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    luciano.castaldi

    @luciano.castaldi

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    Post creati da luciano.castaldi

    • RE: sentenza a mia insaputa

      Gentile Utente,

      deve verificare il tipo di procura alle liti che ha sottoscritto al momento dell'incardinamento del primo grado di giudizio.
      Normalmente nella procura alle liti (scritta a margine del primo atto di difesa) il cliente conferisce il potere al proprio difensore di proporre anche appello e altre azioni, spetterebbe poi al cliente interessarsi dello stato del procedimento e OVVIAMENTE all'Avvocato di informare il proprio cliente sullo stato del procedimento.

      Comqunque, se nella procura alle liti Lei ha originariamente conferito al Suo Avvocato il potere di proporre Appello allora si è possibile che si sia svolto un Giudizio di secondo grado senza che lei lo sapesse.

      Il tutto si può risolvere chiedendo spiegazioni al Suo Avvocato.

      Saluti.

      Avv. Luciano Castaldi

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      luciano.castaldi
    • RE: Causa vinta con società in liquidazione

      Bisogna verifcare quanto viene ricavato dalla liquidazione ...la c.d. massa attiva

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      luciano.castaldi
    • RE: auto in sosta al contrario

      Sicuramente ci si può opporre ...ovviamente, però, è necessario avere le prove di tale opposizione.

      Nel momento in cui si rinvia alla sensibilità dell'agente accertatore quanto da esso verbalizzato è sicuramente contestabile visto che si tratta di una valutazione di carattere presuntiva elaborata dall'agente accertatore cui non può attribuirsi il carattere di pubblica fede (non è un fatto che ha visto ma che ha presunto essere tale).

      Ovviamente non ci si potrà limitare ad affermare che tale valutazione è sbagliata ma sarà necessario indicare sulla scorta di quali prove la nostra tesi è suffragata (es. testimone che era presente al momento dei fatti ecc ecc ).

      In linea teorica comunque sarebbe sicuramente utile fare opposizione.

      Saluti.

      Avv. Luciano Castaldi

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      luciano.castaldi
    • RE: Insegna su facciata condominiale

      Una risposta la può trovare nel Codice Civile da cui può dedursi che le facciate esterne degli edifici sono parti in condominio e come tale qualsiasi decisione che incida sulla gestione delle stesse deve essere adottata dall'Assemblea Condominiale che dovrà deliberare su tale richiesta con le maggioranze previste dal Codice Civile (in assenza di regolamento condominiale valgono le norme dispositive del Codice) e pertanto se l'Assemblea non è stata chiamata a decidere su tale richiesta o è stata chiamata ma la maggioranza non è quella prevista dal Codice qualsiasi condomino può impugnare la decisione ed opporsi ad essa.

      Altra cosa sono le norme "pubbliche" che regolano l'autorizzazione da parte dell'Ente Comunale.

      Saluti.

      Avv. Luciano Castaldi

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      luciano.castaldi
    • RE: Atto di citazione presso il giudice di pace

      il termine è di 45 giorni perchè l'art. 163 bis sui termini liberi a comparire fa riferimento al processo innanzi al tribunale, che è il parametro di riferimento per tutti gli altri tipi di riti.
      L'articolo che deve pendere come riferimento è il 318 comma 2 che recita:"Tra il giorno della notificazione di cui all?articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall?articolo 163-bis, ridotti alla meta?".

      Quindi 90/2= 45.

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      luciano.castaldi
    • RE: Atto di citazione presso il giudice di pace

      Lei ha innanzitutto individuato il Giudice di Pace Territorialmente competente per decidere la causa?

      L' Ufficio Notifiche competente dipende dal Giudice Territorialmente competente stabilito in base ai criteri individuati dal Codice.

      Lei dovrebbe innanzitutto indivudare il Giudice di Pace competente per territorio e solo dopo recarsi all'Ufficio Notifiche rientrante nel mandamento (sfera territoriale) di quel ufficio notifiche.

      Può utilizzare il sito Giusitzia Map
      per individuare l'ufficio notifiche competente.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      luciano.castaldi
    • RE: Atto di citazione presso il giudice di pace

      Deve notificare - tramite Ufficiale Giudiziario - l'atto di citazione all'altra parte ....poi successivamente depositare il fascicolo in Cancelleria comprensivo di atto di citazione notificato, nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato e documenti allegati.

      Art. 163 - 168 e successivi del Codice di Procedura Civile per l'atto di citazione in generale da integrare con artt. 316 e successivi del Codice di Procedura Civile per il Giudizio innanzi al Giudice di Pace

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      luciano.castaldi
    • RE: Atto di citazione presso il giudice di pace

      La citazione in giudizio deve avvenire notificando al convenuto l'atto mediante Ufficiali Giudiziari facendo attenzione a rispettare i termini liberi a comparire ovvero 45 giorni tra la data di citazione e la data in cui l'atto viene ricevuto.
      Successivemante l'attore (cioè Lei) deve depositare il fascicolo (iscrizione a ruolo), oltre a versare il contributo unificato, presso la Cancelleria del Giudice di Pace entro la data indicata in citazione mentre il convenuto potrà costituirsi in giudizio fino all'udienza effettiva.

      Detto questo....vero è che il Codice consente la difesa senza Avvocato per le cause fino ad €. 516,00...ma per esperienza personale Le dico che il Processo innanzi al Giudice di Pace non è semplice e che bisogna comunque conoscere il Diritto Processual Civile.
      Se dovessi dare un consiglio...io direi di "autodifendersi" solo per le opposizioni alle Sanzioni Amministrative...per il resto ci sono tanti giovani colleghi che Le possono essere di aiuto.

      Saluti.

      Avv. Luciano Castaldi

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      luciano.castaldi
    • RE: Sito internet effettuato ma pagato solo al 50 %

      Caro Utente,

      se hai firmato un contratto (mandato) ed hai emesso già fattura che non ti è stata saldata, visti i fatti così come li hai esposti, Ti consiglio di propore presso il Tribunale Competente un Ricorso per ottenere un Decreto Ingiuntivo per il pagamento delle Tue spettanze.

      E' un procedimento molto rapido che si basa sulle prove documentali del credito che deve essere certo, liquido ed esigibile...il Giudice valuta i documenti (senza nè udienza nè che la controparte ne abbia conoscenza) dopo di chè emette un provvedimento (Decreto Ingiuntivo) che ingiunge all'altro soggetto di pagare la somma risultante dalle prove documentali.

      Il provvedimento viene notificato al debitore il quale se non adempie nei termini di legge si ritroverà un titolo esecutivo che potrai usare nei loro confronti (ovverò potrai pignorare il patrimonio del debitore)

      Saluti.

      Avv. Luciano Castaldi

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      luciano.castaldi
    • RE: conduttore vuole lasciare il locale commerciale

      Gentile Utente,
      la locazione uso "alterativo" è soggetta alla legge 382/78 la quale prevede che entrambe le parti possono recedere dal contratto dandone preavviso all'altra nei tempi previsti dal contratto stesso.

      Laddove sia l'affittuario a recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto questi lo può fare solo per “per gravi motivi” (cha eventualmente saranno oggetto di prudente valutazione da parte del giudice) con l’obbligo di darne comunicazione scritta al proprietario almeno sei mesi prima del rilascio dell'immobile!

      Quindi Le conviene verificare il contratto cosa stabilisce in merito ai tempi di preavviso in caso di recesso...se nulla dice allora il Suo affittuario deve darLe un preavviso di almeno 6 mesi mediante raccomandata a/r.

      Saluti.
      Avv. Luciano Castaldi

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      luciano.castaldi