Special hai bisogno di un penalista. Se non ne conosci nessuno puoi contattare quello di ufficio e poi sarai tu a valutare se ti sembra una persona preparata o meno. Qui sopra non farai altro che confonderti ancor più le idee.
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RE: Consiglio avvocato penalista
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RE: Remissione Querela
Salve.
Può rimettere la querela in qualunque momento.
Ha detto che l'ha redatta di suo pugno; quindi immagino l'abbia depositata presso il più vicino Conmissariato/Stazione di CC.
Si rechi presso lo stesso, con copia della querela in suo possesso (vi è annotato un numero che chiamano num. den.) e dichiari che è sua volontà rimetterla. -
RE: Consiglio avvocato penalista
Le lesioni presuppongono un contatto fisico. E soprattutto un referto medico.
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RE: Consiglio avvocato penalista
Si, allo stato deve aspettare. O, come ho già detto, non dar peso alla vicenda, visto che l'attesa presuppone un diverso atteggiamento psicologico, che non giova alla sua situazione.
Il difensore di ufficio deve pagarlo lei a meno che non sia nelle condizioni economiche per poter richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso dovrà trovare anche un difensore disponibile (cosa non facile negli ultimi tempi, almeno nella mia realtà).
Da ultimo voglio solo precisare che il reato di "aggressione" non è previsto dal nostro codice penale; di conseguenza neppure il tentativo... Le condotte prodromiche ad un aggressione possono essere qualificate cone minacce. L'aggressione perpetrata può essere qualificata come lesioni, percosse, tra poco avremo anche la tortura, ma l'aggressione in se non è una fattispecie di reato. -
RE: Consiglio avvocato penalista
Se dovessero averla querelata verrá informata dell'esistenza del procedimento penale ed invitata ad eleggere domicilio per ricevere le notificazioni. Cosa che non succederà nell'immediato ma passerà un po' di tempo.
se vuole saperlo prima potrà fare una richiesta presso la Procura della Repubblica per verificare se ci sono iscrizioni a suo nome. In ogni caso dovrà attendere l'esito delle indagini per venire a conoscenza degli atti.
se viene citato a giudizio e non si presenta verrà giudicato in contumacia. Se non nomina un avvocato verrà assistito da un difensore di ufficio.
Io comunque non darei troppo peso alla vicenda per ora...
resto a disposizione nell'eventualità dovessero esserci risvolti ulteriori.
buona serata. -
RE: Minaccia di denuncia per truffa
Buonasera.
Un po' incresciosa come vicenda. Sembra che la truffa l'abbiano organizzata a lei anziché il contrario come vorrebbero far apparire. Dubito che procederanno legalmente. Tuttavia, se lei fosse in grado di provare la genuinità del suo prodotto, potrebbe pensare a querelare lei... -
RE: Consiglio avvocato penalista
Buonasera.
preliminarmente, la polizia non ha assistito ai fatti. Se il tizio non denuncia dubito che qualcuno proceda nei vostri confronti.
se lo avete minacciato occorre che il tale vi quereli formalmente. Solo a quel punto potrebbe valutarsi l'opportunità di "negoziare" una remissione di querela, ma per il momento è presto ancora per pensarci.
Mi resta una perplessità che potrebbe cambiare la scena: il telefono lo avete restituito? -
RE: Certificazione 335 e denuncia
Se ha fatto richiesta certamente dovrà esser avvisato in caso di archiviazione. Ad ogni modo ha fatto bene ad inviare richiesta alla procura di Brescia. Per sicurezza avrebbe potuto fare un colpo di telefono per conoscere le modalità. Io in genere spedisco anche una busta preaffrancata per farmi inviare l'esito.
Cordialità.
Avv. Giuseppe Coppola -
RE: Certificazione 335 e denuncia
È probabile. Nei reati a mezzo internet non di rado si riscontrano profili problematici per quanto concerne l'individuazione della competenza. Ci tenga informati se ha bisogno.
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RE: Certificazione 335 e denuncia
Se lei ha visto il none del PM ed il numero di procedimento penale può chiedere informazioni direttamente alla segreteria del PM. La competenza si radica in ragione del luogo del commesso reato, salvo casi particolari ex art. 9 c.p.p. in virtù dei quali viene in rilievo la residenza dell'indagato. Dipende anche dal titolo di reato.
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RE: Depenalizzazione reati, mi spiegate?
Il decreto è stato pubblicato in gazzetta ed è reperibile a quest'indirizzo (cui bisogna aggiungere il www iniziale...)
.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-18&atto.codiceRedazionale=15G00044&elenco30giorni=false -
RE: Depenalizzazione reati, mi spiegate?
Più che altro mi viene da chiedere... Come mai si sta diffondendo questa ansia da depenalizzazione? Non c'è allo stato nessuna depenalizzazione in atto, ne in progresso... L'improcedibilità per tenuità del fatto è semplicemente un'ulteriore trasposizione nel processo penale ordinario di istituti già noti al processo penale minorile, come di fatto accaduto per la messa alla prova, che nulla toglie a quanto accadeva finora (come ogni riforma del resto) se non per l'esclusione della punibilità di fatti talmente insignificanti da non meritare di confluire nella sfera del penalmente rilevante...
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RE: Diffamazione ingiuria minacce provocazione?
Buongiorno.
Posto che l'ingiuria è l'offesa rivolta ad una persona vis a vis; che diviene diffamazione allorquando l'offesa anziché esser rivolta al destinatario in maniera diretta, la si "manda a dire", rivolgendosi a terze persone.
Ciò posto, Caio potrà querelare Tizio per diffamazione (ammesso il contenuto infamante delle dichiarazioni). Anche la minaccia potrebbe configurarsi. Escluderei, invece, la provocazione. Piuttosto Tizio potrebbe provare a far valere la c.d. reciprocità (che naturalmente andrà dimostrata), prevista dall'art. 599 co. 1 e 3 c.p. (anche laddove egli stesso non abbia sporto querela per le ingiurie a sua volta ricevute...), come causa di esclusione della punibilità. -
RE: vorrei un info legale urgente....
Personalmente posso solo limitare la mia risposta all'aspetto strettamente penalistico della vicenda. Da questo punto di vista vorrei rassicurarti dicendoti che non finirai in galera a 26 anni; almeno non per questo. Prima di ogni cosa dovranno querelarti, ed il termine entro cui potranno o avrebbero dovuto farlo è di tre mesi dalla conoscenza del fatto. Specifico tre mesi perchè mi capita ancora di sentire ogni tanto che qualcuno si confonde pensando che fossero 90 giorni (e irrimediabilmente viene rimandato all'esame di procedura penale...).
Dopodichè biaognerà - nell'eventualità - affrontare il processo con la massima serenità. -
RE: Querela da 4 anni - Parere
Buona sera, innanzitutto.
Devo dire che tutto mi sarei aspettato, tranne che ricevere una simile accoglienza. Sono davero basito.
Non capisco il senso di questa risposta, che tra le altre cose è anche inutilmente offensiva.
Ma piuttosto che offendermi come farebbe chiunque, preferisco chiedere scusa, con sincera umiltà, se qualcuno si è potuto risentire per il mio commento, che voleva solo essere di aiuto spassionato e null'altro.
Premesso che ho molte lacune da colmare, e sempre di nuove ne avrò nella consapevolezza che in questa professione non si finisce mai di imparare, devo anche dire che non ho alcun interesse a dimostrare di saper fare il mio mestiere. Non ne avrei alcun bisogno, e lo dico con estrema onestà. D'altronde qui non siamo in un'aula di giustizia o all'Università e soprattutto non ne riceverei alcuna utilità.
Non so se il moderatore Lokken sia un collega o semplicemente una persona più o meno informata sulla materia. Fatto sta che il codice deontologico imporrebbe tutt'altro tipo di approccio. I rapporti di colleganza meritano salvaguardia, ed è per questo che, ancora una volta, chiedo scusa io, a prescindere dall'esistenza o meno di un motivo per farlo.
Tuttavia, ritengo anche che il codice di procedura penale non possa esser banalmente scambiato con qualche informazione scopiazzata qui e li. Esso è l'unico punto fermo che abbiamo e di cui il nostro ordinamento ci dota proprio per evitare interpretazioni personalistiche del diritto.
Per il resto, non mi sembra questa la sede più opportuna per affrontare altri argomenti, che pure sarebbero interessanti per un confronto scientifico che considero sempre accrescitivo di conoscenze, come ad esempio:- in cosa si sostanzia la asserita facoltà decisionale del pubblico ministero e quale norma codicistica la contempla;
- se esiste e qual'è la norma che stabilisce un termine perentorio per il PM per concludere le indagini, e quali le sanzioni oltre alla prevista (e quasi mai applicata) inutilizzabilità degli atti di indagine;
- in quali casi è capitato di vedere un imputato che non abbia neanche il difensore di ufficio;
- quando e in che quale Tribunale di Italia un PM si è visto elevare una multa a suo carico per aver iniziato un procedimento (che di norma inizia a seguito di comunicazione di una notizia di reato), dopo aver perso un ricorso nazionale ed europeo senza possibilità di resistere in giudizio.
Detto questo, ed a prescindere dalla mia permanenza sul forum, personalmente confido in un sincero chiarimento, augurando a tutti una buona serata e buon weekend.
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RE: Querela da 4 anni - Parere
Salve a tutti. Mi chiamo Giuseppe Coppola ed ho da poco tempo scoperto dell'esistenza di questo forum, partecipando finora quale mero "lettore" dei numerosi consigli che ho avuto modo di apprezzare in quegli ambiti dove ho ancora poca dimestichezza.
Oggi mi imbatto in questa discussione che invece riguarda quello che si potrebbe definire come il mio habitat naturale (svolgendo la professione di avvocato penalista), per cui ne approfitto per iscrivermi con l'auspicio di poter dare il mio contributo in maniera informale e in attinenza con lo spirito di questo forum, a chi ne dovesse aver bisogno.Fatta questa breve premessa, veniamo subito al punto.
Credo occorra fare un po' di chiarezza.
Innanzitutto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero non è mai comunicata all'indagato, così come non è comunicato l'eventuale decreto di archiviazione emesso dal GIP. Al più essa può essere (ma non sempre) comunicata alla persona offesa che ne abbia fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 408 c.p.p., affinché possa fare rituale opposizione (solo in quel caso verrà data comunicazione anche all'indagato).
Neanche il difensore dell'indagato è tenuto ad averne conoscenza, a meno che non si prodighi, con una certa cadenza (almeno semestrale), per verificare la permanenza nel registro delle notizie di reato (art. 335) del nominativo del proprio assistito.
Terzo punto, il decorso del tempo potrebbe con ogni probabilità condurre alla prescrizione del reato, e devo dire che in casi come questo non di rado succede anche in fase di indagine; tuttavia questo non vuol dire che il reato non sussiste, perché l'accertamento della sussistenza o meno di un fatto-reato è prerogativa esclusiva del giudice, ma più semplicemente vuol dire che si è esaurito il tempo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per poterne verificare l'eventuale sussistenza.
Ciò posto, nonostante siano trascorsi 4 anni, è possibile che il procedimento nei tuoi confronti sia ancora in essere, pur essendo ormai prossimo alla prescrizione. Sappi che il termine c.d. "di fase" per questa tipologia di reato è di 6 anni, il che vuol dire che il PM ha sei anni di tempo per mandarti a giudizio. In ogni caso, anche laddove il PM dovesse esercitare l'azione penale e chiedere il giudizio nei tuoi confronti, il termine massimo di prescrizione (in assenza di cause ulteriori, quali recidiva etc.) è di 7 anni e mezzo.
In bocca al lupo!