@Giberavv said:
La garanzia del costruttore può essere fatta valere nell'arco temporale affermato.
Per quanto riguarda i vizi occulti, la garanzia vale per i vizi non dichiarati ed entro un anno dalla vendita. Se il problema si era già presentato, anche se in forma lieve, rientriamo nel concetto e quindi potrebbero effettivamente chiedere il risarcimento.
Dal tenore del 1669 sembra che la garanzia possa essere fatta valere solo in casi estremi ma se invece volessi denunciare crepe di minore entità es, piastrelle interne ed esterne varrebbe uguelmente ?
Cosa si intede poi che Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia ?
Se non agiscono entro un anno dalla denucia fatta entro i 10 anni dall'acquisto il mio diritto cessa ? Mi sembra assurdo !!
Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.