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    ingbabs

    @ingbabs

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    • I

      Distribuzione riserva da conferimento
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • ingbabs  

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      M

      @IngBabs said:

      Il nostro consulente non é propenso alla distribuzione, secondo lui si potrebbe effettuare solo se si disponesse di liquidità sufficiente a pagare tutti i fornitori, le imposte e il trattamento di fine rapporto ai dipendenti dopo aver distribuito il capitale ai soci.
      Non ho pero' trovato riferimenti normativi in tal senso.
      ciao ingbabs
      Secondo me il vero problema é che in materia fiscale vige la presunzione di distribuzione di cui all'art. 47, co. 1, del Tuir, secondo cui indipendentemente dalle delibera assembleare, si considerano distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitale, escluse in ogni caso le riserve in sospensione d'imposta. Tale disposizione ha l'obiettivo di evitare che, in presenza di riserve di utile e riserve di capitale, la società distribuisca per prime le riserve di capitale al fine di evitare la tassazione in capo ai soci (l'unico effetto di tale distribuzione è la riduzione del costo fiscale della partecipazione) e solo successivamente quelle di utili tassate come dividendo.
      Leggo sopra che prima distribuirete gli utili ok
      Per quanto concerne il problema paventato dal tuo consulente la distribuzione della risrva de quo va a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione della conferente
      In questo senso é opportuno prioritariamente tutelare l'integrita del capitale sociale e dei terzi che entrano in contatto con la conferente.
      Non c'é un riferimento normativo
      mich

    • I

      Amministratore di società e partita IVA
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • ingbabs  

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      C

      Mi aggancio a quanto detto da michelini: potresti incorrere in un problema di conflitto di interessi visto che il cliente ( la srl amministrata da te ) e il fornitore (tu come professionista) sono la stessa persona.
      Il mio consiglio è quello di far svolgere la funzione di amministratore unico a un'altra persona (solitamente di fiducia) e nel verbale di nomina indichi che viene rimborsato solo delle spese senza l'attribuzione di compensi (che è diverso da svolgere l'attività gratuitamente sanzionato dall'AE).
      Altra soluzione sarebbe creare un Cda ma è poco conveniente.

    • I

      Regime art. 13 - Forfettino
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • ingbabs  

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      I

      Esatto, il contratto di associazione in partecipazione avrà termine il 31-12-2009 e mi sto organizzando per capire che forma adottare per il 2010.

      Forse faremo un nuovo contratto di associazione in partecipazione nel quale sarò configurato come professionista, so che è contemplato dalla legge e il corrispettivo della prestazione è assoggettato ad IVA.

      Però mi dite che in tal caso non potrò aderire al regime dei minimi...allora magari lavorerò senza contratto in associazione.