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    • L
      la.cubana User Attivo • ultima modifica di

      [quote=fab75;433354]Ciao,
      mi sembra tu stia parlando di conferimento d'azienda o ramo d'azienda e non di beni.
      Se è questa l'ipotesi dovrai valutare tutte le poste dell'attivo e del passivo (cassa e banca compresa) rivalutandole o svalutandole anche a zero a seconda delle considerazioni che farai.

      E' una scelte del conferente "cosa" conferire alla conferitaria", anzi è opportuno farsi precisare con una lettera i beni da conferire e conseguentemente da valutare.
      La base di partenza è lo stato patrimoniale dell'azienda alla fine avrai una differenza tra attivo e passivo a valori di perizia, la differenza sarà il valore oggetto di conferimento.
      (con l'indicazione, probabilmente, di un valore di avviamento).

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      • S
        spiderpanoz Super User • ultima modifica di

        ma la perizia che finalità ha?
        concambio? riduzione tempi opposizione creditori? oppure stiamo parlando del progetto di scissione?

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        • L
          la.cubana User Attivo • ultima modifica di

          Nel caso di scissione parziale la perizia ha lo scopo di stabilire il concanbio; nel caso di conferimento d'azienda in una newco o in una società già esistente, la perizia ha lo scopo di stabilire il valore massimo del conferimento e cioè di quanto può essere aumentato il capitale sociale della conferitaria.

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          • S
            spiderpanoz Super User • ultima modifica di

            grazie cubana, ma non mi è chiaro il problema di bianca.
            i post mi sembrano contraddittori. il primo parla di conferimento, il secondo di scissione.

            PS ribadisco che in caso di scissione la perizia può riguardare concambio ma anche abbreviazione termini creditori. 😉

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            • L
              la.cubana User Attivo • ultima modifica di

              La perizia non può ridurre il termine d'opposizione dei creditori.

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              • S
                spiderpanoz Super User • ultima modifica di

                @La Cubana said:

                La perizia non può ridurre il termine d'opposizione dei creditori.

                dici? 😄

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                  1 Risposta Ultima Risposta
                • L
                  la.cubana User Attivo • ultima modifica di

                  @SpiderPanoz said:

                  dici? 😄

                  Citami la norma e cambierò idea.

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                  • S
                    spiderpanoz Super User • ultima modifica di

                    @La Cubana said:

                    Citami la norma e cambierò idea.

                    Articolo 2506 ter richiama
                    Articolo 2503 - Opposizione dei creditori

                    La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

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                    • L
                      la.cubana User Attivo • ultima modifica di

                      Certo è una attestazione diversa dal perizia per il concambio

                      0 Miglior Risposta Ringrazia Cita Rispondi

                        1 Risposta Ultima Risposta
                      • S
                        spiderpanoz Super User • ultima modifica di

                        la mia domanda riguardava proprio il tipo di perizia...

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