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Rimozione di Pagina Facebook con nome di un Programma Televisivo -> @ Avv. SAETTA
Salve,
volevo condividere con Voi una circostanza alquanto particolare accaduta ad un mio amico e chiedere all'Avv. Saetta cosa ne pensa visto la sua esperienza in materia.
Dunque: due settimane fa, un mio amico - su Facebook - si è visto rimuovere una sua pagina denominata "Anticipazioni NOME DEL PROGRAMMA TELEVISIVO" (per intenderci un noto e seguitissimo - ahinoi! - programma su canale 5. A richiedere la cancellazione è stato lo staff della società che ha i diritti di sfruttamento economico sul programma in questione e che detiene, altresì, una pagina facebook intitolata soltanto con il nome del programma Tv (senza la parola anticipazioni che anteposto invece nella pagina del mio amico). Preciso trattasi non solo di cancellazione, ma di reindirizzamento alla pagina facebook della società che ha i diritti sul programma televisivo.
Ho contattato io stessa lo staff del Global Marketing Solutions Facebook per chiedere delucidazioni sulla rimozione atteso che, prima della cancellazione della pagina, non era stata fatta alcuna segnalazione da parte della sopradetta società al mio amico per presunta violazione del marchio commerciale e/o copyright.
Se così fosse stato, infatti, a parer mio, il titolare o un suo delegato sarebbe stato obbligato a seguire un preciso iter indicato dallo stesso social network, ovvero: è necessario inviare preventivamente una segnalazione attraverso un modulo online che per legge deve contenere tassativamente delle precise e concordanti informazioni. Segnatamente:
1. nome completo, indirizzo postale e numero di telefono;
2. la parola, il simbolo o un altro elemento specifico per il quale viene reclamato il marchio commerciale;
3. la ragione del reclamo relativo ai diritti del marchio commerciale, includendo il numero di registrazione;
4. il Paese o la giurisdizione in cui si reclamano i diritti del marchio commerciale;
5. la categoria di prodotti e/o servizi per cui reclami i diritti;
6. fornire gli indirizzi Web (URL) che rimandano direttamente ai contenuti oggetto della presunta violazione;
7. una descrizione del modo in cui si ritiene che tali contenuti non rispettino il marchio commerciale che si suppone violato.Dopo aver inviato una segnalazione per presunta violazione del marchio, o altri diritti strettamente connessi, Facebook ha l?onere di:
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analizzare la segnalazione, che se viene accolta porta alla rimozione della pagina e contestuale avviso alla parte che ha pubblicato materiale (post, foto, ecc) di un messaggio in cui viene comunicato che i contenuti pubblicati su Facebook sono stati rimossi in seguito a una segnalazione di violazione del marchio;
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fornire alla parte in questione le informazioni di contatto, compresi indirizzo e-mail e nome dell?organizzazione o del cliente e/o il contenuto della segnalazione e di chi ha effettuato la segnalazione.
Il mio amico non ha, invece, ricevuto alcun messaggio contenente queste informazioni, ciò significa che non vi è stata segnalazione per violazione del marchio bensì un **?arbitrario accaparramento di una pagina Facebook? la quale riportava un?espressione oltremodo usata sul social network vale a dire ?anticipazioni su NOME DEL PROGRAMMA? (vi assicuro che ce ne sono centinaia quasi): la suddetta pagina, inoltre, riportava a sinistra, tra le informazioni, il link al sito web gestito dal mio amico che ha, inoltre, una s.r.l.:il suo sito web, molto ben indicizzato su google, credo sia anche su google news.
Al momento, inserendo nell?URL il link della pagina del mio amico, si viene reindirizzati a quella della società che ha chiesto la cancellazione, reindirizzamento alla propria pagina ed in più - cosa a mio avviso molto grave - si è "appropriata" degli oltre 260 mila fan della pagina del mio amico.
Inoltre, cercando su google la keywords ?anticipazioni NOME PROGRAMMA? è ancora presente nella cache del content provider il link alla pagina facebook, ma anche la dicitura che trattasi di una ?pagina sociale? gestita dal titolare del sito web (appartenente alla xxx s.r.l. del mio amico).Io ritengo - mi si corregga se sbaglio - che una pagina sociale, come quella del mio amico, può riguardare un argomento, un personaggio famoso, un programma televisivo, ma NON rappresenta una pagina ufficiale, né questo mio amico ha mai abusato del simbolo ?azzurro? tipico delle pagine ufficiali c.d. pagine verificate.
Inoltre, cosa ancora più importante, nella propria pagina fan, venivano riportati articoli scritti di proprio pugno oppure redatti da altre persone che collaborano con lui come web content writer ed avevano ad oggetto le puntate del programma televisivo , riassunti delle puntante precedenti o in corso. Preciso che venivano postati solo ed unicamente articoli scritti pubblicati sul sito internet e poi inseriti nalla pagina fan; non vi erano video. Questa attività è del tutto lecita ed a farlo sono anche i siti web più rinomati.Al contrario, nella pagina Facebook della società che ha chiesto la cancellazione sono postati unicamente contenuti video (a differenza della pagina del mio cliente che invece aveva solo articoli). Inoltre, da una veloce analisi delle informazioni registrate su Aruba, la suddetta società - titolare di una pagina verificata ? ha certamente i diritti di sfruttamento economico relativamente alla diffusione dei video e del "brand" (nome programma), ma non anche su ogni tipo di contenuto digitale soprattutto se fondato su opinioni personali.
Per queste ragioni, la società ha richiesto arbitrariamente ed ottenuto illegittimamente la fusione della propria pagina Facebook con quella del mio amico, acquisendo in tal modo un complessivo numero di fan superiore*a 263.000 mila *che erano stati raggiunti dopo oltre un anno, anche mediante sponsorizzazione su Facebook.
Ritengo che abbiano proceduto illegittimamente in quanto a mio avviso non vi era confusione tra gli utenti del web, portando a ritenere questi ultimi che tra i due prodotti/servizi vi fosse identità o comunque un qualsiasi collegamento.Ho richiesto a Facebook:
- il ripristino, ove possibile, della pagina sociale facebook ?Anticipazioni programma televisivo?, di tutti i post e numero dei fan;
- di inoltrare, per conoscenza, la mia email a chi aveva effettuato la presunta violazione del marchio e/o richiesto arbitrariamente la fusione delle pagine;
Lo staff di Facebook mi risponde dandomi solo le informazioni sulla società che ha chiesto la cancellazione /fusione della pagina con la loro, declinando ogni responsabilità in quanto semplice provider di servizi e chiedendomi di rivolgermi direttamente alla società che aveva chiesto la rimozione.
Stando così le cose, secondo Lei Avv. Saetta, l'operato del mio amico potrebbe davvero configurare una violazione del marchio/brand avendo potuto generare confusione tra le due pagine? Ripeto che quella del mio amico era preceduta dalla parola anticipazioni e a sinistra della pagina si specificava il nome del suo sito web, tra le info si specificava altresi' che trattavasi di pagina "sociale".
A mio avviso non vi è confusione, nè il mio amico puo' aver praticato il c.d. "username squatting".
Pertanto, credo ci siano gli estremi per chiedere un risarcimento dei danni: innanzitutto gli oltre 260 mila fan erano stati raggiunti anche sponsorizzando la pagina per un breve periodo, ed ora sono stati acquisiti tutti dal pagina ufficiale del programma televisivo; in secondo luogo, rifare una nuova pagina e raggiungere 200 mila e piu' fan richiede un tempo lunghissimo di oltre uno/2 anni, e non e' neppure sicuro che quegli stessi fan clicchino nuovamente sulla eventuale pagina creata. Infine, il traffico sul sito internet del mio amico, molto del quale proveniva dal social, è sceso tantissimo.Mi scuso in anticipo per essere stata prolissa, spero mi rispondera'.
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Ciao Eljsa,
il tuo ragionamento è giusto, tranne per un particolare, non siamo di fronte ad un tribunale bensì a Facebook. Facebook ha le sue regole (termini d'uso del sito) e le applica più o meno a sua discrezione. Chi si iscrive accetta i termini d'uso del sito (al momento dell'iscrizione al sito si stipula un vero e proprio contratto dove i termini d'uso sono le condizioni contrattuali) e accetta di rispettarli in tutto e per tutto. In quei termini sostanzialmente Facebook si erge a tribunale unico per la valutazione dell'applicazione dei termini d'uso.
Quello che posso immaginare è che la società in questione abbia inviato una mail a Facebook (non ha seguito la normale procedura di segnalazione, in genere per le questioni relative ai marchi, che sono più complesse è preferibile), e chiesto che la pagina in questione gli fosse assegnata essendo altrimenti in violazione delle leggi in materia di marchi (per accaparramento di clientela e sottrazione di profitti indiretti). Facebook avrà fatto un'analisi sommaria della questione (più o meno ha verificato se fosse vero che il marchio corrispondesse) e ottemperato alla richiesta della società.
In teoria ci sarebbe la possibilità di avviare una azione contro la società in questione e Facebook (che in questo caso non si può trincerare dietro l'irresponsabilità degli intermediari) per valutare se effettivamente ci sia stata violazione del marchio e quindi, in caso negativo, ottenere il ripristino della pagina al titolare e un risarcimento del danno (dimostrando che tipo di danno si è subito). Non nascondo che l'azione giudiziaria è costosa e lunghissima (e incerta), in breve nella quasi totalità dei casi non ne vale la pena. E' proprio per questo che si verificano tali incresciose situazioni.
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Grazie per la risposta.
Sicuramente la responsabilità dell'internet service provider in tal caso è minima, avendo ottemperato, di fatto, ad una richiesta proveniente da una pagina verificata e che differiva dalla seconda non verificata solo per non aver anteposto il termine "anticipazioni" prima del nome del programma televisivo.
Quello che io proponevo al mio amico, era un'ordinaria azione di risarcimento danni alla società che ha i diritti di sfruttamento economico sul programma e che gestisce la pagina verificata, in quanto è la seconda volta che agisce allo stesso modo. Ovvero: il mio amico crea pagine con nomi dei programmi televisivi anteponendo la parola anticipazioni ed all'interno della stessa condivide contenuti da lui creati, attinenti alle puntate dei programmi televisivi e telefilm vari, e pubblicati sul suo sito web (con traffico molto elevato); poi, quando la suddetta pagina arriva ad ottenere oltre 200-300 mila fan, la società predetta, attraverso le proprie pagine verificate, chiede a Facebook la fusione e il reindirizzamento a queste ultime (infatti, è cosa nota che nei risultati di google le informazioni restano memorizzate per molto tempo nella cache).
Il danno economico, a mio avviso, c'è sia in termini di danno emergente (la perdita improvvisa di oltre 260 mila fan acquisiti in non meno di un anno anche grazie alla sponsorizzazione su Facebook ) sia in termini di **lucro cessante **(perdita del traffico proveniente dal social dal momento della fusione delle pagine fino a quando un'altra eventuale pagina da lui creata non raggiungerà la quota di 260 mila fan): io li ritengo fan-utenti-clienti che quotidianamente venivano reindirizzati dalla pagina facebook al sito web attraverso i click).Concordo con lei che potrebbe essere lunga e costosa l'azione legale, ed infatti chi mi ha contattato ha rinunciato a priori. Ad ogni modo, mi domandavo, in prospettiva "squisitamente" giuridica, se la sola richiesta di ripristino della situazione quo ante (quindi "restituzione della pagina facebook") potesse ottenersi con un ricorso d'urgenza ex art. 700... Ma a questo punto dovrebbe convenirsi in giudizio il provider Facebook. Ergo, troppo peregrina come ipotesi?
Un saluto,
Marilisa
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CIAO eljsa E AVVOCATO ( A PROPOSITO L'HO CONTATTATA SU TWITTER).SCUSATE SE MI INTROMETTO,MA QUELLO CHE TI E' SUCCESSO, E ASSURDO, SEMPRE SE LE COSE SIANO ESATTAMENTE COSI', NON CHE SIANO DETTE MENZOGNE, MA FORSE NON CONOSCIUTE BENE, E NON SONO NEANCHE D'ACCORDO CON LEI AVVOCATO(MA MI CONTTATTI COMUNQUE).IL TUO DISCORSO INIZIALE eljsa E' ASSOLUTAMENTE SBAGLIATO, EDD E' GIUSTA LA PRIMA PARTE DELLA RISPOSTA DELL'AVVOCATO. NON SEI SU YOUTUBE, DOVE ESISTE IL FAI USE, CIOE' L'UTILIZZO DI PAROLE VIDEO ECC ECC SOTTOPOSTE A COPYRIGHT, CHE UTILIZZATE IN MANIERA CHE NON DICANO LO STESSO MESSAGGIO MA UN MESSAGGIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE, POSSONO ESSERE UTILIZZATE. NON ESITE SU FACEBOOK NULLA, TU PUOI AVERE UNA FANPAGE CON SCRITTO "APPLE NON UFFICIALE - CLUB PRIVATO" E VENIRE CANCELLATA, E INVECE CENTINAIA DI PAGINE CON SCRITTO SOLO "APPLE" CATEGORIA COMPUTER, INVECE NO.NON ESISTE, E MI RIVOLGO ALL'AVVOCATO, CHE CI POSSA ESSERE AZIENDA CHE ABBIA INFLUENZA SU FACEBOOK, LE AZIENDE SONO ALLA MERCE' COSI COME SONO ALLA MERCE' I PICCOLI UTENTI, TRANNE SE IL CASO NON LEDE PROPRIO L'AZIENDA IN QUESTIONE, ALLORA C'E' LA CANCELLAZIONE. QUELLO CHE TU' SPIEGHI INVECE DI FUSIONE DI PAGINE, L'AVVOCATO PUO' ESSERE PIU' PRECISO, E' FRODE O TRUFFA VERSO CHI HA MESSO IL LIKE SULLA TUA PAGINA, E INVECE SI RITROVA SU UN'ALTRA. NON SOLO LA FUSIONE NON ESISTE, ESISTE L'UNIONE DI PAGINE, BADA BENE, NON CON NOME SIMILE , MA UGUALE, E I FAN VENGONO AVVERTITI. SE POI ESISTE ANCORA UN LINK, POTREBBE ESSERE CHE ANCORA I BOT DEI MOTORI DI RICERCA NON ABBIANO SCANSIONATO, SE INVECE ESUSTE PERCHE' ESISTE UNA REDIRECT, FAI IL VIDEO DI TUTTO, E ALLORA HAI INCASTRATO FACEBOOK. FACEBOOK PUO' CANCELLARE , BANNARE, CENSURARE INDISCRIMINATAMENTE, MA NON FARE FRODI, E' UNA FRODE QUELLA CHE MI DICI.SE HAI BISOGNO DI QUALCOSA DI TECNICO, FAMMELO SAPERE, SPERO DI ESSERTI UTILE.