• User Newbie

    Cessazione attività e autofatturazione cespiti ammortizzabili

    Salve a tutti

    Ho cercato nel forum ma non ho trovato un thread che trattasse questo argomento e quindi propongo un quesito, sperando che altri utenti possano esserne interessati.

    Dovendo chiudere partita IVA (come professionista e non come impresa) tra pochi mesi, ho il problema relativo ai cespiti ammortizzabili della mia attività che non sono stati ammortizzati completamente (autovettura al 50%, arredi ufficio e strumenti informatici hardware e software).

    Prima della cessazione dell'attività ho l'obbligo di autofatturazione dei beni strumentali?
    L'imponibile IVA deve coincidere con il valore residuo dei beni o può essere inferiore se il bene si è oggettivamente svalutato (le attrezzature informatiche ormai valgono pochissimo)?
    L'imponibile IVA costituisce per me reddito tassabile dell'esercizio?
    Come mi devo comportare con la ritenuta d'acconto, essendo professionista e non impresa? La devo applicare a me stessa o non va applicata sull'autofattura? 😮

    Grazie mille in anticipo per l'aiuto e complimenti per il forum!!! E' utilissimo!


  • Super User

    Ciao,

    autofatturerai a te stessa quei beni applicando l'Iva sul "valore normale" degli stessi. In pratica utilizzerai il valore corrente di comune mercato (ti consiglio di tenere agli atti listini o simili per provare i valori che hai dato, a distanza di anni). Si formerà logicamente IVA a debito.

    Quindi un PC dal valore fiscale residuo di 1000 potrai vendertelo a 250 euro se quello è il suo valore corrente.

    Genererai una "minusvalenza" di 750 euro che non concorrerà (come costo deducibile) a formare il tuo reddito in quanto bene destinato ad autoconsumo.
    Se invece vendessi lo stesso PC a te stesso a 1500 euro genereresti una "plusvalenza" di 500 tassabile.

    Queste ultime sono le nuove regole peggiorative in vigore dal 04 luglio 2006.

    Paolo


  • User

    ciao,

    scusa Paolo ma nell art 29 1 bis lett c del decreto Bersani non c'è scritto che concorrono a formare il reddito sia le minusvalenze che le plusvalenza realizzate in seguito alla destinazione dei beni da parte dell'esercente arti e professioni alla sua sfera privata? Forse l'ho interpretata male?
    Ti riferisci a qualche altra disposizione? Potresti nel caso, per favore, darmi i riferimenti precisi così me li studio!
    grazie tanto!


  • Super User

    Trovi qui, le ultime evoluzioni dell'art 54 del TUIR:
    Lo vedi il comma 1bis1? E' quello che porta tale esclusione.

    Groviglio grovigliato grovigliante le nostre menti!!!!!

    **[LEFT]Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 54[/LEFT]
    **

    ****[LEFT]Titolo del provvedimento:[/LEFT]
    **

    [LEFT]Testo unico delle imposte sui redditi.[/LEFT]

    **[LEFT]Titolo del documento:[/LEFT]
    **

    [LEFT]Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In[/LEFT]

    [LEFT]relazione al comma 3-bis vedasi l'art. 1, comma 403, legge 27 dicembre
    2006 n.296)[/LEFT]

    **[LEFT]Testo: [/LEFT]
    **

    [LEFT]in vigore dal 01/01/2007[/LEFT]

    [LEFT]modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1

    1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito
      dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura
      percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli
      utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
      dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
      I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e
      assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
      1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni
      strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di
      cui al comma 5, se:
      a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
      b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
      assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
      c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
      dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o
      professione.
      1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono
      deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo
      comma 1-bis.
      1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o
      negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non
      ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il
      valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
      1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a
      seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
      riferibili all'attivita' artistica o professionale.[/LEFT]
      **

  • User

    Grazie tanto Paolo!
    Sei stato gentilissimo! Mi era proprio sfuggito!Questo art 1 della nuova finanziaria è veramente pieno di insidie;) !
    Grazie!


  • Super User

    Figurati.


  • User

    e se possiedo (la mia ditta possiede) 5 o 6 siti internet, devo rivendere a me stesso anche quelli o non sono da considerare beni strumentali?


  • Super User

    Dipende da come li hai considerati in contabilità.

    Paolo


  • User

    Trattandosi di una ditta di realizzazione siti web, riesco a rispondere alla domanda? Grazie comunque


  • Super User

    Purtroppo riesco a dare risposta ? No, dovrai girare la domanda al tuo commercialista che, esaminati i casi specifici, potrà darti la risposta del caso.

    Mi spiace.

    Paolo


  • User Newbie

    gentile dottore il mio quesito è uguale a quello iniziale di questa discussione con la differenza che non sono un professionista ma sto cessando un'attività di pizzeria e devo vendere tutta l'attrezzatura a miafiglia. poichè i beni sono nuovi (comprati nel 2006) come mi comporto? faccio fattura di vendita intestata a mia figlia? l'iva eè normale 20%? e posso fatturarli ad un prezzo inferiore del residuo ammortizzabile essendo l'acquirente mia figlia' ed in tal caso la minusvalenza è tassabile? grazie