• User

    Relazione di stima: suggerimenti da chi ne fa!

    Ciao, in merito ad una relazione di stima di beni oggetto di conferimento.
    1)deve seguire quella di un prospetto contabile con attivo e passivo e quindi avere un riscontro tot.attivo=tot.passivo (dove la differenza tra i valori di perizia e quelli contabili affluisce tutta nella voce patrimonio netto, giusto?!!) o può esser libera dando solo un valore al patrimonio netto "rettificato".
    2) Tutti i valori patrimoniali dovranno esser inclusi? o possiam tralasciar cassa,banca ecc?
    grazie, per l'aiuto.


  • Super User

    Ciao,
    mi sembra tu stia parlando di conferimento d'azienda o ramo d'azienda e non di beni.
    Se è questa l'ipotesi dovrai valutare tutte le poste dell'attivo e del passivo (cassa e banca compresa) rivalutandole o svalutandole anche a zero a seconda delle considerazioni che farai.
    La base di partenza è lo stato patrimoniale dell'azienda alla fine avrai una differenza tra attivo e passivo a valori di perizia, la differenza sarà il valore oggetto di conferimento.

    Fabrizio


  • User

    Grazie Fabrizio, si tratta di una relazione di stima che ha chiesto il notaio in merito ad una scissione (di cui ho già postato altra domanda ma nn saprei fare il link!!). Si tratta di scissione totale a favore di due s.r.l. beneficiarie di nuova costituzione. La società scissa ripartirà i vari elementi dell'attivo in egual misura. Mi chiedevo se dovessi seguire uno schema tipo contabile con attivo e passivo o semplicemente indicare un valore economico d'azienda. Ed inoltre se non prendo in considerazione il valore di cassa e banca, la differenza che mi si verrà a creare tra attivo e passivo la devo mandare a p.netto rettificato?
    Ancora grazie per l'aiuto..


  • User Attivo

    [quote=fab75;433354]Ciao,
    mi sembra tu stia parlando di conferimento d'azienda o ramo d'azienda e non di beni.
    Se è questa l'ipotesi dovrai valutare tutte le poste dell'attivo e del passivo (cassa e banca compresa) rivalutandole o svalutandole anche a zero a seconda delle considerazioni che farai.

    E' una scelte del conferente "cosa" conferire alla conferitaria", anzi è opportuno farsi precisare con una lettera i beni da conferire e conseguentemente da valutare.
    La base di partenza è lo stato patrimoniale dell'azienda alla fine avrai una differenza tra attivo e passivo a valori di perizia, la differenza sarà il valore oggetto di conferimento.
    (con l'indicazione, probabilmente, di un valore di avviamento).


  • Super User

    ma la perizia che finalità ha?
    concambio? riduzione tempi opposizione creditori? oppure stiamo parlando del progetto di scissione?


  • User Attivo

    Nel caso di scissione parziale la perizia ha lo scopo di stabilire il concanbio; nel caso di conferimento d'azienda in una newco o in una società già esistente, la perizia ha lo scopo di stabilire il valore massimo del conferimento e cioè di quanto può essere aumentato il capitale sociale della conferitaria.


  • Super User

    grazie cubana, ma non mi è chiaro il problema di bianca.
    i post mi sembrano contraddittori. il primo parla di conferimento, il secondo di scissione.

    PS ribadisco che in caso di scissione la perizia può riguardare concambio ma anche abbreviazione termini creditori. 😉


  • User Attivo

    La perizia non può ridurre il termine d'opposizione dei creditori.


  • Super User

    @La Cubana said:

    La perizia non può ridurre il termine d'opposizione dei creditori.

    dici? 😄


  • User Attivo

    @SpiderPanoz said:

    dici? 😄

    Citami la norma e cambierò idea.


  • Super User

    @La Cubana said:

    Citami la norma e cambierò idea.

    Articolo 2506 ter richiama
    Articolo 2503 - Opposizione dei creditori

    La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.


  • User Attivo

    Certo è una attestazione diversa dal perizia per il concambio


  • Super User

    la mia domanda riguardava proprio il tipo di perizia...