Se devi cambiare auto la puoi detrarre al 50%, certo... Ovviamente devi stare attento a non superare i 15.000 € di spese in 3 anni!
Per le perdite, ti riporto la circolare dei contribuenti minimi:
"4.3 Il trattamento fiscale delle perdite
Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei
contribuenti minimi, il comma 107 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di
applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 8 del Tuir, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, stabilisce, al 26 comma 3, che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che negli stessi trova capienza.
Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova, inoltre, applicazione per espresso rinvio del citato articolo 8 del Tuir anche il comma 2 dell’articolo 84 che disciplina il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. Pertanto, se le perdite riferite ai periodi d’imposta precedenti l’entrata nel regime sono state realizzate nei primi tre periodi di imposta di esercizio dell’attività, le stesse potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime per l’importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto.
Il comma 108 prevede che le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro
autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.
Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l’attività, resta ferma – anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la disposizione contenuta nell’articolo 84, comma 2, del Tuir riguardante il riporto illimitato delle perdite."