Lo dice l'art. 540 cc stesso: il diritto di abitazione e di uso è SOLO della residenza famigliare dei coniugi.
Talchè se erano residenti altrove alla morte della coniuge e non avevano mai abitato in quell'immobile l'art. 540 cc non opera.
Il comproprietario ha diritto ad un indennizzo sino a che l'immobile non sia venduto a terzi.
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