166
      Visualizzazioni
      0
      Votazioni
      11
      Post

      R

      @Poldo77 said:

      salve a tutti,
      volevo sapere se nel conto fatture da ricevere possono confluire sia fatture che saranno datate 2007 che fatture datate 2008.

      Grazie

      Nel conto "Fatture da ricevere" al 31/12/07 confluiranno fatture ricevute nel 2008 ma il cui costo è di competenza del 2007.
      Ad es. se ho merce consegnatami nel 2007 per la quale al 31/12 la fattura non è ancora arrivata in sede di assestamento di bilancio dovrò rilevare il costo a "fatture da ricevere".
      Saluti.