Navigazione

    Privacy - Termini e condizioni
    © 2020 Search On Media Group S.r.l.
    • Registrati
    • Accedi
    • CATEGORIES
    • Discussioni
    • Non letti
    • Recenti
    • Hashtags
    • Popolare
    • Utenti
    • Stream
    • Interest
    • Categories
    1. Home
    2. cogitoergosum
    3. Post
    C

    cogitoergosum

    @cogitoergosum

    • Profilo
    • Chi segue 0
    • Da chi è seguito 0
    • Discussioni 2
    • Post 4
    • Migliore 0
    • Gruppi 0
    Iscrizione Ultimo Accesso
    Località Roma Età 45
    0
    Reputazione
    4
    Post
    0
    Visite al profilo
    0
    Da chi è seguito
    0
    Chi segue
    User Newbie

    Post creati da cogitoergosum

    • RE: Impugnabilità della divisione transattiva

      L'accordo di divisione transattiva non prende in considerazione l'obbligo di collazione dei beni donati limitandosi a ricostruire la costituzione della massa ereditaria all'apertura della successione e le modalità di divisione concordate (pertanto non è configurabile un'ipotesi di inadempimento ai termini contrattuali). In mancanza però di pattuizioni in merito e tenendo conto anche del fatto che la divisione comporterebbe il venire meno del relictum con conseguente non operabilità della collazione stessa, non credi che la mancata collazione possa dare fondamento a una sorta di eccezione di inadempimento "ex lege" con funzione suppletiva/integrativa rispetto alla scrittura privata sottoscritta dai coeredi?

      Quanto al punto B, mi riferico al seguente articolo CC:

      762. Omissione di beni ereditari. ? L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

      Stante la non qualificabilità dei beni donati in vita dal de cuis come beni ereditari (se così non fosse non avrebbe motivo d'essere il distinguo tra relictum e donatum), ma piuttosto come beni suscettibili di rientrare in asse per imputazione pro quota o conferimento in natura o per equivalente, **non credi che, oltre per le ragioni sopra riportate, in caso di mancata collazione non sia possibile procedere con un supplemento di divisione al fine di sanare le eventuali lesioni di legittima conseguenti al perfezionamento della divisione ereditaria?

      **Grazie ancora!

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      C
      cogitoergosum
    • Impugnabilità della divisione transattiva

      Si dia il caso dei due coeredi-legittimari del defunto Tizio i quali, avendo raggiunto un accordo sulle modalità di scioglimento della comunione ereditaria e sull'entità delle rispettive quote, sottoscrivono congiuntamenta una divisione transattiva (e non una transazione divisoria!) in forma di scrittura privata obbligandosi così reciprocamente onde evitare possibili ulteriori incomprensioni o ripensamenti. Una volta però arrivato il momento di perfezionare per atto pubblico l'assegnazione esclusiva dei beni ereditari in capo ai singoli coeredi, uno di essi si rifiuta di procedere con l'effettiva divisione ereditaria denunciando la lesione della sua quota di legittima a causa del mancato adempimento da parte dell'altro coerede dell'obbligo di collazione di beni donatigli dal defunto in vita (l'accordo transattivo siglato nulla prevedeva in merito a una tale eventualità limitandosi a definire il futuro assetto dell'asse ereditario cosi come composto all'apertura della successione).

      Le domande sono le seguenti:

      A) Indipendentemente dalla natura dei beni donati e dalle relative modalità di esecuzione della collazione (imputazione pro quota oppure conferimento entro l'asse in natura o per equivalente), presupposto dell'operatività di tale istituto è l'esistenza di una massa ereditaria (cd. relictum) da dividere tra i coeredi. Assunto ciò, credete che il coerede non donatario possa legittimamente rifiutarsi di stipulare il rogito di divisione nonostante l'accordo transattivo sottoscritto oppure il coerede donatario (e inadempiente) può comunque pretendere di perfezionare lo scioglimento della comunione ereditaria? In questa seconda ipotesi, credete che la mancata collazione possa essere una causa di annullabilità della divisione ereditaria o, una volta sciolta la comunione, al coerede non donatario non resta che esperire un'azione di riduzione contro il donatario?

      B) Stante la mancanza di una qualsivoglia determinazione del defunto in merito al destino delle donazioni all'apertura della successione, non credete che questo sia una caso ben diverso da quello della omissione di beni ereditari prevista dal CC? Tecnicamente trattasi di beni usciti dal patrimonio del defunto prima della sua morte e pertanto sopravvenuti alla formazione dell'asse stesso ed estranei al relictum. Ciò, assieme a quanto detto al punto precedente, a mio parere esclude la possibilità di poter sanare il maltolto tramite un supplemento di divisione.

      Che dite?

      Tutto ciò ha senso?

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      C
      cogitoergosum
    • RE: Operatività della collazione di denaro in sede testamentaria

      Ciao giurista,

      Per dirla in altro modo: sei quindi anche tu convinta del fatto che, in assenza di esplicite disposizioni in metito, le donazioni monetarie in sede testamentaria vadano, previa imputazione alla quota di riserva del donatario, ripartite tra i coeredi non donatari secondo le regole della successione legittima?

      Assegnando 1/2 al coniuge e 1/2 all'altro figlio di fatto credo sia questo il ragionamento che hai fatto o sbaglio?

      Grazie ancora per il supporto.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      C
      cogitoergosum
    • Operatività della collazione di denaro in sede testamentaria

      Salve a tutti,

      Ringrazio in anticipo chi avrà la bontà d'animo di darmi un consiglio su una faccenda di cui non riesco a venire a capo.

      Si dia il caso di una successione testamentaria che vede il concorso del coniuge superstite con i due figli legittimi del de cuius. Il relictum non contiene alcun debito, ma solo un deposito bancario e un immobile sul cui valore di mercato i tre chiamati-legittimari trovano presto un accordo. Dalla lettura del testamento olografo, redatto in punto di morte e di indubbia validità quanto ai requisiti di forma e di contenuto, si desume inoltre che il defunto abbia sbilanciato la ripartizione del patrimonio a favore del coniuge ledendo così le quote di legittima dei due figli, ma i tre coeredi, in via del tutto bonaria, anche su questo aspetto trovano presto un accordo che vede risanate le quote di riserva dei due figli grazie ad una proporzionale riduzione del controvalore della quota disponibile da destinarsi al solo coniuge (si assuma inoltre che l'accordo tra i tre coeredi risulta compatibile anche con i diritti del coniuge superstite sotto il profilo sia della ormai scioltasi comunione patrimoniale con il defunto, sia della comunione de residuo che ha operato all'apertura della successione).

      Nonostante il quadro chiaro e l'assenza di tensioni in famiglia, prima di procedere all'effettiva divisione del relictum con conseguente scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare sull'immobile, uno dei due fratelli scopre che in vita il padre ha fatto una donazione monetaria all'altro e quindi la divisione della massa ereditaria di controvalore 100 deve essere modificata nel seguente modo:

      CONIUGE SUPERSTITE: 1/4 (quota disponibile) + 1/4 (quota di riserva) = 1/2 = 50 + ?
      FIGLIO A: 1/4 (quota di riserva) = 25 + ?
      FIGLIO B - donatario = 1/4 (quota di riserva) - X (donazione monetaria) = 25 - X

      La collazione di detta somma di denaro X va fatta imputando la medesima alla quota di legittima del figlio-donatario per poi devolversi a favore degli altri due coeredi-legittimari le cui quote acquisteranno così un controvalore complessivo incrementato di un importo pari alla somma donata X, ma, in assenza di un qualsiasi riferimento a tale donazione sia nel testamento che in un atto tra vivi coinvolgente il defunto, esattamente la somma donata in che proporzione va ad accrescere il controvalore delle quote dell'altro figlio e del coniuge superstite?

      Intuitivamente tenderei ad applicare l'art. 734 II comma c.c. dividendo il singolo cespite (somma di denaro donata a uno dei due figli) come se si trattasse di una successione legittima che vede il concorso del coniuge superstite con solo l'altro figlio (la somma X andrebbe pertanto divisa per due sostituendo nelle equazioni i due punti interrogativi con X/2), ma ho paura che qualcosa mi stia sfuggendo.

      Urgono consigli e magari qualche chiaro riferimento normativo, giurisprudenziale o dottrinale.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      C
      cogitoergosum