Il finanziamento soci costituisce un debito per la società ed un credito per il socio.
L'assemblea dei soci non ha il potere di disporre in merito a crediti altrui.
Quindi non ha il potere di disporre che il finanziamento soci diventi conferimento.
Se l'assemblea (straordinaria) ha azzerato il capitale sociale ed ha deliberato di ricostituirlo, i soci che intendono partecipare alla ricostituzione apporteranno il denaro necessario (anche mediante rinuncia al proprio credito).
Il socio che non intende adeguarsi, non parteciperà alla ricostituzione del capitale.
La parte del capitale da quest'ultimo non sottoscritta, potrà essere sottoscritta dagli altri soci.
In questo modo, chi non ha sottoscritto il capitale, cesserà di essere socio. Manterrà invece il proprio credito verso la società, anche se il credito stesso resterà postergato (ossia da pagarsi solo dopo aver pagato i debiti verso terzi).
Spero di essere stato chiaro.
Cordialità
Francesco
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RE: Socio che non copre perdita
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RE: Cerco consulente del lavoro a milano
Io sono avvocato e mi occupo di diritto societario.
Se vuole posso provare ad aiutarla.
Cordialità
Francesco -
RE: Socio di SRL: Situazione attuale e futura??
Buongiorno.
In effetti la preoccupazione è legittima, visto che da quanto dice sta "abdicando" ai propri compiti di amministratore in favore di un soggetto che non ha alcuna legittimazione in tal senso.
In ogni caso, qualora poi l'ex amministratore volesse "farla fuori", avrebbe da superare lo scoglio di dover agire nel rispetto del divieto di concorrenza in capo al dipendente, e del più generale divieto di concorrenza sleale. In ogni caso Le consiglio di riprendere in mano le redini della società, occupandosi direttamente dell'amministrazione. Inoltre parlerei con chiarezza all'ex amministratore, concordando eventualmente con lui un rientro graduale nella compagine sociale (con apporto di denaro e di energie lavorative).
Cordiali saluti
Francesco -
RE: Recesso da socio di srl
Condivido completamente quanto detto dal commercialista.
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RE: Recesso da socio di srl
Sono condizioni capestro!
Devi negoziare almeno la tua manleva (a carico degli altri soci) da responsabilità come amministratore e pretendere che tutti versiate le somme al fine di ripianare le perdite.
Forse hai bisogno di un minimo di assistenza legale, non credi? -
RE: Recesso da socio di srl
Non sono in grado di dare suggerimenti sulla situazione complessiva senza vedere i numeri. Bisognrerbbe conoscere la composizione dell'attivo e del passivo per stabilire il fabbisogno e verificare se è possibile una liquidazione senza fallimento.
Consiglio di insistere per l'accettazione delle dimissioni da amministratore, per il momento. Di più non potrai fare, se non trattare una cessione a titolo gratuito delle tue quote ai soci superstiti o a un nuovo socio. -
RE: E-commerce in Italia con società svizzera
Non vedo nessuna controindicazione.
Dovrai rispettare la normativa fiscale sui redditi maturati in Italia e verificare gli obblighi di natura doganale, ma dal punto di vista strettamente civilistico e societario, non trovo nessuna causa ostativa.
Cari saluti
Francesco -
RE: Recesso da socio di srl
Scusa è partito l'invio... continuo qui
distinte: puoi dimetterti dalla carica amministrativa senza particolari problemi, salvo il dovere di passaggio delle consegne.
In quanto socio non hai alcun obbligo oltre a quello di versare il capitale sottoscritto (per esempio ho sottoscritto quote per € 5000 e ho versato solo € 3000, devo versare i restanti € 2000), a meno che il tuo conferimento non consista nel lavoro che presti in favore della società (ma non credo che sia stato immaginato un conferimento di questo tipo perché complesso tecnicamente).
Il recesso è ipotesi molto limitata e immagino che anche lo statuto non ti venga in aiuto.
La società, però, da quanto racconti, ha perso il proprio capitale sociale: gli amministratori dovrebbero "senza indugio" convocare l'assemblea o per la ricapitalizzazione o per la messa in liquidazione. In questo caso potresti semplicemente decidere di non esercitare la tua facoltà di ricapitalizzazione proporzionale alla quota e così smettere di essere socio.
Attenzione: se la società ha eroso il capitale sociale, in quanto amministrator avresti avuto l'obbligo di convocare l'assemblea per quegli adempimenti. Tale omissione potrebbe configurare, in caso di fallimento, una responsabilità che darebbe diritto al fallimento a richiedere il risarcimento dei danni agli amministratori (quindi anche a te).
Spero di essere stato chiaro, anche se ci sono una serie di questioni complesse che non è semplice illustrare in un post.
Cari saluti
Francesco -
RE: Recesso da socio di srl
Ciao.
Provo a fare un po' di ordine.
La posizione di amministratore e quella di socio vanno nettamente distint -
RE: Amministratore Unico S.r.l. e Coobbligato Finanziamento auto
L'impegno assunto è una garanzia per la finanziaria.
Le s.r.l. spesso sono sottocapitalizzate e non hanno beni facilmente aggredibili da parte dei creditori, i quali si tutelano sovente ottenendo garanzie fideiussorie da parte di soggetti legati alla società (amministratori o soci).
Diciamo che l'argomento della tua garanzia personale si sarebbe dovuto affrontare in sede di cessazione della carica.
Ora non puoi imporre alla finanziaria nulla: puoi solo negoziare con la società e con il nuovo amministratore una sostituzione del soggetto passivo nella obbligazione.
Se, una volta fatto questo passaggio, la finanziaria si rifiutasse di sostituire la tua garanzia con quella del nuovo amministratore, dovresti farti "controgarantire" personalmente: rispetto alla finanziaria resti debitore, ma se dovessi trovarti costretto a pagare avresti diritto a rivalerti nei confronti non solo della società ma anche del nuovo amministratore.
Spero di essere stato chiaro.
A presto
Francesco -
RE: Liquidazione srl software house, proprietà dei sorgenti
Ciao.
La messa in liquidazione della società di per sè non regola i rapporti tra i soci.
Dorete innanzi tutto usare l'attivo per liquidare il passivo (azzerare i debiti).
Una volta fatto ciò, avreste diritto a ripartirvi i beni che compongono l'attivo residuo tra di voi, in proporzione rispetto alle quote.
Ciò che è stato portato dall'uno o dall'altro in società non conta ora (avrebbe dovuto essere valorizzato come conferimento in natura al momento in cui è divenuto patre del patrimonio della società).
In ogni caso, vi conviene chiedere l'aiuto di un consulente legale e fare accordi chiari.
Cordiali saluti
F -
RE: responsabilità presidente dimissionario
Ciao.
L'art. 24 c.c. riguarda la cessazione dalla qualità di associato in asscociazione riconosciuta.
Le tue dimissioni, invece, dovrebbero avere effetto immediato, salvo il dovere di dare seguito alle operazioni urgenti fino alla nomina di un nuovo amministratore (c.d. "prorogatio") e purché tu faccia in modo che qualunque interessato possa averne conoscenza.
Nelle associazioni non riconosciute, poi, risponde in solido con il patrimionio dell'associazione chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione (anche senza esserne amministratore e senza che questi debba altresì rispondere con il proprio patrimonio personale). Vedi l'art. 38 del c.c.
Un caro saluto
F -
RE: Danni da rottura radiatore apparmento accanto
Ti consiglio di trovare un accordo con il proprietario dell'appartamento sottostante (che ha subito danni ingenti) e di percorrere con lui i passi che Ti sono stati consigliati (denuncia dei vizi al proprietario dell'appartamento accanto e successivamente - se necessario - ATP).
Aggiungo solo che l'ATP ti permette di raccogliere la prova del danno (e quindi di procedere alle riparazioni) ma non definisce il giudizio. E' vero che spesso chi ha prodotto il danno è indotto a cercare un soluzione transattiva, ma rischi di dover comunque instaurare un giudizio ordinario per avere il risarcimento. -
RE: Plagio marchio
Ciao.
Se sei veramente interessato alla tutela del tuo marchio (anche se "di fatto"), puoi ottenere un provvedimento giudiziale, anche di tipo cautelare (c.d. inibitoria).
Devi dimostrare: a) il preuso; b) la confondibilità; c) l'appartenenza alla medesima categoria merceologica o comunque la sovrapponibilità del pubblico potenziale a cui i due marchi si rivolgono.
In ogni caso ti consiglio di registrare il marchio il più presto possibile.
A presto -
RE: disdetta locazione prima scadenza
Se in effetti il locatore si comporterà come indicato, non potrai fare nulla.
Se però non fossero veramente trasferiti lì gli uffici nel termine di 6 mesi, potresti ottenere un risarcimento del danno o il ripristino del contratto ed il rimborso delle spese di trasloco (cfr. art. 31)
In ogni caso, indipendentemente dall'uso che si farà dell'immobile, hai diritto all'indennità prevista dall'art. 34 (18 mensilità). -
RE: tasso di interesse legale
Il tasso di mora è pari in questo caso al 4% sino al 31.12.2010 ed al 4,5% per il 2011.
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RE: Legge Pinto equo risarcimento
Sì. Il ricorso va promosso a Perugia.
Non sei obbligata ad incaricare un avvocato del circondario di Perugia: puoi andare da un qualsiasi avvocato del territorio italiano.
Sarà solo opportuno scegliere un avvocato domiciliatario a PG per ritirare le comunicazioni di cancelleria (io per esempio ho un'amica avvocato che ha studio a PG, dalla quale eleggo domicilio). -
RE: Danno arrecato durante lavori
Non è necessario perché sino al giudizio non sei obbligato a nominare un legale. E' preferibile perché è opportuno stabilire da subito con il proprio avvocato la strategia.
Non sei costretto a riscontrare la comunicazione, ma - visto che non hai una responsabilità diretta - conviene farlo.
La procedura dipende dalla scelta dell'avvocato di controparte: potrebbe instaurare un c.d. ATP (accertamento tecnico preventivo): non è un vero giudizio, si tratta di un mezzo di acquisizione della prova (viene nominato un Consulente d'Ufficio che stabilisce a quanto ammontano i danni e a chi sono imputabili). Normalmente, chiusa questa fase, le compegnie risarciscono al danneggiato quanto emerge dalla relazione del consulente (quindi si evita il giudizio).
In alternativa, l'avvocato del danneggiato potrebbe avviare un giudizio risarcitorio, ma prima esperirà un tentativo di mediazione (sulla cui efficacia nutro molti dubbi). Trascorsi 4 mesi, potrà procedere alla citazione in giudizio vera e propria.
Spero di essere stato chiaro. Si tratta di questioni tecniche di una certa complessità.
Cari saluti -
RE: Danno arrecato durante lavori
Non è al momento necessario, ma è preferibile.
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RE: richiesta spese per uso esclusivo di area condominiale
Il quesito non è chiarissimo, quindi rispondo sulla base di quanto ho compreso.
Sembra di capire che la strada sia privata e condominiale.
In questo caso ognuno non potrebbe usare del bene comune in modo esclusivo e quindi l'ultimo "condomino" non potrebbe servirsi della strada comune come se fosse di proprietà esclusiva.
Nel termine di un anno dall'atto di spoglio è possibile promuovere la c.d. azione possessoria ed ottenere, in via d'urgenza, dal giudice l'inibitoria.
In ogni caso, per essere più precisi, bisognerebbe vedere i documenti e capire in cosa consista la pretesa del condomino.
Cordialità