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    G

    gocciola67

    @gocciola67

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      Separazione consensuale e fondo patrimoniale
      Consulenza Legale e Professioni Web • • gocciola67  

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    • G

      Cessazione Partita Iva Regime Agevolato
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      S

      Puoi fare la chiusura della partita iva indicando una data non superiore ai 30 giorni antedecedenti la richiesta di chiusura. Esempio se fai la comunicazione il 31 maggio, puoi mettere come data 2 maggio.
      Puoi anche farla in data 31 dicembre 2009, ma sarai soggetta a sanzioni per ritardata comunicazione.

    • G

      Adempimenti Iva Regime Agevolato
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      S

      ok per la dichiarazione iva, ma la comunicazione iva non dovrebbe farla se supera i 25.000€? l'esonero riguarda i contribuenti minimi

    • G

      RFA: acquisto bene strumentale ? 198: come si registra??
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      J

      Buongiorno,

      vorrei sapere se anche nel mio caso posso spesare il costo d'acquisto del cellulare, costo ivato di € 499, come costo di esercizio senza farlo transitare tra i beni strumentali inferiori a 516 €.
      Se sì, a livello di causale all'interno del software RFA cosa va messo?
      L'unica causale che sembra andar bene è quella generica "Altre spese e componenti di reddito negativi-Indicare tutte le altre spese inerenti l'attivita' che non possono essere associate ad altre causali." perchè se metto "Acquisto beni mobili strumentali-Tali acquisti saranno oggetto di ammortamento nei limiti e in base a coefficienti normativamente previsti." penso si passi dai beni strumentali...

      Grazie in anticipo

    • G

      Regime Fiscale Agevolato ed acconto Irpef Novembre
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      G

      Grazie mille per la risposta!!!

      Come sempre siete precisi e veloci nell'aiutarci....

      sostituisco volentieri il mio tutor con i vostri consigli!!

      Buona giornata.

      :);)

    • G

      Acquisto automobile regime fiscale agevolato
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      O

      All'atto della chiusura dell'attività, i beni non ceduti a terzi passano all'(ex) professionista per la sua vita privata. Quindi, abbiamo una situazione assimilabile all'autoconsumo, con conseguente autofatturazione.
      La differenza fra il corrispettivo "virtuale" indicato nell'autofattura e la quota di costo storico non ammortizzato costituisce plusvalenza o minusvalenza, con le relative conseguenze fiscali.
      Per i professionisti le minusvalenze da autoconsumo non sono mai deducibili; le plusvalenze sono invece imponibili se il bene era stato acquistato in una data successiva al 4-7-2006, altrimenti sono non imponibili.

    • G

      Scadenze Annuali RFA
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      S

      Sul sito dell'ADe, a destra, guarda la voce "Cosa fare per.."

    • G

      RFA: Spese condominiali
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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    • G

      RFA: Bollo auto e tassa rifiuti
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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    • G

      Infortunio e partita Iva
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      B

      credo che tu debba aver versato i contributi almeno per l'anno precedente però se fossi in te darei una telefonata all'Inps per ulteriori chiarimenti

    • G

      Software per il calcolo del reddito RFA
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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    • G

      Spese condominiali detraibili ??
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      R

      Dovresti detrarle al 50%.
      Saluti.

    • G

      Contribuente minimo o dipendente
      Consulenza Fiscale, Imprese, Startup e P.Iva • • gocciola67  

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      E

      Se devi cambiare auto la puoi detrarre al 50%, certo... Ovviamente devi stare attento a non superare i 15.000 € di spese in 3 anni!

      Per le perdite, ti riporto la circolare dei contribuenti minimi:
      "4.3 Il trattamento fiscale delle perdite
      Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei
      contribuenti minimi, il comma 107 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di
      applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.
      Al riguardo si ricorda che l’articolo 8 del Tuir, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, stabilisce, al 26 comma 3, che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che negli stessi trova capienza.
      Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova, inoltre, applicazione per espresso rinvio del citato articolo 8 del Tuir anche il comma 2 dell’articolo 84 che disciplina il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. Pertanto, se le perdite riferite ai periodi d’imposta precedenti l’entrata nel regime sono state realizzate nei primi tre periodi di imposta di esercizio dell’attività, le stesse potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime per l’importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto.
      Il comma 108 prevede che le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro
      autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.
      Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l’attività, resta ferma – anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la disposizione contenuta nell’articolo 84, comma 2, del Tuir riguardante il riporto illimitato delle perdite."