• Consiglio Direttivo

    Guarda, qui serve l'aiuto di uno dei tanti avvocati ed esperti che seguono il forum. Come avrai notato faccio tutt'altro mestiere e quindi posso arrivare fino ad un certo punto.
    La cosa certa è che:

    L'art.16 del Regio decreto 274/1929, regolamento per la professione di geometra, stabilisce alla lettera l) la competenza per progetto e direzione di costruzioni rurali e per aziende agricole, di limitata importanza. Comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano implicare pericolo per l'incolumità delle persone. Lo stesso art.16 alla lettera m) stabilisce la competenza per "modeste costruzioni civili".

    La Corte di Cassazione con una serie di sentenze, ultima la n.6402 del 19.1.2011, ha stabilito che i geometri non possono progettare costruzioni con struttura portante in cemento armato, anche se "modeste". Il progetto dell'edificio non può essere redatto da un geometra anche se la struttura in cemento armato è progettata da un architetto o da un ingegnere. Dato che l'argomento è delicato e oggetto di polemiche e di legittimi interessi professionali, riporto due stralci della sentenza della Cassazione 6402/2011. In merito alla sentenza occorre considerare che con DLgs 13.12.2010 n.212 è stato abrogato il RD 2229/1939 che per le opere strutturali stabiliva la riserva per ingegneri e architetti. Nella sentenza si legge che è stato «interpretato ed applicato correttamente il RD 274/1929 (Regolamento professione di geometra) che all'art.16 lettera m) limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili, con l'esclusione di quelle che comportano l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone peraltro la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lettera l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinate alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando quindi esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo ai sensi dell'art. 1 RD 16.11.1939 n.2229 (v. Cassazione 2 aprile 1997 n.2861 e Cass. 22 ottobre 1997 n.10365)».
    fonte: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progetti-e-concorsi/2012-04-18/competenze-geometri-giurisprudenza-112649.php

    Cosa certa è che una camera da letto con bagno per la loro destinazione d'uso comportano pericolo per le persone, in quanto vi dimorano per parecchio tempo. Si può far ricadere tale intervento come "modesta costruzione civile", ma i chiari orientamenti della Cassazione portano ad escludere totalmente i geometri quando si tratta di strutture in cemento armato.

    Ora la situazione è sicuramente delicata e ti invito a discuterla bene con il tuo avvocato, perchè:

    • vuoi accusare un geometra ma in fin dei conti ti sei riaffidata ad un geometra; cosa che molto probabilmente ti contesterà il geometra dimesso;
    • il rimborso di tutti i progetti? Questo francamente non lo so.

  • User Attivo

    Ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Non se si il geometra può trovare appiglio nelle modeste dimensioni...sono 240 metri quadrati la parte oggetto d'intervento. Il geometra attuale ha lavorato partendo dal disegno dell'ingegnere quindi facendo, da quanto ho capito il percorso giusto e non una sovrapposizione. Cercherò nel forum un legale. Grazie ancora infinite, vi farò sapere


  • Super User

    Quando un professionista fornisce una consulenza cui non è abilitato, oltre ai profili penali, il contratto stipulato tra le parti è nullo. Di talchè hai diritto al rimborso di quanto speso con l'aggravante della mancata informazione in tuo danno della sua incompetenza professionale.
    Non rileva la circostanza che in seguito ti sei riaffidata ad un geometra stipulando altro contratto affetto da nullità.
    Quindi potrai chiedere la restituzione sull'assunto della nullità del contratto e l'ulteriore risarcimento del danno per non averti informata dell'incompetenza professionale che causa anche una responsabilità, ribadisco, penale. (esercizio abusivo della professione).
    In tal senso non rileva più la difformità e/o tolleranza sulla difformità delle rilevazioni.


  • Super User

    Criceto, se il geometra ha eseguito lui le rilevazioni ed i calcoli... siano di fronte al 348 cp...e l'ingegnere è un prestanome. L'esercizio della professione attiene a chi effettivamente ha eseguito la prestazione.
    Il contratto è nullo.
    In ogni caso, se ad abundantiam non vi è ragione per ritenere difformità causa la tolleranza ex lege, l'amministrazione comunale dovrà risarcire il costo di una ulteriore prestazione professionale non necessaria... ma non certo a fronte di un contratto nullo.


  • Consiglio Direttivo

    Criceto, quella prestazione professionale non era assolutamente alla portata di un Geometra. E non conta nulla se il Geometra si è affidato ad un ingegnere per i calcoli. Questo perchè il titolare della Progettazione e Direzione Lavori deve essere a sua volta in grado di eseguire le prestazioni delegate ad altri. Sono diverse le sentenze della Cassazione che si esprimono in merito.
    Ti assicuro che il Geometra NON può operare dove c'è l'uso del cemento armato. Unica eccezione rappresentano dei piccoli annessi agricoli con strutture semplici e standardizzate e dove non si ravvisi in base alla destinazione d'uso un pericolo per le persone.
    Anche qualora si tratti di una struttura in muratura, il Geometra è abilitato alla progettazione e direzione lavori solo di modeste costruzioni civili.
    Quindi sono perfettamente d'accordo con Giurista. Il Contratto è nullo.


  • Consiglio Direttivo

    Figurati, Criceto...
    Quello che hai citato è un Disegno di Legge fermo in Parlamento che prevede il superamento dell' "attuale" norma che fissa le competenze dei Geometri (non ricordo l'anno, comunque è un regio decreto).
    In pratica si vuole fissare un paletto che superi il concetto vago di "modesta costruzione civile" concedendo ai Geometri la progettazione e direzione lavori di edifici fino a 5000 metri cubi ed anche in zona sismica. Provvedimento che è caldamente osteggiato da Ingegneri ed Architetti. Quindi, finchè tale disegno di Legge non diventi Legge, vale la vecchia normativa. 🙂


  • User Attivo

    Scusate, mi ero assentata dal forum. Allora, intanto grazie ancora per tutte le vostre risposte.

    Il nuovo geometraè stato scelto da una lista di 10 professionisti propostoci. Il nuovo geometra è partito dal disegno fatto dall'ingegnere (sulle misure prese dal geometra in causa) e su questo disegno ha ripreso le misure e fatto fare le modifiche. Specifico poi che l'ingenere ne prima ne mai è venuto a effettuare rilevazioni e/o misure. Anche nella seconda versione del disegno dell'ingegnere le misure (confini, distanza, volumetrie, quote etc), sono tutte state prese dal geometra e mai dall'ingegnere. L'unico professionista (in tutta la faccenda) che è venuto a fare rilievi (oltre al geometra) è stato l'ingnegnere che ha effettuato la perizia geologica.

    Sto provando a buttar giù in autonomia una lettera (giurista, da quel che mi pare di capire sei un legale, mi daresti una mano, anche retibuito?) per il geometra che ha abusato della professione. Il geometra in questione ha preso tutte le misure (tutte, non ha nemmeno preso le misure delle quote) e poi, dopo circa tre mesi ha chiesto un consulto con ingengeri per riferire loro le misure sulle quali fare i progetti.

    Svisiando in internet ho poi trovato una circolare (del 2009) del Consiglio Nazionale Ingegneri destinato a tutti gli ingegeri nella quale viene specificato che in riferimento alla sentenza della corte di cassazione 19292/2009 (quella indicatomi precentemente da lorenzo-74), viene riportato che i professionisti con titolo accademico non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma. L'ingegnere non poteva quindi assumere l'incarico dico bene? Quindi anche il suo contratto, secondo quanto leggo, avrei ragion di intendere, che posso ritenere nullo.


  • Consiglio Direttivo

    Cara Pincopallablue,
    è tutto giusto quello che hai detto, ma ti sconsiglio il fai da te. La questione è spinosa, per cui affiancati da subito ad un valido avvocato che ti assista.
    Se sei interessata ad un avvocato del forum puoi inserire un annuncio nell'area "annunci fisco e leggi". 🙂


  • User Attivo

    Giusto! Mm non conoscevo la sezione. Metto subito l'annuncio mettendo link a questo post (giusto perchè così si possa capire che cosa cerco). Grazie davvero.


  • User Attivo

    Ho messo l'annuncio ma nessuno rispondere. Consigli su chi / come affidarmi? Tempi entro i quali devo contestare l'operato e l'abuso d'ufficio?


  • Super User

    I tempi sono quelli della prescrizione. Il consiglio circa il legale è quello di affidarsi ad un civilista che sia affiancato da un amministrativista (e da un buon consulente di parte). Esistono studi che trattano solo questioni immobiliari.