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[quote=fab75;433354]Ciao,
mi sembra tu stia parlando di conferimento d'azienda o ramo d'azienda e non di beni.
Se è questa l'ipotesi dovrai valutare tutte le poste dell'attivo e del passivo (cassa e banca compresa) rivalutandole o svalutandole anche a zero a seconda delle considerazioni che farai.E' una scelte del conferente "cosa" conferire alla conferitaria", anzi è opportuno farsi precisare con una lettera i beni da conferire e conseguentemente da valutare.
La base di partenza è lo stato patrimoniale dell'azienda alla fine avrai una differenza tra attivo e passivo a valori di perizia, la differenza sarà il valore oggetto di conferimento.
(con l'indicazione, probabilmente, di un valore di avviamento).
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ma la perizia che finalità ha?
concambio? riduzione tempi opposizione creditori? oppure stiamo parlando del progetto di scissione?
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Nel caso di scissione parziale la perizia ha lo scopo di stabilire il concanbio; nel caso di conferimento d'azienda in una newco o in una società già esistente, la perizia ha lo scopo di stabilire il valore massimo del conferimento e cioè di quanto può essere aumentato il capitale sociale della conferitaria.
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grazie cubana, ma non mi è chiaro il problema di bianca.
i post mi sembrano contraddittori. il primo parla di conferimento, il secondo di scissione.PS ribadisco che in caso di scissione la perizia può riguardare concambio ma anche abbreviazione termini creditori.
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La perizia non può ridurre il termine d'opposizione dei creditori.
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@La Cubana said:
La perizia non può ridurre il termine d'opposizione dei creditori.
dici?
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@La Cubana said:
Citami la norma e cambierò idea.
Articolo 2506 ter richiama
Articolo 2503 - Opposizione dei creditoriLa fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
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Certo è una attestazione diversa dal perizia per il concambio
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la mia domanda riguardava proprio il tipo di perizia...