L'accordo di divisione transattiva non prende in considerazione l'obbligo di collazione dei beni donati limitandosi a ricostruire la costituzione della massa ereditaria all'apertura della successione e le modalità di divisione concordate (pertanto non è configurabile un'ipotesi di inadempimento ai termini contrattuali). In mancanza però di pattuizioni in merito e tenendo conto anche del fatto che la divisione comporterebbe il venire meno del relictum con conseguente non operabilità della collazione stessa, non credi che la mancata collazione possa dare fondamento a una sorta di eccezione di inadempimento "ex lege" con funzione suppletiva/integrativa rispetto alla scrittura privata sottoscritta dai coeredi?
Quanto al punto B, mi riferico al seguente articolo CC:
762. Omissione di beni ereditari. ? L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Stante la non qualificabilità dei beni donati in vita dal de cuis come beni ereditari (se così non fosse non avrebbe motivo d'essere il distinguo tra relictum e donatum), ma piuttosto come beni suscettibili di rientrare in asse per imputazione pro quota o conferimento in natura o per equivalente, **non credi che, oltre per le ragioni sopra riportate, in caso di mancata collazione non sia possibile procedere con un supplemento di divisione al fine di sanare le eventuali lesioni di legittima conseguenti al perfezionamento della divisione ereditaria?
**Grazie ancora!