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    cogitoergosum

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      Impugnabilità della divisione transattiva
      Consulenza Legale e Professioni Web • • cogitoergosum  

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      G

      No. In mancanza di previsione in merito rimane solo la domanda di riduzione.
      Anche alla domanda B si deve rispondere che, in caso di mancata collazione per volontà di uno dei coeredi, si impone la domanda giudiziale. Attenzione alla differenza tra nullità ed annullabilità..

      In realtà la questione giuridica è piuttosto semplice...il coerede deve far rientrare nell'asse ereditario quanto già ricevuto etc..diversamente rimane la via giudiziale...non riesco a capire il motivo dei tuoi dubbi...

    • C

      Operatività della collazione di denaro in sede testamentaria
      Consulenza Legale e Professioni Web • • cogitoergosum  

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      G

      Senza dubbio sì. Attenzione però.. La sola parte residua va assegnata ai coeredi dovendo ricomprendere TUTTI i beni nell'eredità ossia anche la donazione:
      **Art. 724 Collazione e imputazione
      I coeredi tenuti a collazione, a norma del Capo II di questo Titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
      Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

      Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
      I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
      La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile
      **