Guarda, qui serve l'aiuto di uno dei tanti avvocati ed esperti che seguono il forum. Come avrai notato faccio tutt'altro mestiere e quindi posso arrivare fino ad un certo punto.
La cosa certa è che:
L'art.16 del Regio decreto 274/1929, regolamento per la professione di geometra, stabilisce alla lettera l) la competenza per progetto e direzione di costruzioni rurali e per aziende agricole, di limitata importanza. Comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano implicare pericolo per l'incolumità delle persone. Lo stesso art.16 alla lettera m) stabilisce la competenza per "modeste costruzioni civili".
La Corte di Cassazione con una serie di sentenze, ultima la n.6402 del 19.1.2011, ha stabilito che i geometri non possono progettare costruzioni con struttura portante in cemento armato, anche se "modeste". Il progetto dell'edificio non può essere redatto da un geometra anche se la struttura in cemento armato è progettata da un architetto o da un ingegnere. Dato che l'argomento è delicato e oggetto di polemiche e di legittimi interessi professionali, riporto due stralci della sentenza della Cassazione 6402/2011. In merito alla sentenza occorre considerare che con DLgs 13.12.2010 n.212 è stato abrogato il RD 2229/1939 che per le opere strutturali stabiliva la riserva per ingegneri e architetti. Nella sentenza si legge che è stato «interpretato ed applicato correttamente il RD 274/1929 (Regolamento professione di geometra) che all'art.16 lettera m) limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili, con l'esclusione di quelle che comportano l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone peraltro la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lettera l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinate alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando quindi esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo ai sensi dell'art. 1 RD 16.11.1939 n.2229 (v. Cassazione 2 aprile 1997 n.2861 e Cass. 22 ottobre 1997 n.10365)».
fonte: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progetti-e-concorsi/2012-04-18/competenze-geometri-giurisprudenza-112649.php
Cosa certa è che una camera da letto con bagno per la loro destinazione d'uso comportano pericolo per le persone, in quanto vi dimorano per parecchio tempo. Si può far ricadere tale intervento come "modesta costruzione civile", ma i chiari orientamenti della Cassazione portano ad escludere totalmente i geometri quando si tratta di strutture in cemento armato.
Ora la situazione è sicuramente delicata e ti invito a discuterla bene con il tuo avvocato, perchè:
- vuoi accusare un geometra ma in fin dei conti ti sei riaffidata ad un geometra; cosa che molto probabilmente ti contesterà il geometra dimesso;
- il rimborso di tutti i progetti? Questo francamente non lo so.