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    eljsa

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    Post creati da eljsa

    • RE: Rimozione di Pagina Facebook con nome di un Programma Televisivo -> @ Avv. SAETTA

      Grazie per la risposta.

      Sicuramente la responsabilità dell'internet service provider in tal caso è minima, avendo ottemperato, di fatto, ad una richiesta proveniente da una pagina verificata e che differiva dalla seconda non verificata solo per non aver anteposto il termine "anticipazioni" prima del nome del programma televisivo.

      Quello che io proponevo al mio amico, era un'ordinaria azione di risarcimento danni alla società che ha i diritti di sfruttamento economico sul programma e che gestisce la pagina verificata, in quanto è la seconda volta che agisce allo stesso modo. Ovvero: il mio amico crea pagine con nomi dei programmi televisivi anteponendo la parola anticipazioni ed all'interno della stessa condivide contenuti da lui creati, attinenti alle puntate dei programmi televisivi e telefilm vari, e pubblicati sul suo sito web (con traffico molto elevato); poi, quando la suddetta pagina arriva ad ottenere oltre 200-300 mila fan, la società predetta, attraverso le proprie pagine verificate, chiede a Facebook la fusione e il reindirizzamento a queste ultime (infatti, è cosa nota che nei risultati di google le informazioni restano memorizzate per molto tempo nella cache).
      Il danno economico, a mio avviso, c'è sia in termini di danno emergente (la perdita improvvisa di oltre 260 mila fan acquisiti in non meno di un anno anche grazie alla sponsorizzazione su Facebook ) sia in termini di **lucro cessante **(perdita del traffico proveniente dal social dal momento della fusione delle pagine fino a quando un'altra eventuale pagina da lui creata non raggiungerà la quota di 260 mila fan): io li ritengo fan-utenti-clienti che quotidianamente venivano reindirizzati dalla pagina facebook al sito web attraverso i click).

      Concordo con lei che potrebbe essere lunga e costosa l'azione legale, ed infatti chi mi ha contattato ha rinunciato a priori. Ad ogni modo, mi domandavo, in prospettiva "squisitamente" giuridica, se la sola richiesta di ripristino della situazione quo ante (quindi "restituzione della pagina facebook") potesse ottenersi con un ricorso d'urgenza ex art. 700... Ma a questo punto dovrebbe convenirsi in giudizio il provider Facebook. Ergo, troppo peregrina come ipotesi?

      Un saluto,
      Marilisa

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • Rimozione di Pagina Facebook con nome di un Programma Televisivo -> @ Avv. SAETTA

      Salve,

      volevo condividere con Voi una circostanza alquanto particolare accaduta ad un mio amico e chiedere all'Avv. Saetta cosa ne pensa visto la sua esperienza in materia.

      Dunque: due settimane fa, un mio amico - su Facebook - si è visto rimuovere una sua pagina denominata "Anticipazioni NOME DEL PROGRAMMA TELEVISIVO" (per intenderci un noto e seguitissimo - ahinoi! - programma su canale 5. A richiedere la cancellazione è stato lo staff della società che ha i diritti di sfruttamento economico sul programma in questione e che detiene, altresì, una pagina facebook intitolata soltanto con il nome del programma Tv (senza la parola anticipazioni che anteposto invece nella pagina del mio amico). Preciso trattasi non solo di cancellazione, ma di reindirizzamento alla pagina facebook della società che ha i diritti sul programma televisivo.

      Ho contattato io stessa lo staff del Global Marketing Solutions Facebook per chiedere delucidazioni sulla rimozione atteso che, prima della cancellazione della pagina, non era stata fatta alcuna segnalazione da parte della sopradetta società al mio amico per presunta violazione del marchio commerciale e/o copyright.
      Se così fosse stato, infatti, a parer mio, il titolare o un suo delegato sarebbe stato obbligato a seguire un preciso iter indicato dallo stesso social network, ovvero: è necessario inviare preventivamente una segnalazione attraverso un modulo online che per legge deve contenere tassativamente delle precise e concordanti informazioni. Segnatamente:
      1. nome completo, indirizzo postale e numero di telefono;
      2. la parola, il simbolo o un altro elemento specifico per il quale viene reclamato il marchio commerciale;
      3. la ragione del reclamo relativo ai diritti del marchio commerciale, includendo il numero di registrazione;
      4. il Paese o la giurisdizione in cui si reclamano i diritti del marchio commerciale;
      5. la categoria di prodotti e/o servizi per cui reclami i diritti;
      6. fornire gli indirizzi Web (URL) che rimandano direttamente ai contenuti oggetto della presunta violazione;
      7. una descrizione del modo in cui si ritiene che tali contenuti non rispettino il marchio commerciale che si suppone violato.

      Dopo aver inviato una segnalazione per presunta violazione del marchio, o altri diritti strettamente connessi, Facebook ha l?onere di:

      1.  analizzare la segnalazione, che se viene accolta porta alla rimozione della pagina e contestuale avviso alla parte che ha pubblicato materiale (post, foto, ecc) di un messaggio in cui viene comunicato che i contenuti pubblicati su Facebook sono stati rimossi in seguito a una segnalazione di violazione del marchio;
        
      2.  fornire alla parte in questione le informazioni di contatto, compresi indirizzo e-mail e nome dell?organizzazione o del cliente e/o il contenuto della segnalazione e di chi ha effettuato la segnalazione.
        

      Il mio amico non ha, invece, ricevuto alcun messaggio contenente queste informazioni, ciò significa che non vi è stata segnalazione per violazione del marchio bensì un **?arbitrario accaparramento di una pagina Facebook? la quale riportava un?espressione oltremodo usata sul social network vale a dire ?anticipazioni su NOME DEL PROGRAMMA? (vi assicuro che ce ne sono centinaia quasi): la suddetta pagina, inoltre, riportava a sinistra, tra le informazioni, il link al sito web gestito dal mio amico che ha, inoltre, una s.r.l.:il suo sito web, molto ben indicizzato su google, credo sia anche su google news.

      Al momento, inserendo nell?URL il link della pagina del mio amico, si viene reindirizzati a quella della società che ha chiesto la cancellazione, reindirizzamento alla propria pagina ed in più - cosa a mio avviso molto grave - si è "appropriata" degli oltre 260 mila fan della pagina del mio amico.
      Inoltre, cercando su google la keywords ?anticipazioni NOME PROGRAMMA? è ancora presente nella cache del content provider il link alla pagina facebook, ma anche la dicitura che trattasi di una ?pagina sociale? gestita dal titolare del sito web (appartenente alla xxx s.r.l. del mio amico).

      Io ritengo - mi si corregga se sbaglio - che una pagina sociale, come quella del mio amico, può riguardare un argomento, un personaggio famoso, un programma televisivo, ma NON rappresenta una pagina ufficiale, né questo mio amico ha mai abusato del simbolo ?azzurro? tipico delle pagine ufficiali c.d. pagine verificate.
      Inoltre, cosa ancora più importante, nella propria pagina fan, venivano riportati articoli scritti di proprio pugno oppure redatti da altre persone che collaborano con lui come web content writer ed avevano ad oggetto le puntate del programma televisivo , riassunti delle puntante precedenti o in corso. Preciso che venivano postati solo ed unicamente articoli scritti pubblicati sul sito internet e poi inseriti nalla pagina fan; non vi erano video. Questa attività è del tutto lecita ed a farlo sono anche i siti web più rinomati.

      Al contrario, nella pagina Facebook della società che ha chiesto la cancellazione sono postati unicamente contenuti video (a differenza della pagina del mio cliente che invece aveva solo articoli). Inoltre, da una veloce analisi delle informazioni registrate su Aruba, la suddetta società - titolare di una pagina verificata ? ha certamente i diritti di sfruttamento economico relativamente alla diffusione dei video e del "brand" (nome programma), ma non anche su ogni tipo di contenuto digitale soprattutto se fondato su opinioni personali.

      Per queste ragioni, la società ha richiesto arbitrariamente ed ottenuto illegittimamente la fusione della propria pagina Facebook con quella del mio amico, acquisendo in tal modo un complessivo numero di fan superiore*a 263.000 mila *che erano stati raggiunti dopo oltre un anno, anche mediante sponsorizzazione su Facebook.
      Ritengo che abbiano proceduto illegittimamente in quanto a mio avviso non vi era confusione tra gli utenti del web, portando a ritenere questi ultimi che tra i due prodotti/servizi vi fosse identità o comunque un qualsiasi collegamento.

      Ho richiesto a Facebook:

      1. il ripristino, ove possibile, della pagina sociale facebook ?Anticipazioni programma televisivo?, di tutti i post e numero dei fan;
      2. di inoltrare, per conoscenza, la mia email a chi aveva effettuato la presunta violazione del marchio e/o richiesto arbitrariamente la fusione delle pagine;

      Lo staff di Facebook mi risponde dandomi solo le informazioni sulla società che ha chiesto la cancellazione /fusione della pagina con la loro, declinando ogni responsabilità in quanto semplice provider di servizi e chiedendomi di rivolgermi direttamente alla società che aveva chiesto la rimozione.

      Stando così le cose, secondo Lei Avv. Saetta, l'operato del mio amico potrebbe davvero configurare una violazione del marchio/brand avendo potuto generare confusione tra le due pagine? Ripeto che quella del mio amico era preceduta dalla parola anticipazioni e a sinistra della pagina si specificava il nome del suo sito web, tra le info si specificava altresi' che trattavasi di pagina "sociale".
      A mio avviso non vi è confusione, nè il mio amico puo' aver praticato il c.d. "username squatting".
      Pertanto, credo ci siano gli estremi per chiedere un risarcimento dei danni: innanzitutto gli oltre 260 mila fan erano stati raggiunti anche sponsorizzando la pagina per un breve periodo, ed ora sono stati acquisiti tutti dal pagina ufficiale del programma televisivo; in secondo luogo, rifare una nuova pagina e raggiungere 200 mila e piu' fan richiede un tempo lunghissimo di oltre uno/2 anni, e non e' neppure sicuro che quegli stessi fan clicchino nuovamente sulla eventuale pagina creata. Infine, il traffico sul sito internet del mio amico, molto del quale proveniva dal social, è sceso tantissimo.

      Mi scuso in anticipo per essere stata prolissa, spero mi rispondera'.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: libretto cointestato tra madre e figlia più 2 fratelli non cointestati e morte madre

      Per Mghiko: Se il conto è stato aperto a firma disgiunta, ciascuno dei cointestatari può liberamente agire, per cui il cointestatario rimasto in vita ha la possibilità di operare anche sulla quota teoricamente riferibile al deceduto.

      Per quanto riguarda, invece, i rapporti interni tra i cointestatari, l'art. 1298 del codice civile prevede che il credito (ma anche un eventuale debito) di un conto corrente debbano ritenersi teoricamente divisi in parti uguali (nel caso di due cointestatari sarà quindi al 50% ciascuno).Tuttavia, è possibile pre gli altri eredi provare che vi fosse una diversa volontà delle parti. La prova della diversità delle quote può essere fornita ad es. con bonifici, stipendio o pensione ecc, ed anche tramite presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti (ad esempio attraverso la prova testimoniale). In tal ultimo caso si dovrà quindi dimostrare che le somme delle rispettive quote non appartenevano integralmente ad uno
      tei cointestatari.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Richiesta di pagamento...da lavoro senza fattura

      Per Fc87: se tua zia vuole attendere, che attenda. Ciò che ha ricevuto, per ora, è solo una diffida ad adempiere, non è detto che ad essa segua necessariamente un atto giudiziario. L'azienda creditrice vaglierà col proprio difensore di fiducia le possibilità di buone riuscita prima di attivarsi.Tu puoi fare ben poco, non essendo per legge legittima ad agire (altra cosa è se tu risulti comproprietaria dell'immobile). Da quanto hai riferito qui sul forum non hai alcun titolo, se non quello di consigliare a tua zia di attivarsi in modo più deciso (ad esempio spingendo l'avvocato, se non vuole cambiarlo, a contestare almeno formalmente. Ad ogni modo non è obbligatorio rispondere a mezzo racc, nè la mancata risposta pregiudica il buon esito di una eventuale controversia. Infine, tua zia non è incapace, men che meno potrebbe essere dichiarata tale per una sciocchezza simile: molto probabilmente, da persona adulta qual è ha compreso che una semplice raccomandata non merita per ora più di tanta attenzione.
      Sii serena. Eventualmente, se ci saranno sviluppi concreti, aggiornaci.

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      E
      eljsa
    • RE: Utilizzo logo in blog personale e senza scopo di lucro

      Per RobbieRossi: puoi utilizzare nel tuo blog, associando una o più immagini per ogni articolo purchè l'immagine utilizzata non sia protetta da copyright. E questo, anche se nel tuo blog ci sono i banner pubblicitari di Adsense o altri banner pubblicitari inseriti in seguito ad accordo/contratto con gli sponsor.
      L'unica cosa di cui dovrai accertarti riguarda i diritti di utilizzo. Ci sono tanti siti, tra cui lo stesso Google "immagini", che offrono immagini con licenze "creative commons". Se hai dubbi chiedi preventivamente consenso.

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      E
      eljsa
    • RE: Richiesta di pagamento...da lavoro senza fattura

      @Lokken said:

      L'avvocato anche nel torto assoluto potrebbe provare l'ingiunzione, a me è successo, e cliente ed avvocato sono andati a fare i conti in procura, tra qualche anno andranno in carcere."

      Inoltre un procedimento per citazione, in questo caso, sarebbe ridicolo, senza la ben che minima fattura (quando manca 1 anno all'estinzione del presunto credito, sempre se tua zia dichiara che in quella data si siano fatti i lavori), sarebbe un alto-denuncia al fisco senza alcuna conseguenza reale.

      *L'avvocato potrebbe provare l'ingiunzione? *
      E cosa significa?
      Lokken: si dà prova di un credito, ed è il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento, non l'avvocato.

      Lokken scrive: "Inoltre un procedimento per citazione"....
      Ma che procedimento è? I procedimenti previsti dal c.p.c. sono : 1) procedimento ordinario di cognizione, 2) processo del lavoro; 3) procedimenti speciali (tra cui quelli sommari, in cui rientra il proced. di ingiunzione).
      Quindi di cosa parli? Forse vorrai dire "atto di citazione"? E cosa c'entra?

      E mi fermo qui.

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      eljsa
    • RE: Richiesta di pagamento...da lavoro senza fattura

      Magari bastasse un qualsiasi pezzo di carta. A norma dell'art. 633 c.p.c. (come dice giustamente evaze), il credito deve essere certo, liquido (ovvero determinato nel suo ammontare) ed esigibile. Il giudice non emette un'ingiunzione di pagamento, inaudita altera parte (ovvero senza contraddittorio) se del credito vantato non si dà prova scritta, ma non una qualsiasi prova documentale.
      Ad ogni modo, credete che il ricorso per decreto ingiuntivo sia esente da spese? Per recuperare la somma indicata da f87, il creditore deve anticipare il costo del contributo unificato (circa 300 euro), più marca da bollo, piu' anticipo spese all'avvocato. Ergo, il creditore sa di rischiare un'opposizione. Ecco perchè suggerivo ad f87 di far visionare la documentazione in suo possesso da un suo avvocato di fiducia per le valutazioni del caso.
      Io, visti gli anni trascorsi ed i lavori eseguiti male (purtroppo pero' avrebbe dovuto contestarli anche con una semplice raccomandata), prenderei subito posizione, contestando per iscritto le richieste avanzate dal creditore, negando l'esistenza del debito e quant'altro dovesse emergere dalla documentazione.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Richiesta di pagamento...da lavoro senza fattura

      Sono terminati nel 2005, ma vi è prova? Potrebbero essee stati ultimati (e male!) dopo poco tempo dalla sottoscrizione del contratto ed essersi pertanto prescitti. Si, la prescrizione dei diritti rinvenienti da contratto è di 10 anni (prescrizione ordinaria).
      P.s. da quanto tempo avete ricevuto la raccomandata? Se l'avvocato non ha ancora espresso un parere, cambiate avvocato. Anche solo per contestare quella diffida ad adempiere che ha ricevuto tua zia.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: devo difendermi da un avvocato, vuole 300 euro senza aver fatto nulla!!!!

      L'avvocato ha effettuato la sua prestazione professionale e va, pertanto, pagato. Quella dell'avvocato NON è una obbligazione di risultato, bensì un'obbligazione di mezzi ed ha quindi diritto al compenso in quanto ha posto in essere un'attività professionalmente adeguata. Il diritto dell'avvocato a percepire il compenso si prescrive in 3 anni.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Richiesta di pagamento...da lavoro senza fattura

      La ditta che ha eseguito i lavori, per procedere legalmente deve dimostrare che il credito sia fondato su prova scritta (ad esempio fatture, cambiali, assegni, buste paga, scrittura privata validamente stipulata ecc). In ogni caso qui si sta parlando di prestazioni d'opera eseguite (e male!) 10 anni fa. Se non ci sono state altre precedenti diffide scritte a mezzo raccomandata, il termine potrebbe essersi prescritto.
      A mio avviso, questa lettera vuole solo "intimorirvi". Dubito che il loro avvocato procederà con un decreto ingiuntivo e men che meno con un'azione ordinaria. Ad ogni modo, potreste far visionare tutta la documentazione in vostro possesso da un vostro legale di fiducia per avere un parere più preciso (è necessario verificare il contratto, le date, le eventuali fatture ecc. ecc.)

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Gli articolisti devono pagare le tasse?

      Solitamente,
      chi acquista i tuoi articoli applica una ritenuta d'acconto, che varia a seconda dell'età (fino a 35 anni dovrebbe essere del 19%, o giu di lì, sul 60% del compenso complessivo) a meno che tu non abbia la partita iva.
      Chi risulta a carico dei genitori e prevede che nel corso dell'anno possa superare € 2.800 annui, deve far fare la comunicazione all'azienda (del genitore a cui è a carico) per le relative detrazioni.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Nuova legge AGCOM e ripercussioni su blog e simili

      Non dovresti avere alcun tipo di problema nè con la pagina facebook nè con un eventuale blog in cui ti limiti a tradurre eventuali articoli riportati su siti esteri, purchè citi, come fai, la fonte.
      Ad ogni modo, il regolamento Agcom è destinato in particolar modo a chiunque condivide musica, film e software in rete attraverso provider di servizi File Hosting: come ben saprai la maggior parte dei film si trova online prima dell'uscita nelle sale cnematografiche. Questa situazione ha indispettito produttori e Siae che, con tale regolamento, sperano di tornare ad incentivare e sviluppare il mercato legale. Non so se sei al corrente, ma il Regolamento Agcom è stato impugnato dinanzi al Tar del Lazio, quindi non è ancora detta l'ultima parola...

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Aprire un negozio online su Facebook

      Ciò di cui stai parlando è il c.d. "Dropshipping", vale a dire vendita conto terzi. Tu apri un negozio online (e-commerce) o semplicemente una pagina facebook, un blog ecc. e vendi beni che materialmente non disponi in magazzino perchè un magazzino di fatto non ce l'hai. Per fare questo tipo di attività devi necessariamente essere in regola per svariati motivi e non solo quelli di natura fiscale. Ti faccio un esempio: ipotizziamo che tramite la tua "vetrina online" vendi un vestito, l'acquirente invia il denaro a te e tu, ricevuto il pagamento, trasmetti l'ordine al fornitore. A quel punto, la merce ordinata, per un qualsiasi motivo, non giunge a destinazione? Quale tipo di responsabilità potresti avere tu e quale il fornitore? Su chi si potrebbe rivalere l'acquirente?
      Dunque, queste e tante altre situazioni (altro esempio, diritto di recesso, sostituzione del prodotto ecc) potrebbero saltar fuori ogni giorno, motivo per cui l'acquirente dove essere tutelato, oltre al fatto che, prima di acquistare, bisogna prestare il proprio consenso, il quale avviene con l'adesione ad un contratto, sebbene - o soprattutto - online.

      Quanto al Dropshipping, ci sono tante aziende che offrono questa modalità di vendita, ma ovviamente devi scegliere a quale affidarti e soprattutto stipulare un contratto di fornitura.

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      E
      eljsa
    • RE: Mancati pagamenti dal vecchio datore di lavoro..

      La diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata a/r, puoi farla tu stesso come già suggeritoti da chi mi ha preceduto. Successivamente, puoi valutare a quale avvocato affidare un'eventuale causa per il recupero delle somme spettanti (tieni presente che queste azioni legali sono "solitamente" esenti dal pagamento di contributo unificato, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1bis del DPR n. 115/2002, quindi non dovresti anticipare nulla); è inutile rivolgersi ad un patronato in quanto loro affidano le cause ad avvocati loro amici, senza che l'assistito (tu) sappia chi sia l'avvocato di turno ecc. ecc.

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      E
      eljsa
    • RE: Diritto d'autore su materiale multimediale pubblicato su internet.

      E' necessario esaminare le clausole contenute nel contratto stipulato tra te e l'autore del programma/rete televisiva. Se hai l'esclusiva sull'utilizzo dei file/video del programma oggetto del contratto, sicuramente c'è una violazione del successivo webmaster.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: auto usata

      La garanzia legale di conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l?auto usata (concessionario, rivenditore, ecc..); tuttavia, per i beni usati, la legge prevede che, con l?accordo delle parti, possa essere ridotta a 12 mesi. Se l?autovettura usata dovesse riportare difetti di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:

      • Riparazione
      • sostituzione;
      • riduzione del prezzo;
      • risoluzione del contratto.

      La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro un tempo ragionevole.
      Se i difetti si manifestano nei primi 6 mesi dalla data della vendita dell?autovettura, si presumono esistenti già al momento dell?acquisto. Spetta pertanto al venditore dimostrare che il difetto denunciato dall?acquirente non è a lui imputabile e non deriva dalla normale usura. Il consumatore ha **due mesi **di tempo dalla scoperta del difetto per effettuare la denuncia al venditore. La denuncia deve essere inviata con raccomandata a.r.
      all?indirizzo del venditore.
      Se il venditore non dovesse dare seguito alle richieste del consumatore, non resta che agire legalmente.

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      E
      eljsa
    • RE: rivalutazione monetaria e maggior danno.....

      Hai diritto agli interessi legali sulla sorte capitale fino al soddisfo, proprio come indicato in sentenza. Se non percepisci quanto ti spetta, l'avvocato può notificare un atto di precetto su sentenza, salvo che tu e chi rappresenta il condominio non vi accordiate per una minore somma (ad esempio solo sull'importo di 80.000 quale sorte capitale).
      Parlane con il tuo avocato e fatti chiarire perchè dovresti fare questo "sconto".

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      E
      eljsa
    • RE: Fermo amministrativo illeggittimo

      Si, è quella scritta in calce ai miei messaggi. Puoi anche inviare messaggio privato tramite forum. Ad ogni modo chiedi al moderatore di poter postare pubblicamente sul forum ciò che vuoi mostrarci, così la disccussione viene completata anche qui e può essere utile ad altri nella tua medesima situazione.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Fermo amministrativo illeggittimo

      Dovresti chiedere a qualche moderatore come postarle pubblicamente, oppure dovresti inviarle in privato.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      E
      eljsa
    • RE: Fermo amministrativo illeggittimo

      Infatti, è necessario conoscere quali eccezioni ha sollevato il tuo avvocato e quali sono state le difese di Equitalia contenute nella memoria di costituzione depositata. Chiedi anche se sono state depositate memorie illustrative sia da parte del tuo avv. che da Equitalia all'udienza di discussione, l'ultima cioè. Fai infine una copia della sentenza. Sono informazioni importanti per capire come mai la Commissione Tributaria ha deciso in tal senso.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      eljsa