Quanto di seguito può esserti di aiuto.
Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, in attuazione della legge delega 20 giugno 2007, n. 77. ha recepito la direttiva 2002/15/CE del 11 marzo 2002, relativa alla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
In particolare, l’articolo 8 del citato decreto legislativo ha introdotto l’obbligo di istituire un apposito registro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili, che non sostituisce i fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) e i tabulati (da tachigrafo digitale), previsti dal Regolamento CE n. 3821 del 20 dicembre 1985 (art. 14), ne l’obbligo di tenuta dei libri obbligatori, ma che si configura come ulteriore obbligo.
Per ciò che concerne il campo di applicazione dell'articolo 8 del D. Lgs 19 novembre 2007, n. 234, il Ministero, con nota 25/SEGR/0001625 del 30 gennaio 2008, ribadisce quanto già espresso nell'interpello n. 5817 del 9 novembre 2006 : per l’individuazione della categoria dei lavoratori mobili va fatto riferimento al settore di appartenenza dell'impresa inquadrata nell'ambito dell'attività di autotrasporto, e non già all'attività svolta dal personale mobile dipendente da altra impresa. Il Ministero suffraga la propria tesi richiamando la sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 ottobre 2001 (caso Bowden) la quale ha stabilito che ai fini della individuazione di tale categoria di lavoratori occorre far riferimento al settore di attività dell'azienda, e non all'attività svolta dai singoli lavoratori, ancorché mobili.
Pertanto, anche alla luce di tale indirizzo interpretativo, tale obbligo trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti, e sono formalmente inquadrate in tale ambito.
Per ciò che concerne le modalità di tenuta del registro il legislatore richiama la normativa relativa ai regolamentari libri obbligatori di cui agii artt. 20, 21, 25 e 26 dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Al riguardo, il Ministero ritiene che, al fine di evitare inutili duplicazioni, l'annotazione su tale registro deve avere ad oggetto soltanto i dati inerenti all'orario di lavoro del personale mobile con esclusione degli altri dati già contenuti nei citati libri.
In particolare il Ministero specifica che :
il richiamo all’art. 20 deve intendersi nel senso che il libro » per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario”;
il riferimento all’art. 21 riguarda il divieto di rimozione, anche temporanea, del registro e l'obbligo di esibizione ai personale di vigilanza;
il richiamo all’art. 25 va inteso nel senso che ne! registro deve essere giornalmente annotato l'orario di lavoro, consentendo, ove ciò non sia possibile in quanto la prestazione non permette il rientro giornaliero nei locali dell'azienda, l’annotazione entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni;
il riferimento all'art. 26 attiene alle modalità di compilazione che sono, quindi, quelle previste per gli ordinari libri obbligatori (assenza di spazi in bianco, scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni ed eventuali cancellazioni leggibili).
Poiché la normativa non prevede un modello ufficiale di registro, si ritiene possa essere utilizzato un qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attività, distinte in ordinarie e straordinarie.
Il Ministero con un’attenta analisi normativa individua le condotte concernenti la tenuta del registro passibili di sanzione amministrativa, stabilita dal legislatore nella misura da euro 250 a euro 1500 (articolo 9 D.lgs 234/07) :
omessa istituzione;
omessa o tardiva vidimazione,
omessa esibizione;
omessa, incompleta o inesatta registrazione;
rimozione dalla sede legale;
mancata conservazione nel termine previsto;
omessa consegna di copia delle registrazioni relative alle ore effettuale al lavoratore che ne faccia richiesta.
Ciascuna di tali condotte è autonoma e indipendente dall'altra, e si può configurare altresì l'ipotesi del «concorso» in presenza di più violazioni delle diverse fattispecie appena richiamate. Da ciò consegue l'applicazione della sanzione sopra richiamala a ciascuna delle condotte.
La medesima norma sanzionatoria trova applicazione anche con riferimento ad un ulteriore adempimento posto a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporti, consistente nell’obbligo di informare il lavoratore sulle disposizioni nazionali, sul regolamento interno dell'impresa e sugli accordi delle parti sociali, inclusi i CCNL, relativi alla disciplina dell'orario di lavoro.
Ministero del lavoro, nota prot. 1625 del 30 gennaio 2008