@Bax said:
Questo solo se si tratta di un'abitazione principale. Se non lo è l'accertamento si basa sul valore normale. ...
non sono d'accordo.
a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di incentivare i contraenti a dichiarare il vero prezzo, è possibile assumere la base imponibile mediante applicazione del cd criterio automatico o catastale, che impedisce al Fisco di accertare un maggiore valore anche in ipotesi in cui il corrispettivo pattuito risulti superiore (cd prezzo-valore): in tal senso dispone l'art. 1, co. 497, L. 266/2005, come modificato dall'art. 1, co. 309, L. 296/2006).
Riassumendo, la determinazione agevolata secondo il criterio automatico è possibile qualora sussista tutte le seguenti condizioni:
a) deve trattarsi di compravendite a favore di persone fisiche private;
b) le cessioni devono avere ad oggetto esclusivamente immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (garage, box, cantine, solai, ecc.); la norma (art. 1, co. 497, L. 266/2005) non richiede l'ulteriore condizione che l'immobile costituisca abitazione principale per l'acquirente;
c) la parte acquirente deve fare richiesta al notaio rogante di voler usufruire del criterio del prezzo-valore;
d) il valore o corrispettivo dichiarato non deve essere inferiore al valore catastale;
e) a decorrere dal 6 luglio 2006, il corrispettivo pattuito deve essere obbligatoriamente indicato nell'atto (e se viene occultato, anche in parte, salta tutto con applicazione delle imposte sull'intero corrispettivo oltre sanzioni).
gli onorari notarili, calcolati sulla base del corrispettivo sono ridotti del 30%.
n.b.:
dall'anno 2007, la regola del prezzo-valore si applica anche in ipotesi di cedente (persona fisica o giuridica) che agisca nell'esercizio d'impresa commerciale o di lavoro autonomo (l'acquirente deve essere sempre un privato e devono sussistere le altre condizioni indicate in precedenza);
a chi desidera approfondire consiglio: S.D'Andrea, Guida pratica immobiliare, 2008, Il Sole 24 Ore, ? 45,00)