Salve, sulla materia si è cercato di dare una risposta, ponendo a confronto l'art. 63/276 e il comma 788 della Finanziaria 2007.
Gli esperti del "Il Sole 24 ore" hanno proposto una chiave di lettura sull'argomento, che ti ripropongo.
Saluti domenico
Definizione del comma 788Definizione articolo 63 del decreto legislativo 276/03I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Lo sforzo del decreto legislativo 276, con l?introduzione dell?obbligo del progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è di ricondurre gli stessi alla reale natura di rapporti di lavoro autonomo. Pertanto, l?articolo 63 risulta coerente con tale intento. Il compenso se deve soddisfare i requisiti minimi di dignità, richiesti dal legislatore costituzionale (assicurare a sé e alla sua famiglia un?esistenza libera e dignitosa), deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, comunque tenendo a riferimento i compensi percepiti per prestazioni analoghe nell?ambito del lavoro autonomo.
Per la verità anche questa previsione risulta in concreto avere scarsa effettività. Non è molto probabile che i contraenti, prima di fissare il compenso, comparino il prezzo rispetto ad analoghe prestazioni. Non foss?altro per la difficoltà di reperire le informazioni utili all?eventuale comparazione. E? probabile, quindi, che la previsione possa servire al collaboratore solo in caso di contenzioso, nell?ambito del quale può tentare di dimostrare che il suo compenso era comunque inferiore rispetto al prezzo di prestazioni analoghe.
La nuova formulazione del comma 788, a questo punto modifica di fatto l?articolo 63 del decreto legislativo 276/03, non essendo possibile pensare a un regime parallelo. Peraltro, il riferimento specifico fatto ?ai lavoratori a progetto? fa intendere la chiara intenzione di intervenire proprio su questo punto del decreto, in quanto la categoria giuridica dei ?lavoratori a progetto? è stata introdotta, se non ?inventata?, proprio dal decreto 276.
Nello specifico, sparisce il riferimento alle analoghe prestazioni di lavoro autonomo, sostituito con un più generico ?analoghe professionalità?. Allargare lo spettro delle possibili comparazioni significa dare un appiglio in più al collaboratore in fase di contenzioso, per tentare di dimostrare che il compenso pattuito non era proporzionato alla quantità e soprattutto qualità del lavoro prestato.
A nostro parere, fare riferimento ad ?analoga professionalità?, anche sulla base dei Ccnl di riferimento, può voler dire che i contratti nazionali sono quelli stipulati dalle rappresentanze sindacali dei collaboratori a progetto e/o collaboratori coordinati e continuativi.
Un?interpretazione diversa potrebbe, invece, far leva sul dato della ?analoga professionalità?, per sostenere che proprio la genericità insita nell?affermazione ben giustificherebbe il riferimento anche alle professionalità del lavoro subordinato, così come declinate dai Ccnl sottoscritti dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti.
Ma tale interpretazione, a nostro parere, subirebbe il limite del dato letterale del comma 788, dove si utilizza pur sempre il termine ?compensi?, riferibili sicuramente al lavoro autonomo, e non ?retribuzione?, riferibile al lavoro subordinato.