• Super User

    La prossima volta mi chiami "maestà" ????? 😉

    Ti posto quanto è per ora noto del regime (Circ. AdE n. 28 del 2006):

    [LEFT]52 franchigia iva per CONTRIBUENTI MINIMI (art. 37, commi da 15 a 17)

    L'articolo 37, comma 15, del decreto inserisce nel decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 32-bis che
    introduce un nuovo regime IVA (c.d. "regime della franchigia"), applicabile
    a decorrere dall'anno 2007. Esso prevede l'esclusione dal campo di
    applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che nell'anno
    solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attivita', prevedono
    di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (c.d.
    contribuenti minimi).
    52.1 Soggetti destinatari
    Il regime e' destinato, in particolare, alle persone fisiche
    esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali residenti nel
    territorio dello Stato, che non hanno effettuato o non prevedono di
    effettuare esportazioni, e che realizzano un ridotto volume d'affari.
    Sono, invece, esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il
    volume d'affari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel
    territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante
    identificazione diretta nonche' i soggetti che si avvalgono di regimi
    speciali di determinazione dell'imposta quale, ad esempio, il regime dettato
    per il settore agricolo, per l'editoria, per le agenzie di viaggio e
    turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed
    intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da
    collezione.
    Come accennato, il regime in esame non si sovrappone alle
    disposizioni "speciali" dettate dall'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 per
    i produttori agricoli, le quali continueranno pertanto ad applicarsi, anche[/LEFT]

    [LEFT]nella parte riguardante l'"esonero" di cui al comma 6 del medesimo articolo.

    La franchigia IVA trova applicazione, invero, esclusivamente per i
    produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei
    modi ordinari, ai sensi dall'articolo 34, comma 11 del DPR n. 633 del 1972.
    Sono, altresi', esclusi dal regime di semplificazione in argomento i
    contribuenti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di
    cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili di cui
    all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972, ovvero di mezzi di
    trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del d.l. 30 agosto 1993, n.
    331.
    I soggetti cui si applica il regime della franchigia sono individuati
    attraverso un numero speciale di partita IVA. In particolare, i commi 5 e 6
    del nuovo articolo 32-bis stabiliscono che, per i contribuenti gia' in
    attivita' il numero speciale e' attribuito direttamente dall'Agenzia delle
    entrate a seguito della prima comunicazione dei dati, mentre per i soggetti
    che iniziano l'attivita' e che ritengono di versare nelle condizioni
    previste dalla normativa in commento, l'attribuzione avviene a seguito della
    presentazione della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 35.
    52.2 Determinazione del volume d'affari
    Il regime della franchigia si applica ai contribuenti che hanno
    realizzato nell'anno solare precedente, o prevedono di realizzare, in caso
    di inizio attivita', un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Per la
    determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento, ai sensi
    dell'articolo 20 del DPR n. 633 del 1972, all'ammontare complessivo delle
    cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o
    soggette a registrazione con riferimento all'anno solare precedente -
    tenendo conto della variazioni di cui all'articolo 26 del DPR n. 633 - con
    esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di
    servizi tra attivita' separate nell'ambito della stessa impresa (cfr
    articolo 36, ultimo comma, del DPR n. 633).
    Nel caso in cui il soggetto svolga piu' attivita' occorre considerare
    il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attivita' esercitate,
    anche se gestite con contabilita' separata ai sensi del menzionato articolo
    36, o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali espressamente
    disciplinati. Al calcolo del limite di cui al comma 1 concorrono, quindi,
    anche i corrispettivi ed i compensi afferenti le attivita' escluse dal
    regime in commento in quanto assoggettate a regimi speciali.
    52.3 Casi in cui il regime della franchigia non e' applicabile
    a) Disapplicazione per opzione
    Il regime della franchigia rappresenta il regime naturale per i
    contribuenti che versano nelle condizioni sopra elencate, salva la facolta'
    di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi del
    comma 7 dell'articolo 32-bis.
    Secondo le regole dettate dal regolamento approvato con DPR 10
    novembre 1997, n. 442, l'opzione vincola il contribuente per un triennio
    (articolo 3) e, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
    prescelto, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
    e' concretamente applicata. Il regolamento stabilisce che l'opzione sia
    comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare
    successivamente alla scelta operata; fino a tale momento la scelta si desume
    dal comportamento concludente tenuto dal contribuente.
    Le medesime disposizioni si applicano in caso di revoca dell'opzione,
    che ha effetto dall'anno nel corso del quale e' operata. In tale evenienza,
    atteso che l'applicazione del regime della franchigia comporta l'esonero per
    il contribuente dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (vedi
    infra), la scelta e' comunicata presentando unitamente alla dichiarazione
    dei redditi ed entro gli stessi termini, il "quadro VO" (comunicazioni delle
    opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA
    (articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997).
    b) Disapplicazione di diritto
    La norma prevede la fuoriuscita dal regime qualora sia superato anche
    uno dei limiti fissati nel comma 1, ossia quando il volume d'affari
    realizzato supera i 7.000 euro ovvero sono effettuate cessioni
    all'esportazione.[/LEFT]

    [LEFT]Al riguardo, l'articolo 32-bis, comma 14, prevede che il regime cessa

    di avere efficacia a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui
    e' superato uno dei limiti, ovvero a decorrere dal medesimo anno solare se
    la soglia viene superata per oltre il cinquanta per cento del limite stesso.
    Ad esempio, se il volume d'affari realizzato nel 2007 e' pari a 9.000
    euro il contribuente calcolera' l'imposta nei modi ordinari a decorrere
    dall'anno 2008; se, invece, il volume d'affari realizzato nel 2007 e' pari a
    11.000 euro, il contribuente dovra' applicare l'imposta nei modi ordinari
    gia' a decorrere dall'anno 2007. In tal caso, l'imposta andra' applicata
    secondo le regole ordinarie fin dall'inizio dell'anno e, pertanto, il
    contribuente dovra' calcolare e versare l'IVA a debito relativa alle
    operazioni effettuate nell'anno 2007 dopo aver detratto l'imposta sugli
    acquisti relativi al medesimo periodo.
    52.4 Esonero dagli obblighi tributari ai fini IVA
    Il nuovo regime naturale prevede che i soggetti in parola siano
    esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta periodica
    e annuale (articoli 27 e 30 del DPR n. 633 del 1972 e articoli 17 - 20 del
    d.lgs. 9 luglio 1997, n. 322) e da qualunque altro adempimento previsto dal
    DPR n. 633 del 1972, ossia:
    . registrazione delle fatture emesse (articolo 23),
    . registrazione dei corrispettivi (articolo 24)
    . registrazione degli acquisti (articolo 25)
    . dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR
    22 luglio 1998, n. 322)
    . compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori
    (articolo 37, commi 8 e 9 del decreto)
    . tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39)
    fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di
    importazione.
    52.5 Adempimenti obbligatori
    Permangono, comunque, alcuni adempimenti in capo ai contribuenti
    minimi in franchigia, quali:
    . l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto
    e delle bollette doganali;
    . l'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
    . l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia
    delle entrate;
    . l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari
    e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad
    es. inversione contabile) con l'indicazione dell'aliquota e della
    relativa imposta;
    . l'obbligo di versamento dell'imposta di cui al punto precedente
    entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
    delle operazioni.
    Per cio' che concerne i primi due adempimenti, nulla risulta innovato
    rispetto all'ordinario regime degli obblighi documentali previsti dalle
    norme che regolano gli adempimenti tributari ai fini dell'IVA.
    Le modalita' ed i termini con cui dovra' essere adempiuto l'obbligo
    di trasmissione telematica dei corrispettivi saranno stabiliti con il
    provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 15
    dell'articolo in commento.
    In relazione agli acquisti intracomunitari ed alle altre operazioni
    per le quali risultano debitori d'imposta i soggetti a cui si applica il
    regime dei contribuenti minimi in franchigia sono tenuti a integrare le
    fatture di acquisto con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della
    relativa imposta, ed a versare la stessa entro il giorno 16 del mese
    successivo all'effettuazione dell'operazione.
    Per tutti gli adempimenti tributari i contribuenti in parola possono
    farsi assistere dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in
    ragione del domicilio fiscale del contribuente; qualora decidano di
    avvalersi di tale facolta' i contribuenti dovranno dotarsi di
    un'apparecchiatura informatica, corredata da accessori idonei, da utilizzare
    per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
    52.6 Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione
    La normativa in commento, nel semplificare gli adempimenti tributari
    posti a carico dei predetti contribuenti minori, dispone altresi', che i[/LEFT]

    [LEFT]medesimi non possano addebitare l'imposta a titolo di rivalsa ne' esercitare

    il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, nazionali e
    comunitari, nonche' sulle importazioni, pur restando obbligati alla
    certificazione dei corrispettivi.
    Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i
    corrispettivi non dovranno recare l'addebito dell'imposta.
    Come gia' chiarito nel paragrafo precedente, l'indetraibilita'
    soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa si' che nei
    casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono
    la qualita' di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio,
    nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si
    applica il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con
    indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il
    termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con
    periodicita' mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello
    di effettuazione delle operazioni (cfr articolo 32-bis, comma 11).
    52.7 Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione
    L'applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica
    dell'IVA gia' detratta negli anni in cui si e' applicato il regime
    ordinario, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972. La
    fattispecie e' disciplinata al comma 3 del predetto articolo, che regola -
    appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attivita' esercitata interviene
    una modifica al regime d'applicazione dell'imposta. In tale circostanza,
    l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati
    deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale
    impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i
    beni immateriali, la cui rettifica va eseguita se non sono ancora trascorsi
    quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni
    dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro
    porzioni. A tal riguardo, si segnala che il comma 5 dell'articolo 19-bis2
    stabilisce che la rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo
    unitario non superiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di
    ammortamento stabilito ai fini delle imposte del reddito e' superiore al 25
    per cento.
    Per effettuare la rettifica sara' necessario predisporre un'apposita
    documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la
    quantita' e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, anche
    al fine di permettere i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria
    (si veda in proposito la circolare del 24 dicembre 1997, n. 328/E).
    Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche
    per opzione, nel regime ordinario dell'IVA.
    Per ovviare alla presumibile onerosita' di tale rettifica, l'articolo
    32-bis, comma 8, dispone che l'imposta dovuta sia versata in tre rate
    annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del
    saldo a decorrere dall'anno in cui e' avvenuta la modifica del regime. In
    sede di prima applicazione della norma, la prima rata e' anticipata al 27
    dicembre 2006. Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della
    franchigia a decorrere dal 1 gennaio 2007, devono versare l'IVA che deriva
    dalla rettifica entro i seguenti termini:
    . prima rata: 27 dicembre 2006;
    . seconda rata: 16 marzo 2008;
    . terza rata: 16 marzo 2009.
    La norma prevede, inoltre, la facolta' di estinguere il debito
    mediante lo strumento della compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs.
    9 luglio 1997, n. 241, ovvero con eventuali crediti risultanti dalle
    liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata e'
    punibile con la sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre
    1997, n. 471 (pari al trenta per cento dell'importo non versato) e
    costituisce titolo per la riscossione coattiva.
    Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nell'ultima
    dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa all'anno precedente
    al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita
    nel nuovo regime il 1 gennaio 2007 deve evidenziare le rettifiche della
    detrazione conseguenti al passaggio nella dichiarazione annuale per il 2006.
    52.8 Dichiarazione annuale
    Al fine di rendere neutrali gli effetti prodotti dal transito dal[/LEFT]

    [LEFT]regime ordinario di applicazione dell'IVA al regime della franchigia, nel[/LEFT]

    [LEFT]quale i soggetti sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento
    dell'imposta, il comma 9 dell'articolo in commento dispone che con l'ultima
    dichiarazione annuale presentata deve essere corrisposta anche l'imposta
    relativa alle operazioni ad esigibilita' differita di cui all'articolo 6 del
    DPR n. 633 del 1972, ancorche' non se ne sia ancora verificata
    l'esigibilita'. Trattasi dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle
    prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli organi dello
    Stato anche se dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici
    territoriali, per le quali l'esigibilita' dell'imposta e' generalmente
    differita al momento del pagamento del corrispettivo.
    52.9 Rimborso dell'imposta a credito
    Sempre con riferimento all'ultima dichiarazione annuale IVA relativa
    al periodo di applicazione dell'imposta nei modi ordinari, qualora, eseguite
    le opportune rettifiche previste dall'articolo 19-bis2, emerga una eccedenza
    di credito IVA, il medesimo potra' essere chiesto a rimborso se sussistono i
    presupposti di cui all'articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero potra'
    essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi
    dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
    52.10 Ulteriori modifiche
    Il comma 16, infine, modifica l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto
    legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
    ottobre 1993, n. 427, prevedendo che le cessioni di beni effettuate dai
    soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
    sono cessioni intracomunitarie rese nei confronti di soggetti di altro Stato
    membro, con la conseguenza che le stesse si configurano come cessioni
    interne senza diritto di rivalsa.[/LEFT]

    [LEFT]Paolo[/LEFT]


  • User

    NOn solo ti chiamero' Maesta' ..ma faro ' una petizione popolare per incoronarti con tanto di scettro come re del forum.
    Grazie mille davvero
    Simone


  • Super User

    C'è in giro gente esagerata !!! 😉


  • User Attivo

    quindi Esimio, secondo te, se io fatturo 6.500 ? all'anno è meglio questo nuovo regime o l'agevolato 388/00?


  • User Attivo

    Nel fare questa domanda devi specificare se i tuoi 6500 euro sono l'unica fonte di reddito o hai altri redditi assoggettabili ad irpef .


  • Super User

    Per quanto è ad oggi conosciuto di quel nuovo regime si tratta di un regime "solo Iva" e "naturale" per chi ha un volume d'affari così basso.

    Ciò significa sicuramente che per applicare l'iva nei modi ordinari o con altre agevolazioni già esistenti, si deve fare apposita opzione.

    Probabilmente (invece) tale nuovo regime "solo iva" è compatibile con la contemporanea adozione del regime art. 13 L. 388/00 in quanto prettamente inerente le imposte dirette (con qualche implicazione iva a dir il vero).

    Attendiamo ulteriori istruzioni.

    Paolo


  • User Attivo

    Allora resto in attesa... eheh


  • User Newbie

    @ziomerino said:

    Allora resto in attesa... eheh
    Salve,

    Scusate, anche io ho lo stesso problema.
    ho una partita iva per consulenze e non supero i 7.000,00€.
    contemporaneamente però sono lavoratore dipendente con un reddito lordo da lavoratore dipendente di circa 24.000,00€
    dovrò quindi emettere fatture senza iva?
    il reddito da lavoratore dipendente è cumulolativo?

    Grazie

    jgor Badini


  • Super User

    Ciao e benvenuto,

    il reddito da dipendente non è cumulativo.

    Dovrai valutare l'impatto con il tuo commercialista, visto che dovrai anche operare la "rettifica della detrazione" su alcuni acquisti degli anni passati.

    Potrai continuare come ora optando per il regime normale.

    Paolo


  • User Newbie

    Mi dicono all'agenzia delle entrate che con questo regime fiscale non è
    possibile emettere fatture, e così ho verificato dalla documentazione
    che sono riuscita a reperire, parla solo di una comunicazione telematica
    delle operazioni effettuate all'agenzia delle entrate, allora mi chiedo
    quale documento devo emettere e con quali requisiti per avere il pagamento
    della mia attività svolta, e presumo ne avrò l'obbligo di conservazione o no?
    la Partita IVA, mi dicono è solo una prenotazione che non deve essere usata,
    ma servirà per un eventuale passaggio al regime ordinario in caso si superi
    il volume di affari di 7000.
    Ho un po' di confusione, spero con la risposta di chiarirmi le idee, grazie.


  • Super User

    I soggetti in quel regime effettuano operazioni fuori campo iva....., la circolare sembrerebbe comunque lasciare l'obbligo di utilizzo di fatture (seppur senza iva)..... a mio giudizio sarebbe più corretto certificare i corrispettivi con "note di debito fuori campo di applicazione dell'Iva ex art. 32-bis Dpr 633/72"..... e non con documenti denominati "fatture".
    Conserveranno poi ordinatamente i documenti emessi.

    Attenderei nuove interpretazioni specifiche sul punto.

    Paolo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Per quanto è ad oggi conosciuto di quel nuovo regime si tratta di un regime "solo Iva" e "naturale" per chi ha un volume d'affari così basso.

    Ciò significa sicuramente che per applicare l'iva nei modi ordinari o con altre agevolazioni già esistenti, si deve fare apposita opzione.

    Probabilmente (invece) tale nuovo regime "solo iva" è compatibile con la contemporanea adozione del regime art. 13 L. 388/00 in quanto prettamente inerente le imposte dirette (con qualche implicazione iva a dir il vero).

    Attendiamo ulteriori istruzioni.

    Paolo

    Abbiamo ricevuto ulteriori istruzioni?


  • Super User

    Esiste un provvedimento di attuazione, ma non so darvi il riferimento, perchè non avendo quei casi, non ho avuto ancora tempo di approfondire.
    E' inoltre citato il regime nella bozza di istruzioni alla dichiarazione iva.

    Poalo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    E' inoltre citato il regime nella bozza di istruzioni alla dichiarazione iva.

    Poalo

    E questo cosa comporta?


  • Super User

    Che se le leggi, trovi citato quel regime e cosa si deve indicare nella dichiarazione iva.

    Comunque sono ancora in bozza.

    Paolo


  • User Attivo

    Ma quindi io fra poco più di un mese dovrò fare la dichiarazione IVA ed ancora non posso sapere come dovrò farla?

    La mia situazione purtroppo è complessa e probabilmente avrò bisogno di un commercialista, dato che ad inizio 2006 prevedevo di fatturare molto più di 5000 euro (ecco perchè ho scelto il regime agevolato) ed invece ho fatturato meno!

    Fra l'altro nasce ora il problema INPS, perchè io non mi sono ancora iscritto alla Gestione Separata (aspettavo di superare per l'appunto la soglia dei 5000) ma già avevo nelle fatture emesse il 4% di rivalsa.

    Proprio quest'anno doveva cambiare tutto!!!

    Paolo, se conosci qualche commercialista preparato dalle mie parti (Messina) consigliami, sono disperato!

    Scusate l'OT e lo sfogo...


  • Super User

    Stai calmo che a tutto c'è rimedio e che comunque stiamo parlando di cifre non esagerate.

    Non conosco colleghi di Messina, ti consiglio dunque di vedere tra gli amici chi siano i consulenti di fiducia. Verifica iscrizione all'ordine dottori commercialisti.

    PS tranquillo per dichiarazione iva e per franchigia. Il regime parte dal 2007 ed i primi adempimenti dichiarativi relativi sono comunque 2008 (ai fini iva).

    Paolo


  • User Newbie

    Ciao a tutti,

    io realizzo siti web, ho ditta individuale con partita iva per servizi legati all'informatica e, avendo fatturato nel 2006 meno di 6000 euro, mi chiedevo se potevo optare per il nuovo regime di franchigia iva con guadagni fino a 7000 euro.

    Rientro nelle categorie ammesse?

    Saluti e Grazie.


  • Super User

    "Naturalmente" nel vero senso della parola.... nel senso che quello è il tuo nuovo regime naturale e se vuoi uscirne devi fare opzione.

    Il tuo commercialista ti aiuterà nel capire come emettere i nuovi documenti, e come riversare l'eventuale iva dtratta in periodi precedenti in virtù della rettifica della detrazione da attuare.

    Non è detto che sia così semplice da gestire all'inizio.

    Paolo


  • User

    Salve, vorrei sottoporvi un paio di quesiti ai quali non ho trovato risposta cercando tra i vari post nel forum...

    1. Se una persona apre partita iva a gennaio e sa già che la chiuderà a dicembre (stesso anno), e se il fatturato è inferiore ai 7000 euro, ha comunque diritto "naturale" ad applicare il regime a franchigia?

    2. Una persona che apre partita iva ed ipotizza che nel primo anno non supererà i 7000 euro di fatturato, non applicherà l'iva alle prestazioni effettuate...quindi non emetterà delle vere e proprie fatture, piuttosto delle ricevute. Se nel corso dell'anno gli affari vanno bene, oltre quanto si poteva prevedere, e il fatturato arriva diciamo a 14000 euro, come si deve comportare questa persona? Deve per caso iniziare ad emettere fatture con iva nel momento in cui si accorge di aver superato la soglia dei 7000 euro? E in sede di liquidazione e versamento iva, dovrà versare solo l'iva realmente incassata (e quindi per la parte di fatturato che eccede i 7000 euro), oppure dovrà sborsare di tasca propria l'iva non incassata sui primi 7000 euro?

    Mattia.

    Ps: spero di aver scritto in modo comprensibile... 😄