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- Cessazione attività e autofatturazione cespiti ammortizzabili
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Ciao,
autofatturerai a te stessa quei beni applicando l'Iva sul "valore normale" degli stessi. In pratica utilizzerai il valore corrente di comune mercato (ti consiglio di tenere agli atti listini o simili per provare i valori che hai dato, a distanza di anni). Si formerà logicamente IVA a debito.
Quindi un PC dal valore fiscale residuo di 1000 potrai vendertelo a 250 euro se quello è il suo valore corrente.
Genererai una "minusvalenza" di 750 euro che non concorrerà (come costo deducibile) a formare il tuo reddito in quanto bene destinato ad autoconsumo.
Se invece vendessi lo stesso PC a te stesso a 1500 euro genereresti una "plusvalenza" di 500 tassabile.Queste ultime sono le nuove regole peggiorative in vigore dal 04 luglio 2006.
Paolo
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ciao,
scusa Paolo ma nell art 29 1 bis lett c del decreto Bersani non c'è scritto che concorrono a formare il reddito sia le minusvalenze che le plusvalenza realizzate in seguito alla destinazione dei beni da parte dell'esercente arti e professioni alla sua sfera privata? Forse l'ho interpretata male?
Ti riferisci a qualche altra disposizione? Potresti nel caso, per favore, darmi i riferimenti precisi così me li studio!
grazie tanto!
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Trovi qui, le ultime evoluzioni dell'art 54 del TUIR:
Lo vedi il comma 1bis1? E' quello che porta tale esclusione.Groviglio grovigliato grovigliante le nostre menti!!!!!
**[LEFT]Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 54[/LEFT]
******[LEFT]Titolo del provvedimento:[/LEFT]
**[LEFT]Testo unico delle imposte sui redditi.[/LEFT]
**[LEFT]Titolo del documento:[/LEFT]
**[LEFT]Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In[/LEFT]
[LEFT]relazione al comma 3-bis vedasi l'art. 1, comma 403, legge 27 dicembre
2006 n.296)[/LEFT]**[LEFT]Testo: [/LEFT]
**[LEFT]in vigore dal 01/01/2007[/LEFT]
[LEFT]modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1
- Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli
utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di
cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o
professione.
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo
comma 1-bis.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o
negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il
valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a
seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all'attivita' artistica o professionale.[/LEFT]
**
- Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito
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Grazie tanto Paolo!
Sei stato gentilissimo! Mi era proprio sfuggito!Questo art 1 della nuova finanziaria è veramente pieno di insidie;) !
Grazie!
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Figurati.
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e se possiedo (la mia ditta possiede) 5 o 6 siti internet, devo rivendere a me stesso anche quelli o non sono da considerare beni strumentali?
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Dipende da come li hai considerati in contabilità.
Paolo
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Trattandosi di una ditta di realizzazione siti web, riesco a rispondere alla domanda? Grazie comunque
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Purtroppo riesco a dare risposta ? No, dovrai girare la domanda al tuo commercialista che, esaminati i casi specifici, potrà darti la risposta del caso.
Mi spiace.
Paolo
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gentile dottore il mio quesito è uguale a quello iniziale di questa discussione con la differenza che non sono un professionista ma sto cessando un'attività di pizzeria e devo vendere tutta l'attrezzatura a miafiglia. poichè i beni sono nuovi (comprati nel 2006) come mi comporto? faccio fattura di vendita intestata a mia figlia? l'iva eè normale 20%? e posso fatturarli ad un prezzo inferiore del residuo ammortizzabile essendo l'acquirente mia figlia' ed in tal caso la minusvalenza è tassabile? grazie