• User Newbie

    Impugnabilità della divisione transattiva

    Si dia il caso dei due coeredi-legittimari del defunto Tizio i quali, avendo raggiunto un accordo sulle modalità di scioglimento della comunione ereditaria e sull'entità delle rispettive quote, sottoscrivono congiuntamenta una divisione transattiva (e non una transazione divisoria!) in forma di scrittura privata obbligandosi così reciprocamente onde evitare possibili ulteriori incomprensioni o ripensamenti. Una volta però arrivato il momento di perfezionare per atto pubblico l'assegnazione esclusiva dei beni ereditari in capo ai singoli coeredi, uno di essi si rifiuta di procedere con l'effettiva divisione ereditaria denunciando la lesione della sua quota di legittima a causa del mancato adempimento da parte dell'altro coerede dell'obbligo di collazione di beni donatigli dal defunto in vita (l'accordo transattivo siglato nulla prevedeva in merito a una tale eventualità limitandosi a definire il futuro assetto dell'asse ereditario cosi come composto all'apertura della successione).

    Le domande sono le seguenti:

    A) Indipendentemente dalla natura dei beni donati e dalle relative modalità di esecuzione della collazione (imputazione pro quota oppure conferimento entro l'asse in natura o per equivalente), presupposto dell'operatività di tale istituto è l'esistenza di una massa ereditaria (cd. relictum) da dividere tra i coeredi. Assunto ciò, credete che il coerede non donatario possa legittimamente rifiutarsi di stipulare il rogito di divisione nonostante l'accordo transattivo sottoscritto oppure il coerede donatario (e inadempiente) può comunque pretendere di perfezionare lo scioglimento della comunione ereditaria? In questa seconda ipotesi, credete che la mancata collazione possa essere una causa di annullabilità della divisione ereditaria o, una volta sciolta la comunione, al coerede non donatario non resta che esperire un'azione di riduzione contro il donatario?

    B) Stante la mancanza di una qualsivoglia determinazione del defunto in merito al destino delle donazioni all'apertura della successione, non credete che questo sia una caso ben diverso da quello della omissione di beni ereditari prevista dal CC? Tecnicamente trattasi di beni usciti dal patrimonio del defunto prima della sua morte e pertanto sopravvenuti alla formazione dell'asse stesso ed estranei al relictum. Ciò, assieme a quanto detto al punto precedente, a mio parere esclude la possibilità di poter sanare il maltolto tramite un supplemento di divisione.

    Che dite?

    Tutto ciò ha senso?


  • Super User

    Inadimplendi non adimplendum est. Eccezione d'inadempimento. Ciò significa che, laddove uno dei coeredi non rispetti i termini dell'accordo, gli altri possono legittimamente rifiutarsi di adempiere all'accordo stesso.
    La mancata collazione è una causa di annullabilità della divisione ereditaria ed, in quanto tale, deve essere dichiarata giudizialmente.
    Non mi è chiaro che chiedi al punto B.


  • User Newbie

    L'accordo di divisione transattiva non prende in considerazione l'obbligo di collazione dei beni donati limitandosi a ricostruire la costituzione della massa ereditaria all'apertura della successione e le modalità di divisione concordate (pertanto non è configurabile un'ipotesi di inadempimento ai termini contrattuali). In mancanza però di pattuizioni in merito e tenendo conto anche del fatto che la divisione comporterebbe il venire meno del relictum con conseguente non operabilità della collazione stessa, non credi che la mancata collazione possa dare fondamento a una sorta di eccezione di inadempimento "ex lege" con funzione suppletiva/integrativa rispetto alla scrittura privata sottoscritta dai coeredi?

    Quanto al punto B, mi riferico al seguente articolo CC:

    762. Omissione di beni ereditari. ? L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

    Stante la non qualificabilità dei beni donati in vita dal de cuis come beni ereditari (se così non fosse non avrebbe motivo d'essere il distinguo tra relictum e donatum), ma piuttosto come beni suscettibili di rientrare in asse per imputazione pro quota o conferimento in natura o per equivalente, **non credi che, oltre per le ragioni sopra riportate, in caso di mancata collazione non sia possibile procedere con un supplemento di divisione al fine di sanare le eventuali lesioni di legittima conseguenti al perfezionamento della divisione ereditaria?

    **Grazie ancora!


  • Super User

    No. In mancanza di previsione in merito rimane solo la domanda di riduzione.
    Anche alla domanda B si deve rispondere che, in caso di mancata collazione per volontà di uno dei coeredi, si impone la domanda giudiziale. Attenzione alla differenza tra nullità ed annullabilità..

    In realtà la questione giuridica è piuttosto semplice...il coerede deve far rientrare nell'asse ereditario quanto già ricevuto etc..diversamente rimane la via giudiziale...non riesco a capire il motivo dei tuoi dubbi...