• User Newbie

    Operatività della collazione di denaro in sede testamentaria

    Salve a tutti,

    Ringrazio in anticipo chi avrà la bontà d'animo di darmi un consiglio su una faccenda di cui non riesco a venire a capo.

    Si dia il caso di una successione testamentaria che vede il concorso del coniuge superstite con i due figli legittimi del de cuius. Il relictum non contiene alcun debito, ma solo un deposito bancario e un immobile sul cui valore di mercato i tre chiamati-legittimari trovano presto un accordo. Dalla lettura del testamento olografo, redatto in punto di morte e di indubbia validità quanto ai requisiti di forma e di contenuto, si desume inoltre che il defunto abbia sbilanciato la ripartizione del patrimonio a favore del coniuge ledendo così le quote di legittima dei due figli, ma i tre coeredi, in via del tutto bonaria, anche su questo aspetto trovano presto un accordo che vede risanate le quote di riserva dei due figli grazie ad una proporzionale riduzione del controvalore della quota disponibile da destinarsi al solo coniuge (si assuma inoltre che l'accordo tra i tre coeredi risulta compatibile anche con i diritti del coniuge superstite sotto il profilo sia della ormai scioltasi comunione patrimoniale con il defunto, sia della comunione de residuo che ha operato all'apertura della successione).

    Nonostante il quadro chiaro e l'assenza di tensioni in famiglia, prima di procedere all'effettiva divisione del relictum con conseguente scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare sull'immobile, uno dei due fratelli scopre che in vita il padre ha fatto una donazione monetaria all'altro e quindi la divisione della massa ereditaria di controvalore 100 deve essere modificata nel seguente modo:

    CONIUGE SUPERSTITE: 1/4 (quota disponibile) + 1/4 (quota di riserva) = 1/2 = 50 + ?
    FIGLIO A: 1/4 (quota di riserva) = 25 + ?
    FIGLIO B - donatario = 1/4 (quota di riserva) - X (donazione monetaria) = 25 - X

    La collazione di detta somma di denaro X va fatta imputando la medesima alla quota di legittima del figlio-donatario per poi devolversi a favore degli altri due coeredi-legittimari le cui quote acquisteranno così un controvalore complessivo incrementato di un importo pari alla somma donata X, ma, in assenza di un qualsiasi riferimento a tale donazione sia nel testamento che in un atto tra vivi coinvolgente il defunto, esattamente la somma donata in che proporzione va ad accrescere il controvalore delle quote dell'altro figlio e del coniuge superstite?

    Intuitivamente tenderei ad applicare l'art. 734 II comma c.c. dividendo il singolo cespite (somma di denaro donata a uno dei due figli) come se si trattasse di una successione legittima che vede il concorso del coniuge superstite con solo l'altro figlio (la somma X andrebbe pertanto divisa per due sostituendo nelle equazioni i due punti interrogativi con X/2), ma ho paura che qualcosa mi stia sfuggendo.

    Urgono consigli e magari qualche chiaro riferimento normativo, giurisprudenziale o dottrinale.


  • Super User

    Ciao Cogito. Benvenuto nel Forum GT.
    Il valore della donazione va decurtato dalla quota spettante all'erede. Pertanto se Tizio dovrà avere 1000 e ha già ricevuto 100 erediterà 900. Per gli altri coeredi la quota aumenterà di 50 rispettivamente.


  • User Newbie

    Ciao giurista,

    Per dirla in altro modo: sei quindi anche tu convinta del fatto che, in assenza di esplicite disposizioni in metito, le donazioni monetarie in sede testamentaria vadano, previa imputazione alla quota di riserva del donatario, ripartite tra i coeredi non donatari secondo le regole della successione legittima?

    Assegnando 1/2 al coniuge e 1/2 all'altro figlio di fatto credo sia questo il ragionamento che hai fatto o sbaglio?

    Grazie ancora per il supporto.


  • Super User

    Senza dubbio sì. Attenzione però.. La sola parte residua va assegnata ai coeredi dovendo ricomprendere TUTTI i beni nell'eredità ossia anche la donazione:
    **Art. 724 Collazione e imputazione
    I coeredi tenuti a collazione, a norma del Capo II di questo Titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
    Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

    Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
    I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
    La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile
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